IL GIUDIZIO DI ANOMALIA DELL’OFFERTA NON PUO’ ESSERE EFFETTUATO MEDIANTE LA COMPARAZIONE CON ALTRE OFFERTE

Cons. St., Sez. V, 28.06.2021, n. 4868

“…Non rileva poi la prospettata disparità di trattamento rispetto ad altri concorrenti aggiudicatari di lotti diversi da quello oggetto del giudizio: come noto, la verifica di congruità di un’offerta sospetta di anomalia non può essere effettuata attraverso un giudizio comparativo che coinvolga altre offerte, perché va condotta con esclusivo riguardo agli elementi costitutivi dell’offerta analizzata ed alla capacità dell’impresa – tenuto conto della propria organizzazione aziendale e, se del caso, della comprovata esistenza di particolari condizioni favorevoli esterne – di eseguire le prestazioni contrattuali al prezzo proposto, essendo ben possibile che un ribasso sostenibile per un concorrente non lo sia per un altro (Cons. di Stato, V, 28 gennaio 2019, n. 690; 13 febbraio 2017, n. 607; 20 luglio 2016, n. 3271; 7 settembre 2007 n. 4694; IV, 29 ottobre 2002, n. 5945).

6.6. Inoltre non inficia il corretto ragionamento del primo giudice il mero richiamo all’apposita verificazione eseguita in altri giudizi.

Non sfugge al Collegio che la verifica di congruità di un’offerta sospetta di anomalia non può essere effettuata, come detto, attraverso un giudizio comparativo che coinvolga altre offerte e che il raffronto fra offerte differenti non è indicativo al fine di dimostrare la congruità di una di esse.

Tuttavia, in disparte la considerazione che le sentenze di questa Sezione del Consiglio di Stato (nn. 3472, 3473, 3474, 3477, 3478 del 3 maggio 2021) hanno respinto gli appelli proposti da Co. avverso le decisioni del Tribunale amministrativo che hanno ritenuto legittimi, anche sulla base di quelle verificazioni (affidate alla Direzione Generale del Ministero del Lavoro), i giudizi di anomalia dell’offerta in altri lotti della medesima gara, è dirimente osservare che il primo giudice vi ha fatto riferimento solo quale elemento ulteriore a supporto di argomentazioni già svolte quanto all’insostenibilità dell’offerta qui al vaglio, vista la specularità delle questioni approfondite con tali mezzi istruttori (in effetti attinenti ad analoghi aspetti e profili, in ordine alla determinazione dei costi del lavoro, alla riduzione dei valori previsti dalle tabelle ministeriali, alla mancanza di adeguate giustificazioni sui detti scostamenti, al riassorbimento del personale presente nei singoli appalti e all’incongruità di voci similari).

Quanto già evidenziato sulla complessiva insostenibilità dell’offerta e sull’assenza di profili di macroscopica erroneità ed illogicità nel giudizio espresso al riguardo dalla Stazione appaltante rende poi non necessario disporre anche nel presente giudizio analogo approfondimento istruttorio…”.

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