NON OCCORRE UNA MOTIVAZIONE APPROFONDITA NEL CASO IN CUI L’OFFERTA NON RISULTI ANOMALA. LA VALUTAZIONE SULLA CONGRUITA’ DELL’OFFERTA HA NATURA GLOBALE E SINTENTICA, NON POTENDOSI RISOLVERE IN UNA PARCELLIZZAZIONE DELL’OFFERTA E IN UNA “CACCIA ALL’ERRORE”

TAR Calabria Catanzaro, Sez. I, 18.11.2021, n. 2046

“:..Nel merito, occorre anzitutto osservare che:

– “la giurisprudenza consolidata ritiene che una motivazione approfondita debba essere approntata dall’amministrazione solo nel caso in cui rintenga l’offerta anomala, non anche qualora ritenga, invece, che l’offerta non sia anomala. In questo senso di recente è stato evidenziato che il giudizio favorevole di non anomalia dell’offerta in una gara d’appalto non richiede una motivazione puntuale ed analitica essendo sufficiente anche una motivazione espressa per relationem alle giustificazioni rese dall’impresa offerente, sempre siano congrue ed adeguate (Consiglio di Stato sez. V, 09/03/2020, n. 1655)” (T.A.R. Campania, Napoli, Sez. I, 1.9.2020, n. 3708);

– “Il giudizio di anomalia delle offerte presentate in una gara è ampiamente discrezionale ed espressione paradigmatica di discrezionalità tecnica, sindacabile solo in caso di macroscopica illogicità o di erroneità fattuale che rendano palese l’inattendibilità (ovvero l’attendibilità) complessiva dell’offerta. Per tale via, se è concesso il sindacato sulle valutazioni espresse dalla Stazione appaltante sotto il profilo della logicità, ragionevolezza e adeguatezza dell’istruttoria, è preclusa la possibilità di procedere ad alcuna autonoma verifica della congruità dell’offerta e delle singole voci (cosa che rappresenterebbe un’inammissibile invasione della sfera propria della P.A.) e ciò in quanto il giudizio di anomalia deve tendere ad accertare in concreto che l’offerta economica risulti nel suo complesso attendibile in relazione alla corretta esecuzione dell’appalto. Anche l’esame delle giustificazioni prodotte dai concorrenti a dimostrazione della non anomalia della propria offerta rientra nella discrezionalità tecnica dell’Amministrazione, con la conseguenza che soltanto in caso di macroscopiche illegittimità, quali errori di valutazione gravi ed evidenti oppure valutazioni abnormi o inficiate da errori di fatto, il giudice di legittimità può intervenire, fermo restando l’impossibilità di sostituire il proprio giudizio a quello dell’Amministrazione. La valutazione sull’attendibilità dell’offerta ha, peraltro, natura necessariamente globale e sintetica, non potendo risolversi in una parcellizzazione delle singole voci di costo e in una “caccia all’errore” nella loro indicazione nel corpo dell’offerta, costituendo, in ogni caso, esercizio di apprezzamento schiettamente tecnico, non sindacabile in sede giurisdizionale, se non per illogicità, manifesta irragionevolezza e arbitrarietà” (T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 16/02/2021, n.1001; in senso conforme, ex plurimis, Cons. St., sez. V, 12 settembre 2019 n. 6161; TAR Campania, Napoli, sez. I, n. 4188 del 2019; id., sez. V, 16 marzo 2020 n. 1874)…”

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