LE SOPRAVVENUTE DISPOSIZIONI DETTATE DAL C.T.S. E RECEPITE DAL MINISTERO DELL’ISTRUZIONE IMPLICANTI – TRA L’ALTRO – L’UTILIZZO DELLA MODALITÀ DI SOMMINISTRAZIONE PASTI “PASTO MONOPORZIONE” – “LUNCH BOX” NON SONO APPLICABILI ALLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DE QUA, SIA PERCHÉ BANDITA PRIMA DELLA LORO ADOZIONE, SIA PER L’APPLICABILITÀ DELLE DISPOSIZIONI REGIONALI PUGLIESI CHE PREVEDONO LA SOMMINISTRAZIONE NEL LOCALE REFETTORIO O IN ALTRI SPAZI CON LE MODALITÀ E LE PRECAUZIONI IVI SPECIFICATE.
TAR Puglia Lecce, Sez. III, 05.05.2022, n. 714
“…Il gravame principale è infondato nel merito e deve essere respinto.
2. Con il primo ed unico motivo di gravame del ricorso principale si deduce l’illegittimità della impugnata nota dirigenziale prot.n. 0103479 dell’11 settembre 2020 con cui il Servizio Diritto allo Studio /Mensa del Settore Welfare Casa e Pubblica Istruzione del Comune di Lecce ha dato riscontro negativo all’istanza/diffida, protocollata con n. 91319 in data 6 agosto 2020, a mezzo della quale la Società ricorrente in via principale ha chiesto la revoca immediata del Bando e degli atti di gara perché non corrispondenti alle sopravvenute misure (impartite dal C.T.S. e recepite dal Ministero della P.I.) dettate dall’emergenza epidemiologica da Covid-19 che imponevano un adeguamento della gara a nuovi standard qualitativi di sicurezza e di benessere, con necessità di rivedere e modificare pure l’oggetto del contratto e le modalità di esecuzione della prestazione. Si osserva, in particolare, che il Ministero dell’Istruzione, in data 26 giugno 2020, ha adottato un “Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 2020/2021” (a cui ha fatto seguito un Protocollo di Sicurezza sottoscritto dal medesimo Ministero e dalle O.O.S.S. in data 6 agosto 2020) che ha previsto, per ragioni di prevenzione sanitaria, la somministrazione dei pasti in modalità “Lunch Box” e “Pasto Monoporzione”, ovvero, la consegna del pasto al banco (in classe) di ogni singolo utente nel mentre il Capitolato di gara, all’art. 4, in ordine alle “Modalità di esecuzione del servizio” prevede “il sistema della multiporzione” in base al quale il gestore del servizio deve provvedere: “a) all’allestimento dei tavoli delle sale mensa; b) alla distribuzione con sporzionamento dei pasti agli utenti, mediante l’utilizzo di carrelli termici con vasca riscaldata da installare in ogni plesso scolastico; c) a sbucciare in loco la frutta fornita secondo le tabelle dietetiche; d) allo sbarazzo e alla pulizia delle sale mensa; e) al ritiro dei contenitori; f) alla fornitura, presso tutte le sedi di mensa, tovaglie e tovaglioli a perdere”.
Sotto altro profilo, parte ricorrente in via principale aggiunge che la sopravvenuta disciplina dettata in ragione dall’emergenza epidemiologica da Covid-19 ha, altresì, previsto:
– l’adozione di misure obbligatorie per garantire il distanziamento sociale che prevedono, per quanto attiene la refezione, che questa venga effettuata in due o più turni, sempre al fine di non consentire l’affollamento dei locali destinati;
– lo svolgimento di attività di sanificazione che richiedono la igienizzazione delle aule al termine della lezione e al termine del pasto stesso;
– il possesso da parte del centro cottura di specifici ed ulteriori requisiti strutturali tra cui la predisposizione di un lay-out diverso per consentire agli addetti di lavorare in sicurezza.
Con riguardo a tale ultimo aspetto si evidenzia che, in relazione alla descrizione del centro cottura, l’offerta tecnica qualitativa presentata dalla stessa … non risulterebbe più adeguata (nel dettaglio ai suoi punti 2 “Teaming operativo” e 3 “Piano di Pulizia e sanificazione”).
