LE FALSE DICHIARAZIONI RESE DALL’OPERATORE ECONOMICO DURANTE L’ABILITAZIONE AL MEPA COMPORTANO L’ESCLUSIONE DEL CONCORRENTE DALLA GARA, IN QUANTO COSTITUISCONO UN INDEBITO TENTATIVO DI INFLUENZARE IL PROCESSO DECISIONALE DELLA STAZIONE APPALTANTE

TAR SICILIA PALERMO, SEZ. III, 17.06.2021, n. 1964

“…il ricorso introduttivo, come integrato con i motivi aggiunti, è infondato, poiché, nel caso in esame, come già rilevato in sede di sommaria delibazione cautelare, l’esclusione dalla gara della società ricorrente è stata disposta in ragione dell’accertata (e non contestata) carenza ab origine dei requisiti di capacità tecnica, segnatamente l’attestazione SOA OG1 class. III, dichiarati in sede di abilitazione al “Bando Lavori di manutenzione edili” al Portale AcquistinretePa in Consip;

pertanto, l’esclusione dalla gara della società ricorrente è stata disposta per l’evidente difformità tra quanto dichiarato in sede di abilitazione al Portale AcquistinretePa e quanto accertato in sede di svolgimento della procedura di evidenza pubblica;

tale difformità, che ha comportato, in ragione dell’utilizzo dei filtri di selezione, l’indebita individuazione della società ricorrente tra i soggetti legittimati a partecipare alla gara, incide sull’affidabilità professionale del concorrente e, nell’ambito della valutazione discrezionale compiuta dalla stazione appaltante, costituisce legittima causa di esclusione ai sensi dell’art. 80, comma 5, lett. c-bis), d.lgs. n. 50/2016; infatti, la falsa dichiarazione in ordine al possesso del requisito di attestazione OG1, class. III, resa dalla società ricorrente alla Consip in data 1 agosto 2018 ai fini dell’abilitazione al Me.PA e successivamente rinnovata il 4 novembre 2019 in vista della partecipazione alla procedura di gara, costituisce tentativo “di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante” e comporta obiettivamente la resa di “informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull’esclusione, la selezione o l’aggiudicazione”;

non importa che le false dichiarazioni in oggetto siano state rese in una fase (c.d. di “pre-qualificazione”) anteriore e prodromica alla gara vera e propria, poiché l’intima connessione tra le due fasi fa sì che le dichiarazioni mendaci rese in occasione della prima esplichino i loro effetti anche nella successiva procedura di gara (trattandosi vieppiù di condotta nella fattispecie preordinata a eludere i filtri di selezione indicati dalla stazione appaltante) e, ai fini dell’applicazione delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del d.lgs. n. 50/2016, rilevano anche gli atti compiuti o omessi prima della procedura, giusta la previsione di cui al comma 6 alla cui stregua “Le stazioni appaltanti escludono un operatore economico in qualunque momento della procedura, qualora risulti che l’operatore economico si trova, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai commi 1,2, 4 e 5…”

“…

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