Massima Sentenza
“..la giurisprudenza ritiene inquadrabile come amministratore di fatto un soggetto “non formalmente investito della carica, che si ingerisce egualmente nell’amministrazione, esercitando (di fatto) i poteri propri inerenti alla gestione della società. In particolare, può ritenersi sussistente la figura dell’amministratore di fatto qualora ricorrano le seguenti condizioni: 1) assenza di una efficace investitura assembleare; 2) attività esercitata (non occasionalmente ma) continuativamente; 3) funzioni riservate alla competenza degli amministratori di diritto; 4) autonomia decisionale (non necessariamente surrogatoria, ma almeno cooperativa non subordinata) rispetto agli amministratori «di diritto». Sicché è amministratore di fatto chi, senza titolo — per esempio per nomina irregolare ovvero per usurpazione dei poteri — gestisce, da solo o anche con l’amministratore formale, la società, esercitando con sistematicità e completezza un potere di fatto corrispondente a quello degli amministratori di diritto…l’estensione della qualifica soggettiva di amministratore a soggetti estranei agli organi di amministrazione presuppone l’esercizio in modo continuativo e significativo dei poteri tipici degli amministratori di diritto, senza che la «significatività e continuità» debbano necessariamente comportare l’esercizio di tutti i poteri dell’organo di gestione, pur richiedendo in ogni caso l’esercizio di un’apprezzabile attività gestoria, svolta in modo non episodico o occasionale”.In ogni caso, ai fini dell’individuazione della figura dell’amministratore di fatto nell’ambito del procedimento amministrativo, non è richiesto necessariamente lo stesso rigore probatorio preteso in sede penale e civile
TAR Piemonte, Sez. II, 24.12.2024, n. 1331
“..In punto di diritto si rileva come l’accertamento di un’amministrazione di fatto sia più rigoroso ai fini della responsabilità penale, e comunque la Corte di Cassazione (Cass. Penale, Sez. V, 28 febbraio 2024, n. 16414 che ribadisce principi consolidati in materia) ha precisato che, ai fini del riconoscimento della qualifica in discorso, “la prova della ritenuta funzione gestoria, esercitata in fatto da parte di un soggetto non formalmente investito di tale carica, si traduce nell’accertamento di elementi sintomatici dell’inserimento organico di tale soggetto in qualunque settore gestionale dell’attività economica, sia esso aziendale, produttivo, amministrativo, contrattuale o disciplinare”.
Ai fini della responsabilità civile la giurisprudenza ritiene inquadrabile come amministratore di fatto un soggetto “non formalmente investito della carica, che si ingerisce egualmente nell'amministrazione, esercitando (di fatto) i poteri propri inerenti alla gestione della società. In particolare, può ritenersi sussistente la figura dell'amministratore di fatto qualora ricorrano le seguenti condizioni: 1) assenza di una efficace investitura assembleare; 2) attività esercitata (non occasionalmente ma) continuativamente; 3) funzioni riservate alla competenza degli amministratori di diritto; 4) autonomia decisionale (non necessariamente surrogatoria, ma almeno cooperativa non subordinata) rispetto agli amministratori «di diritto». Sicché è amministratore di fatto chi, senza titolo — per esempio per nomina irregolare ovvero per usurpazione dei poteri — gestisce, da solo o anche con l'amministratore formale, la società, esercitando con sistematicità e completezza un potere di fatto corrispondente a quello degli amministratori di diritto” (cfr. Tribunale di Roma, Sez. XVI. 14 febbraio 2022). Ancora, una recente pronuncia del Tribunale di Napoli (Sez. Impresa, 20 dicembre 2023) rammenta che “l'estensione della qualifica soggettiva di amministratore a soggetti estranei agli organi di amministrazione presuppone l'esercizio in modo continuativo e significativo dei poteri tipici degli amministratori di diritto, senza che la «significatività e continuità» debbano necessariamente comportare l'esercizio di tutti i poteri dell'organo di gestione, pur richiedendo in ogni caso l'esercizio di un'apprezzabile attività gestoria, svolta in modo non episodico o occasionale”.
In ogni caso, ai fini dell’individuazione della figura dell’amministratore di fatto nell’ambito del procedimento amministrativo, non è richiesto necessariamente lo stesso rigore probatorio preteso in sede penale e civile (TAR Valle d’Aosta, 6.6.2024, n. 26, le cui considerazioni valgono anche per il regime previgente al d.lgs. n. 36/2023).