L’ERRATO INVIO DI UNA PARTE DELL’OFFERTE TECNICA, A MEZZO PEC ANZICHE’ A MEZZO PORTALE, NON LEGITTIMA L’ESCLUSIONE DEL CONCORRENTE, IN APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DI TASSATIVITA’ DELLE CAUSE DI ESCLUSIONE, ESSENDO LEGITTIMA L’ESCLUSIONE LADDOVE NON E’ POSSIBILE RICOSTRUIRE L’ENTITA’ E LA CONSISTENZA DELL’OFFERTA.

TAR Liguria, Sez. I, 09.09.2021, n. 790

“…Con il secondo motivo la ricorrente lamenta che parte della offerta tecnica della controinteressata sia stata inviata non già tramite il portale ma mediante una semplice mail. In particolare il costituendo R.T.I. aggiudicatario avrebbe presentato la propria offerta tecnica con modalità non conformi alla disciplina prevista al riguardo dal disciplinare di gara, avendo inoltrato all’Amministrazione appaltante parte della Relazione tecnica (segnatamente il Fascicolo 4, relativo alla Schematizzazione grafica degli interventi e schemi funzionali, fisiologicamente corposo in ragione del relativo contenuto grafico e la cui necessaria sintesi risultava senza dubbio costituire un elemento di difficoltà per i tecnici delle Società concorrenti, cui peraltro prestare ovviamente ossequio) tramite normale e come tale conoscibile da chiunque, posta elettronica certificata (pec) e non mediante la piattaforma telematica prevista dall’art. 3 della lex specialis. Tale circostanza assumerebbe un rilievo viziante della offerta sotto plurimi profili.

Il motivo non è fondato…

Nella specie la aggiudicataria ha inviato il fascicolo n. 4, contenente la schematizzazione grafica degli interventi e schemi funzionali mediante semplice PEC. Ciò in quanto, in tesi, la aggiudicataria avrebbe contravvenuto alla previsione dell’art. 12 del disciplinare secondo cui avrebbe dovuto essere “composta di un file unico”. In sostanza a prescindere dal “peso” degli allegati il sistema non avrebbe consentito la possibilità di caricare più di un file. Conseguentemente non vi sarebbe stato nessun errore del sistema che legittimasse l’invio via PEC ma soltanto l’errore della aggiudicataria.

Tale circostanza non vale a fondare le illegittimità dedotte.

Infatti l’art. 83, comma 8, d.lgs. 50/16 prevede la tassatività della cause di esclusione di talchè in nessun caso la violazione della previsione secondo cui la relazione tecnica avrebbe dovuto essere contenuta in un unico file avrebbe potuto determinare l’esclusione della aggiudicataria.

Il difetto di un allegato alla documentazione relativa all’offerta tecnica avrebbe potuto condurre all’esclusione solo nel caso in cui non fosse possibile ricostruire la entità e la consistenza dell’offerta. Tale circostanza peraltro non si è verificata.

Pertanto l’unica sanzione concretamente applicabile alla fattispecie potrebbe essere quella prevista sempre dallo stesso art. 12 del capitolato secondo cui la Commissione non avrebbe dovuto tenere conto della documentazione inviata in modo irrituale e non tramite la piattaforma...”

Articoli collegati

Kreando S.r.l.s. – PIVA 15799041007 – gare@fareappalti.itCookie PolicyPrivacy PolicySitemap