Massima Sentenza “…a) la falsità di informazioni rese dall’operatore economico partecipante a procedure di affidamento di contratti pubblici, finalizzata all’adozione dei provvedimenti di competenza della stazione appaltante concernenti l’ammissione alla gara, la selezione delle offerte e l’aggiudicazione, è riconducibile all’ipotesi prevista dalla lettera c), poi c-bis), dell’art. 80 comma 5 del Codice dei contratti pubblici […]
Massima Sentenza a differenza della reticenza dichiarativa la falsità dichiarativa o documentale di cui alla lettera f-bis, correlata alla obiettiva (e perciò verificabile e sindacabile) non veridicità dei fatti allegati a supporto della domanda di partecipazione, in quanto espressiva di inaffidabilità in re ipsa, costituisce ragione di automatica esclusione, sottraendosi al concreto e motivato vaglio […]
LA VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI INFORMATIVI DISCENDENTI DALL’ART. 80, COMMA 5, LETT. C) DEL D.LGS. 50/2016, NON PUO’ COMPORTARE L’ESCLUSIONE AUTOMATICA DEL CONCORRENTE RETICENTE. Cons. St., Sez. v, 15.12.2021, n. 8360 “…Invero la violazione degli obblighi informativi discendenti dall’art. 80, comma 5, lett. c), D.Lgs. 50/2016 intanto può comportare l’esclusione del concorrente reticente, in quanto essa sia stata […]
L’OMISSIONE DICHIARATIVA NON INTEGRA IL MENDACIO, CON LA CONSEGUENZA CHE, IN TALI IPOTESI, NON VI SONO I PRESUPPOSTI PER L’APPLICAZIONE DELLA FATTISPECIE SANZIONATORIA DI CUI ALL’ART. 213, COMMA 13, DEL D.LGS. 50/2016 TAR Lazio Roma, Sez. I, 18.01.2021, n. 10659 “…A seguito di segnalazione della stazione appaltante, Anac provvedeva a sanzionare parte ricorrente, ai sensi […]
Le false dichiarazioni rese dall’operatore economico durante l’abilitazione al MEPA comportano l’esclusione dalla gara dello stesso, in quanto costituiscono un indebito tentativo di influenzare il processo decisionale della stazione appaltant
LE DICHIARAZIONI FALSE O RETICENTI COMPORTANO L'ESCLUSIONE DEL CONCORRENTE - IL LIMITE TRIENNALE PER L'OPERATIVITA' DELLA CAUSA D'ESCLUSIONE NON OPERA NEL CASO IN CUI LA RISOLUZIONE E' SUB IUDICE.