L’OPPOSIZIONE ALL’OSTENSIONE DELL’OFFERTA TECNICA DEVE ESSERE DEBITAMENTENTE MOTIVATA DAL CONTROINTERESSATO, NON POTENDOSI FONDARE SU FORMULE GENERICHE E STEREOTIPATE

TAR Lombardia Milano, Sez. IV, 22.11.2021, n. 2579

“…In via preliminare giova ricordare che l’art. 53 del D.Lgs. 50/2016 (codice dei contratti pubblici o anche solo “codice”) consente al partecipante alla gara di indicare motivatamente le parti della propria offerta da reputarsi segrete e non ostensibili (comma 5 lettera “a” dell’art. 53), fermo restando che nonostante tale dichiarazione rimane sempre salvo il diritto di accesso ai documenti la cui conoscenza è necessaria per la difesa in giudizio dei propri interessi giuridici in relazione alla procedura di affidamento (cfr. l’art. 53 citato, ultimo comma).

Del resto l’art. 24, comma 7 della legge n. 241/1990 – legge richiamata dal comma primo dell’art. 53 – stabilisce che deve «…comunque essere garantita ai richiedenti l’accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o difendere i propri interessi giuridici».

Sul punto la giurisprudenza amministrativa ha ammesso più volte che la necessità di tutela in giudizio dell’interessato debba reputarsi prevalente, persino a fronte di atti e documenti da cui si possa desumere il “know-how” aziendale di un’impresa (cfr. Consiglio di Stato, sez. III, sentenza n. 3688/2018)

L’impresa ricorrente è terza classificata nella graduatoria finale ed ha contestato gli esiti della gara con ricorso tuttora pendente, la cui domanda cautelare è stata accolta sia in primo grado sia in appello.

La richiesta di accesso è giustificata dalla necessità di una piena tutela giurisdizionale nel contenzioso di cui sopra, considerato altresì che dalla lettura di taluni documenti di gara non risulta alcuna opposizione dell’aggiudicataria all’ostensione.

Infatti il Documento di gara unico europeo (DGUE, ex art. 85 del codice dei contratti pubblici) di … indica che quest’ultima autorizza la stazione appaltante “a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara”, senza alcuna limitazione (cfr. il doc. 9.2 della ricorrente, pag. 3 punto 20)...

Tuttavia i paragrafi di cui sopra (si veda il doc. 9.3 della ricorrente) attengono esclusivamente al tema della sicurezza sul lavoro, per i differenti profili della movimentazione dei carichi (paragrafo 2), delle soluzioni ergonomiche e gestionali (paragrafo 3) e dell’analisi dei livelli prestazionali e dei carichi di lavoro (paragrafo 4).

Si tratta, però, di questioni attinenti all’organizzazione aziendale in materia di sicurezza del lavoro, vale a dire di semplici profili organizzativi che non appaiono di per sé idonei ad inibire l’ostensione, in mancanza di una puntuale e specifica motivazione che non si rinviene però né nel provvedimento impugnato (che, al contrario, neppure cita la nota di …) né nell’opposizione all’ostensione dell’aggiudicataria, che si limita sul punto a ripetere formule stereotipate e generiche.

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