Massima Sentenza

nel concetto di fatturato, utile per la verifica della solidità finanziaria dell’operatore, devono essere comprese anche le voci di ricavo derivanti dalla partecipazione a societàTale prospettazione deve essere condivisa, alla luce della ratio della previsione del requisito minimo di fatturato che deve essere soddisfatto dall’operatore economico offerente. Si tratta, infatti, di verificare la stabilità e la reale dimensione economico-finanziaria dell’operatore, nella prospettiva di fornire alla stazione appaltante reali e verificabili indici di controllo in ordine all’affidamento economico-finanziario dell’operatore che ha presentato offerta, ai fini della realizzazione e della buona riuscita della commessa pubblica. Gli introiti de quibus, pertanto, ben possono essere compresi nella nozione rilevante di “fatturato” e vanno, di conseguenza, conteggiati al fine di integrare il requisito minimo prescritto per la partecipazione alla gara

Cons. St., Sez. V, 19.06.2024, n. 5490


Fatturato globale ricomprende anche i ricavi derivanti da partecipazioni societarie.

Con il terzo motivo, l’appellante deduce: “Illegittimità della sentenza per avere ritenuto legittima l’omessa esclusione dell’aggiudicataria nonostante non avesse dimostrato, anche mediante l’avvalimento, il possesso del requisito di fatturato richieste dalla lex specialis. Violazione dell’art. 112 c.p.c. Violazione di legge in relazione ai paragrafi 4.1 e 4.3 e 10 del Disciplinare di Gara, sotto il profilo della carenza dei requisiti di fatturato dichiarati in sede di avvalimento dalle società ausiliarie … e …. Violazione e falsa applicazione dell’articolo 80 comma 5° lett. f) bis del d.lgs. 50/2016 sotto il profilo della omessa esclusione dalla procedura di gara della società offerente … e delle società ausiliarie … e …

In questo caso, l’appellante si riferisce al concetto di “fatturato” e contesta che in esso, ai fini di ritenere raggiunto il requisito minimo globale di fatturato richiesto dalla lex specialis, possano essere conteggiate (come ritenuto dal primo Giudice) voci diverse dalle “vendite di beni” o dai corrispettivi per la prestazione di servizi.

Il motivo non è fondato.

Deve qui ricordarsi che, nell’esaminare la corrispondente censura introdotta in primo grado, il TAR ha ritenuto che nel concetto di fatturato, utile per la verifica della solidità finanziaria dell’operatore, devono essere comprese anche le voci di ricavo derivanti dalla partecipazione a società. Nel caso di specie – ha rimarcato il TAR – ciò conduce al rigetto delle censure in esame, in quanto consente all’aggiudicataria di raggiungere la soglia minima di fatturato richiesta dalla lex specialis.

Tale prospettazione deve essere condivisa, alla luce della ratio della previsione del requisito minimo di fatturato che deve essere soddisfatto dall’operatore economico offerente. Si tratta, infatti, di verificare la stabilità e la reale dimensione economico-finanziaria dell’operatore, nella prospettiva di fornire alla stazione appaltante reali e verificabili indici di controllo in ordine all’affidamento economico-finanziario dell’operatore che ha presentato offerta, ai fini della realizzazione e della buona riuscita della commessa pubblica. Gli introiti de quibus, pertanto, ben possono essere compresi nella nozione rilevante di “fatturato” e vanno, di conseguenza, conteggiati al fine di integrare il requisito minimo prescritto per la partecipazione alla gara...

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