LA PROROGA DEI CONTRATTI DI APPALTO DEVE ESSERE LIMITATA AL TEMPO NECESSARIO ALLA CONCLUSIONE DELLE PROCEDURE PER L’INDIVIDUAZIONE DEL NUOVO CONTRAENTE
TAR Sicilia Palermo, Sez. II, 14.07.2021, n. 2215
“…Piuttosto, la determinazione impugnata muove dall’intento di evitare che, nel tempo necessario affinché il sistema dell’accreditamento entri a regime (all’individuazione dei requisiti necessari ai fini dell’accreditamento dovrà seguire, necessariamente, l’accreditamento stesso dei soggetti istanti), i contratti in essere continuino ad essere prorogati; è opportuno ricordare, a tale proposito, che la proroga dei contratti di appalto, ai sensi dell’art. 50, co. 11 d.lgs. 50/2016, deve essere “limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione di un nuovo contraente” e che i limiti normativi alla proroga ed al rinnovo dei contratti pubblici di appalto, volti ad escludere deroghe al principio dell’evidenza pubblica, sono stati introdotti in attuazione di vincoli comunitari posti a presidio della libera concorrenza.
Né può ritenersi, come prospettato da parte ricorrente, che l’indizione di nuove gare possa generare contenziosi con gli operatori aggiudicatari, a causa della breve durata dei contratti: nella stessa circolare è infatti previsto che nei bandi e nei successivi contratti dovrà essere previsto che l’affidamento cesserà di avere effetto non appena in ambito provinciale saranno presenti soggetti accreditati.