PER LE STAZIONI APPALTANTI NON VI SONO TERMINI PERENTORI PER LA CONCLUSIONE DEL SUBPROCEDIMENTO DI ANOMALIA DELL’OFFERTA

Cons. St., Sez. III, 22.07.2021, n. 5517

“…Quanto alla durata del procedimento, va ricordato che in linea generale il termine per la conclusione dei procedimenti amministrativi di cui all’art. 2 della L. 241/1990 è pacificamente un termine meramente ordinatorio/acceleratorio, in mancanza di diversa espressa previsione di legge, e la sua violazione non produce l’illegittimità del provvedimento conclusivo (Consiglio di Stato sez. II, 20/01/2020, n.459; sez. III, 18 maggio 2016, n. 2019; sez. IV, 10/06/2013, n.3172).

In particolare, per quanto riguarda il subprocedimento di verifica dei requisiti in corso di gara, mentre è cogente il termine imposto ai concorrenti per produrre la documentazione a comprova dei requisiti dichiarati, pena l’esclusione dalla gara (cfr. art. 48 D.lgs. 163/2006; Consiglio di Stato sez. VI, 08/02/2019, n.973), viceversa l’Amministrazione non soggiace a termini perentori, ben potendo espletare l’attività istruttoria ritenuta necessaria (artt. 38 e 48 D.lgs. n. 163/2006).

L’esclusione della ricorrente, dunque, non è dipesa dalla lamentata “condotta inerte per anni” di Consip, né da mancanza di imparzialità e trasparenza, quanto piuttosto da una ponderata valutazione attraverso l’acquisizione di una pluralità di elementi concernenti la ricorrente e la sua dante causa, frutto di legittimo approfondimento istruttorio…”

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