Massima Sentenza

“…è corretto opinare nel senso della legittimità della previsione di lex specialis … nella misura in cui non si vieta l’avvalimento per questo specifico criterio di valutazione dell’offerta tecnica (cd. avvalimento premiale)… Sul tema, è necessario recuperare e mantenere quell’orientamento, ormai consolidato, che in seno alla giurisprudenza amministrativa ammette l’avvalimento della certificazione di qualità, con il temperamento di richiedere che l’avvalimento non si risolva in un espediente meramente cartolare ma comporti un’effettiva e pertinente messa a disposizione di risorse dell’ausiliaria a beneficio dell’ausiliata …La certificazione sulla parità di genere è assimilabile alla certificazione di qualità, essendo (in senso analogo) una certificazione di processo, attestante il rispetto di politiche e pratiche datoriali atte a ridurre il divario di genere nei salari, nello svolgimento delle mansioni e nelle opportunità di carriera, anche in relazione alla tutela della maternità…”

TAR Lazio Roma, Sez. II, 02.07.2025, n.12991


La certificazione sulla parità di genere è assimilabile alla certificazione di qualità, essendo (in senso analogo) una certificazione di processo, attestante il rispetto di politiche e pratiche datoriali atte a ridurre il divario di genere nei salari, nello svolgimento delle mansioni e nelle opportunità di carriera, anche in relazione alla tutela della maternità.

11.1 Quanto all’ammissibilità dell’avvalimento nella certificazione sulla parità di genere, il Collegio è consapevole che la tematica è stata, finora, oggetto di opposte valutazioni (nel senso dell’ammissibilità, v. Tar Ancona 7.11.2024, n.863; Tar Firenze, 10.6.2025, n. 1026; contra, Consiglio di Stato, n.3711/2025; Tar Napoli, n. 3963/2025).

Ad avviso del Collegio, è corretto opinare nel senso della legittimità della previsione di lex specialis (rif. artt.7, 17.1 del capitolato d’oneri), nella misura in cui non si vieta l’avvalimento per questo specifico criterio di valutazione dell’offerta tecnica (cd. avvalimento premiale), previsto al n.27 della tabella di cui all’art.17.1 del capitolato d’oneri.

Sul tema, è necessario recuperare e mantenere quell’orientamento, ormai consolidato, che in seno alla giurisprudenza amministrativa ammette l’avvalimento della certificazione di qualità, con il temperamento di richiedere che l’avvalimento non si risolva in un espediente meramente cartolare ma comporti un’effettiva e pertinente messa a disposizione di risorse dell’ausiliaria a beneficio dell’ausiliata (cfr., sul punto, Consiglio di Stato, 13.9.2021, n.6271, secondo cui “In linea di principio, va ribadita l'ammissibilità dell'avvalimento delle certificazioni di qualità, orientamento ritenuto oramai prevalente dalla giurisprudenza (ex multis, Ad. Plen Cons. Stato 4 novembre 2016, n. 23; Cons. Stato, V, 27 luglio 2017, n. 3710; Cons. Stato, V, 17 maggio 2018, n. 2953; Cons. Stato, III, 8 ottobre 2018, n. 5765; Cons. Stato, V, 10 settembre 2018, n. 5287; 20 novembre 2018, n. 6551; 18 marzo 2019, n. 1730). Tale specie di avvalimento è consentita a prescindere dal fatto che venga prestata insieme all'organizzazione aziendale anche la garanzia che sia proprio l'organizzazione aziendale dell'impresa ausiliaria ad eseguire direttamente le prestazioni oggetto di appalto, atteso che, come si desume dall'art. 89, comma 8, del d.lgs. n. 50 del 2016, l'esecuzione diretta dell'appalto da parte dell'operatore economico ausiliario è fattispecie eccezionale”).

a certificazione sulla parità di genere è assimilabile alla certificazione di qualità, essendo (in senso analogo) una certificazione di processo, attestante il rispetto di politiche e pratiche datoriali atte a ridurre il divario di genere nei salari, nello svolgimento delle mansioni e nelle opportunità di carriera, anche in relazione alla tutela della maternità.

La certificazione sulla parità di genere è assimilabile alla certificazione di qualità, essendo (in senso analogo) una certificazione di processo, attestante il rispetto di politiche e pratiche datoriali atte a ridurre il divario di genere nei salari, nello svolgimento delle mansioni e nelle opportunità di carriera, anche in relazione alla tutela della maternità.

11.2 In merito alla validità del contratto di avvalimento, dal documento versato in atti (v. all.to n.3 deposito Telecom del 24.3.2025), si evince, all’art.2, che “ Nel caso di specie l’impresa ausiliaria mette a disposizione dell’impresa ausiliata l’intera organizzazione aziendale, comprensiva di tutti i fattori della produzione, di tutte le risorse, le politiche, le prassi, il personale, i servizi, le tecniche, i beni materiali ed immateriali che, complessivamente considerati, le hanno consentito di acquisire la certificazione in materia di parità di genere di cui all’articolo 46-bis del D.lgs. 11 aprile 2006, n. 198, in conformità alla norma ed agli indicatori UNI PdR 125:2022, ivi compresi, in particolare, quelli relativi a…”.

Tale dichiarazione soddisfa obiettivamente i presupposti individuati dalla costante giurisprudenza per l’avvalimento della certificazione di qualità (cui è assimilabile a tali fini quella sulla parità di genere), contenendo peraltro uno specifico elenco di settori di attività (es. rientro post maternità/paternità (part-time/smart working) in relazione alle quali deve esplicarsi la verifica di conformità alla norma ed agli indicatori UNI PdR 125:2022 (cfr., sul tema, quam multis, Tar Napoli, 8.5.2024, n.3016; Tar Roma, 10.2.2023, n.2373)…”

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