Tuttavia, un operatore economico che non abbia presentato la domanda di partecipazione, è legittimato ad impugnare il bando nel caso in cui contesti proprio quelle clausole immediatamente escludenti la cui applicazione gli abbia per l’appunto impedito di accedere alla gara alla cui partecipazione e vittoria aspiri… Per giurisprudenza costante, non sono quindi immediatamente impugnabili le clausole che rendono difficile, ma non impossibile, presentare l’offerta. Nel caso di specie, tuttavia, il Collegio ravvisa gli estremi sia della legittimazione ad agire sia dell’interesse immediato ad impugnare le regole di gara, posto che, dalla prospettazione dei ricorrenti, emerge che la predeterminazione del prezzo secondo tariffe non aggiornate costituisce un elemento che condiziona la possibilità di proporre un’offerta seria ed economicamente sostenibile, risultando l’importo posto a base di gara non coerente con i valori di mercato e non adeguato all’aumento considerevole e progressivo dei costi dei materiali da costruzione

TAR Campania Napoli, Sez. I, 05.12.2022, n. 7596

“…5.1.- È infondata l’eccezione di improcedibilità dei ricorsi.

In linea generale, secondo un costante indirizzo giurisprudenziale – tracciato sul solco della pronuncia 7 aprile 2011, n. 4 dell’Adunanza plenaria – in materia di affidamento di contratti pubblici, la legittimazione al ricorso spetta solo al soggetto che abbia legittimamente partecipato alla procedura selettiva.

Tuttavia, un operatore economico che non abbia presentato la domanda di partecipazione, è legittimato ad impugnare il bando nel caso in cui contesti proprio quelle clausole immediatamente escludenti la cui applicazione gli abbia per l’appunto impedito di accedere alla gara alla cui partecipazione e vittoria aspiri.

In tutti gli altri casi, le clausole possono e devono essere impugnate a valle ed all’esito della gara, unitamente all’atto lesivo dell’interesse azionato (Cons. Stato, sez. V, 27 luglio 2020, n. 4758; id. 22 novembre 2019, n. 7978).

È stato, altresì, chiarito che la lesione lamentata deve conseguire in via immediata e diretta, e non soltanto potenziale e meramente eventuale, in relazione a profili del tutto indipendenti dalle vicende successive della procedura e dai correlati adempimenti (cfr., Cons. Stato, sez. V, 20 gennaio 2020, n. 441).

Per giurisprudenza costante, non sono quindi immediatamente impugnabili le clausole che rendono difficile, ma non impossibile, presentare l’offerta.

Nel caso di specie, tuttavia, il Collegio ravvisa gli estremi sia della legittimazione ad agire sia dell’interesse immediato ad impugnare le regole di gara, posto che, dalla prospettazione dei ricorrenti, emerge che la predeterminazione del prezzo secondo tariffe non aggiornate costituisce un elemento che condiziona la possibilità di proporre un’offerta seria ed economicamente sostenibile, risultando l’importo posto a base di gara non coerente con i valori di mercato e non adeguato all’aumento considerevole e progressivo dei costi dei materiali da costruzione…”

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