IMPOSTA DI BOLLO IN CASO DI PROCEDURA APERTA – CHIARIMENTI DA PARTE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE

AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta n. 347 del 17.05.2021

L’imposta di bollo è disciplinata dal d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, che all’articolo 1, stabilisce “Sono soggetti all’imposta di bollo gli atti, documenti e registri indicati nell’annessa tariffa”.
L’articolo 2, comma 1 prevede che “L’imposta di bollo è dovuta fin dall’origine per gli atti, i documenti e i registri indicati nella parte prima della tariffa, se formati nello Stato, ed in caso d’uso per quelli indicati nella parte seconda”. Il comma 2 al
medesimo articolo specifica che “Si ha caso d’uso quando gli atti, i documenti e i registri sono presentati all’ufficio del registro per la registrazione”.

In merito agli atti indicati in tariffa, si osserva che l’articolo 3, comma 1, della tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. n. 642 del 1972 prevede l’applicazione dell’imposta di bollo, fin dall’origine, nella misura di euro 16,00 per ogni foglio per le “…Istanze, (…) diretti agli uffici e agli organi, anche collegiali dell’Amministrazione dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni, (…), tendenti ad ottenere l’emanazione di un provvedimento amministrativo o il rilascio di certificati, estratti, copie e simili”,
Al riguardo, con riferimento al quesito proposto al punto sub 1), si ritiene che nel caso in cui l’adesione alla procedura di gara cosiddetta “aperta”, necessita di una formale domanda di partecipazione da parte dell’operatore economico invitato, la
stessa deve essere assoggettata all’imposta di bollo ai sensi dell’articolo 3 della tariffa, parte prima, allegata al citato d.P.R

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