L’EVENTUALE SCOSTAMENTO DELLE VOCI DI COSTO DEL LAVORO RISPETTO AI COSTI RISULTANTI DALLE TABELLE MINISTERIALI NON LEGITTIMA EX SE UN GIUDIZIO DI ANOMALIA DELL’OFFERTA.

Cons. St., Sez. V, 21.06.2021, n. 4753

“…Per consolidata giurisprudenza, i valori del costo del lavoro risultanti dalle tabelle ministeriali sono un semplice parametro di valutazione della congruità dell’offerta, sì che l’eventuale scostamento delle voci di costo da quelle riassunte nelle tabelle non legittima un giudizio di anomalia o di incongruità e occorre, perché possa dubitarsi della congruità, che la discordanza sia considerevole e palesemente ingiustificata, alla luce di una valutazione globale e sintetica, di suo espressione di un potere tecnico-discrezionale insindacabile, salvo che la manifesta e macroscopica erroneità od irragionevolezza non renda palese l’inattendibilità complessiva dell’offerta (in termini, tra le tante, Cons. Stato, V, 30 novembre 2020, n. 7554; V, 29 luglio 2019, n. 5353).

Nella fattispecie controversa si evidenzia un difetto di istruttoria in ordine alle giustificazioni rese dal raggruppamento Pa. tenendo conto dell’id quod plerumque accidit.

Anzitutto, con riguardo al tasso medio delle assenze, è pur vero che il costo orario che usualmente viene in rilievo nelle gare pubbliche è il “costo reale” (e non il monte ore teorico), e cioè quello delle ore lavorate effettive, comprensive dei costi delle sostituzioni, ma la riduzione del tasso di assenteismo non può prescindere da diversi fattori, alcuni dei quali non derogabili, tra cui la fruizione delle ferie.

Analogamente, non appare corretto il ricorso a professionisti con costo del 15/20 per cento inferiore a quello del personale dipendente nel caso in cui non debbano utilizzarsi consulenti, ma operatori scolastici.

In ogni caso, in sede di giustificazioni, l’aggiudicataria è gravata dell’onere di spiegare i costi proposti; tale prova deve essere tanto più puntuale e rigorosa quando il costo del lavoro non coincide con quello medio tabellare; nel caso di specie il raggruppamento aggiudicatario non ha adeguatamente dato conto delle ragioni delle divergenze.

L’inadeguatezza delle giustificazioni emerge, in via accessoria, anche con riferimento alla sede operativa nel territorio comunale, solo genericamente motivata con riguardo alla sede nella disponibilità del gruppo “…” (cui “accederebbe” ….), ed al contributo di pubblicazione che da solo verrebbe ad assorbire le spese generali.

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