Massima Sentenza
“... In sostanza, in caso di raggruppamento c.d. misto l’importo a base di gara debba riferirsi ai singoli importi della categoria prevalente e delle altre categorie scorporabili della gara e quindi che, nei raggruppamenti di tipo misto, i componenti di ciascuno dei subraggruppamenti di tipo orizzontale sono abilitati a partecipare alle gare e ad eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto, purché siano qualificati per una classifica pari ad almeno un quinto dell’importo della categoria di lavori cui lo stesso componente partecipa.…”
“…La questione controversa si concentra, nella alternativa prospettazione delle parti, sulla corretta interpretazione dell’art. 61, comma 2, del d.P.R. 207/2010, relativamente al regime di qualificazione negli appalti di lavori, con particolare riguardo ai concorrenti in forma plurisoggettiva.
In particolare, si tratta di stabilire se l’incremento del quinto previsto dalla norma in questione sia riconoscibile solamente nell’ipotesi di possesso di qualificazione “nella stessa categoria da incrementare”, per un importo pari ad almeno il 20% dell’importo a base d’asta; ovvero se, come auspicato dall’appellante in critica alla sentenza impugnata, il parametro di riferimento per usufruire dell’incremento del quinto sia il possesso di una qualificazione pari almeno al 20% dell’importo dei lavori nella categoria oggetto della qualificazione.
A fronte di diverse interpretazioni maturate in giurisprudenza, l’adunanza plenaria, con la sentenza n. 3/2023 ha chiarito, fissando il principio di diritto dirimente per cui la disposizione de qua, laddove prevede, per il raggruppamento c.d. orizzontale, che l’incremento premiale del quinto si applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziata, a condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell’importo dei lavori a base di gara, si applica anche, per il raggruppamento c.d. misto, alle imprese del singolo subraggruppamento orizzontale per l’importo dei lavori della categoria prevalente o della categoria scorporata a base di gara. In sostanza, in caso di raggruppamento c.d. misto l’importo a base di gara debba riferirsi ai singoli importi della categoria prevalente e delle altre categorie scorporabili della gara e quindi che, nei raggruppamenti di tipo misto, i componenti di ciascuno dei subraggruppamenti di tipo orizzontale sono abilitati a partecipare alle gare e ad eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto, purché siano qualificati per una classifica pari ad almeno un quinto dell’importo della categoria di lavori cui lo stesso componente partecipa.
L’incidenza del principio dell’affermato principio di diritto sulla controversia in esame va valutata considerando che, nella specie, si trattava, giusta la narrativa che precede, di raggruppamento verticale.
Deve, peraltro, osservarsi che le conclusioni raggiunte e ribadite in sede nomofilattica, se valgono per i raggruppamenti orizzontali o misti, non possono che valere, per identità di ratio, anche per i raggruppamenti di tipo verticale, nei quali ciascun componente si qualifica rispetto alla categoria autonomamente assunta (e per i quali importa ribadire analoga esigenza di interpretazione adeguatrice dell’art. 61, comma 2, del d.P.R. n. 207 del 2010, alla luce della sua originaria riferibilità ai soli raggruppamenti di tipo orizzontale)…