NON DEVONO ESSERE INDICATI I COSTI DELLA MANODOPERA PER I SERVIZI DI IDEAZIONE E FORNITURA DI UN SOFTWARE PERSONALIZZATO CHE, NELLA SOSTANZA, PREVEDA, IN MISURA LARGAMENTE PREVALENTE, L’ESPLETAMENTO, DA PARTE DELL’AGGIUDICATARIO, DI PRESTAZIONI PROFESSIONALI CONNOTATE DA COGNIZIONI SPECIALISTICHE PER LA RISOLUZIONE DI PROBLEMATICHE NON STANDARDIZZATE
Cons. St., Sez. IV, 22.10.2021, n. 7094
“…ai sensi dell’art. 95, comma 10, del d.lgs. n. 50/2016, l’operatore non deve indicare, nella offerta economica, i propri costi della manodopera qualora, tra l’altro, si tratti di un appalto di servizi “di natura intellettuale”.
16.2. Con riguardo alla interpretazione di tale locuzione, premesso che il Codice dei contratti pubblici non contiene una definizione di servizi di natura intellettuale, il Collegio rileva che la giurisprudenza di questo Consiglio di Stato ha già avuto modo di evidenziare che: “in coerenza alla ratio dell’art. 95, comma 10, del codice dei contratti pubblici ciò che differenzia la natura intellettuale di un’attività è l’impossibilità di una sua standardizzazione e, dunque, l’impossibilità di calcolarne il costo orario” e che non può essere qualificato come appalto di servizi di natura intellettuale quello che “ricomprende anche e soprattutto attività prettamente manuali” o che “non richiedono un patrimonio di cognizioni specialistiche per la risoluzione di problematiche non standardizzate”(cfr. Cons. Stato, sez. III, sent. n. 1974 del 2020); di conseguenza, per servizi di natura intellettuale si devono intendere quelli che richiedono lo svolgimento di prestazioni professionali, svolte in via eminentemente personale, costituenti ideazione di soluzioni o elaborazione di pareri, prevalenti nel contesto della prestazione erogata rispetto alle attività materiali e all’organizzazione di mezzi e risorse; al contrario va esclusa la natura intellettuale del servizio avente ad oggetto l’esecuzione di attività ripetitive che non richiedono l’elaborazione di soluzioni personalizzate, diverse, caso per caso, per ciascun utente del servizio, ma l’esecuzione di meri compiti standardizzati (Cons. Stato, sez. V, n. 1291 del 2021; n. 4806 del 2020).
16.3. Sulla base di tali coordinate ermeneutiche, il Collegio osserva che, nel caso di specie, l’appalto di servizi in questione ha natura chiaramente intellettuale, dovendo l’aggiudicatario predisporre, all’esito di una prestazione professionale altamente qualificata, un software specialistico gestionale per il controllo delle attività che la medesima AMIU deve svolgere in favore del Comune di Taranto, essendo ricompresa nell’oggetto dell’appalto de quo anche “l’attività di customizzazione del prodotto rispetto ai sistemi già in uso presso AMIU S.p.A., al fine di ottenere un sistema integrato ed unitario […]” (art. 2.1 del disciplinare di gara).
16.4. E’ pur vero che l’appalto in esame prevede altresì il servizio di “manutenzione continuativa, la gestione del database, l’help support (giornaliero), la continuità dei servizi da rendere evitando guasti bloccanti assicurando una sede di manutenzione in remoto […]” (art. 2.1 del disciplinare), ma è altresì vero che – a differenza di quanto sostenuto dall’appellante – non vi sono elementi per dedurre che tali prestazioni accessorie: i) si riducano a mere attività ripetitive, che non richiedono l’elaborazione di soluzioni personalizzate; ii) non siano anche esse commisurate alle peculiari esigenze della committente.
Al contrario deve ritenersi che il complessivo oggetto dell’appalto (ideazione e fornitura di un software personalizzato, attività manutentive, di aiuto e di supporto a latere, e di formazione del personale) nella sostanza preveda, in misura largamente prevalente, l’espletamento, da parte dell’aggiudicatario, di prestazioni professionali connotate da cognizioni specialistiche per la risoluzione di problematiche non standardizzate, per venire incontro, di volta in volta, alle mutevoli esigenze della AMIU nello svolgimento della complessa attività da questa svolta nei confronti del Comune di Taranto…”