Si deduce, in ultimo, che la delibera A.N.A.C., n. 598 dell’8 luglio 2020, in tema di incidenza dell’emergenza sanitaria da Covid-19 sullo svolgimento delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, ha esplicitamente evidenziato che “L’adeguamento alle misure anti-contagio per le gare in corso di svolgimento comporta una modifica dell’oggetto del contratto che, in alcuni casi, può rivelarsi sostanziale, incidendo sui costi della sicurezza, oltre che sui tempi e sulle modalità di esecuzione della prestazione”
2.1 In disparte da ogni considerazione in ordine alla sua dubbia tempestività (in quanto il suo svolgimento avrebbe richiesto la tempestiva impugnazione del Bando di gara, pubblicato il 24 giugno 2020), la censura in parola appare destituita di giuridico fondamento.
Le sopravvenute disposizioni dettate dal C.T.S. e recepite dal Ministero dell’Istruzione implicanti – tra l’altro – l’utilizzo della modalità di somministrazione pasti “Pasto Monoporzione” – “Lunch Box” non sono applicabili alla procedura di affidamento de qua, sia perché bandita prima della loro adozione, sia per l’applicabilità delle disposizioni regionali pugliesi (compendiate nella nota della Regione Puglia prot. n. A00/1522751 del 14 agosto 2020 esibita dalla difesa comunale) che prevedono la somministrazione nel locale refettorio o in altri spazi con le modalità e le precauzioni ivi specificate.
Del resto, a ben vedere, lo stesso Documento per la pianificazione delle attività scolastiche educative e formative in tutte le istituzioni del sistema nazionale di istruzione per l’anno scolastico 2020/2021 del 26 giugno 2020 del Ministero dell’Istruzione prevede che “anche per la refezione le singole realtà scolastiche dovranno identificare soluzioni organizzative ad hoc che consentano di assicurare il necessario distanziamento attraverso la gestione degli spazi (refettorio o altri locali idonei), dei tempi (turnazioni), e in misura residuale attraverso la fornitura del pasto in “lunch box” per il consumo in classe” così individuando la fornitura del pasto in lunch box per il consumo in classe solo come misura eventuale e non strettamente cogente.
A ciò si aggiunga che, come messo in evidenza dalla difesa comunale, la A.S.L. di …, con nota acquisita al prot. n. 102037 del 22 luglio 2020 (non oggetto di impugnazione), in riscontro alla richiesta formulata con nota prot. gen. 78897/2020 dell’ 8 luglio 2020 dal Dirigente del Settore Pubblica Istruzione del Comune di Lecce, ha espressamente chiarito che “non si ritiene opportuno introdurre il servizio di monoporzione che non apporta alcun miglioramento dal punto di vista igienico sanitario, in quanto vi è una maggiore manipolazione e un aumentato contatto con le superfici potenzialmente contaminate” sicché “in mancanza di indicazioni specifiche da parte del competente Ufficio Regionale, si ritiene opportuno mantenere la precedente modalità di somministrazione dei pasti”.
2.2 Preme, in ultimo evidenziare, per completezza, che, con determina n. 1206/2020, la Stazione Appaltante ha integrato e riapprovato il Capitolato speciale d’appalto prevedendo specificatamente all’art. 4 lettera p) l’impegno della impresa aggiudicataria ad adeguarsi a tutte le misure e le disposizioni di sicurezza, emanate e adottate dagli organi competenti al fine di contrastare l’epidemia di Covid-19 (prescrizione che pure è stata successivamente accettata da parte ricorrente in via principale con la presentazione dell’offerta). Il che, anche se non integra acquiescenza rispetto al vizio denunciato a mezzo del motivo in scrutinio (non potendo la presentazione di una domanda di partecipazione alla procedura determinare un pregiudizio sul piano processuale per l’operatore economico – in termini T.A.R. Lazio, Roma, sez. I, 04/01/2019, n.48), certamente vale a superare, nella sostanza, la lamentata sopravvenuta inattualità della disciplina di gara…”