I CONTRATTI DI LOCAZIONE RIENTRANO TRA I CONTRATTI ATTIVI E SONO ESTRANEI ALL’AMBITO DI APPLICAZIONE DEL D.LGS.50/2016, FATTA SALVA L’APPLICAZIONE DEI PRINCIPI DI IMPARZIALITA’, PARITA’ DI TRATTAMENTO, TRASPARENZA E PUBBLICITA’ SANCITI DALL’ART. 4 DEL SUMMENZIONATO D.LGS.

TAR Toscana, Sez. III, 20.09.2021, n. 1187

“… E’ noto che i contratti c.d. “attivi” della pubblica amministrazione, ivi inclusi quelli aventi a oggetto l’affidamento di beni pubblici in locazione, sono soggetti all’applicazione del regolamento di cui al R.D. n. 827/1924, mentre sono estranei al campo di applicazione del Codice dei contratti pubblici, fatta salva l’applicazione dei principi dettati dall’art. 4 del d.lgs. n. 50/2016.

Di tale circostanza mostra di essere ben consapevole l’amministrazione resistente, come si ricava dall’impugnata determina n. 101/2021, la quale rinvia alle norme procedurali dettate dagli artt. 73 e ss. del citato R.D. n. 827/1924.

Tali norme si riferiscono, segnatamente, al metodo di svolgimento dell’asta pubblica e costituisce parte della più ampia disciplina dedicata dal capo III, sezione I, del R.D. n. 827/1924 al “procedimento per gli incanti”, che, sebbene non espressamente richiamata dalla determina di indizione, deve comunque ritenersi applicabile alla fattispecie in esame, in quanto compatibile, a partire dalle disposizioni inerenti la pubblicazione dell’avviso d’asta e volte a garantire la par condicio dei soggetti potenzialmente interessati alla stipula del contratto, coerentemente con i principi di derivazione europea in materia di imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, pubblicità sanciti dall’art. 4 d.lgs. n. 50/2016..”

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