Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina.

Pubblicato il D.L. n. 21 marzo 2022, n. 21 (misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina.), contenente norme in materia di contratti pubblici.

In particolare, il Governo ha anticipato i summenzionati interventi, e segnatamente:

Anticipazione delle risorse del Fondo per l’adeguamento prezzi. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dagli aumenti eccezionali dei prezzi di alcuni materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili può riconoscere, nel limite complessivo del 50% delle risorse del fondo, un’anticipazione pari al 50% dell’importo richiesto dalle imprese.   (Tale modifica è stata stralciata e, pertanto, non è presente nel Decreto in parola)

Contratti pubblici – Sospensione o proroga della prestazione in caso di aumento dei prezzi. Fino al 31 dicembre 2022, le variazioni in aumento dei prezzi di alcuni materiali da costruzione, rilevate dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, ovvero gli aumenti eccezionali dei prezzi dei carburanti e dei prodotti energetici, accertati dal responsabile unico del procedimento nell’appalto in contraddittorio con l’appaltatore, possono essere valutati come causa di forza maggiore e dare luogo alla sospensione della prestazione qualora impediscano, anche solo parzialmente, il regolare svolgimento dei lavori ovvero la regolare esecuzione dei servizi o delle forniture. Qualora gli aumenti impediscano di ultimare i lavori, i servizi o le forniture nel termine contrattualmente previsto, costituiscono causa non imputabile all’esecutore e questi può chiedere la proroga del termine per eseguire la prestazione. 

Contratti pubblici 

  • Misura finalizzata a ottenere in tempi rapidi un anticipo del 50% delle compensazioni a cui l’impresa titolare di contratti pubblici ha diritto a causa dell’aumento del prezzo dei materiali. Questa anticipazione attinge all’apposito Fondo per l’adeguamento dei prezzi istituito presso il Mims nei limiti del 50% delle risorse disponibili e viene erogata nelle more dell’istruttoria delle istanze di compensazione. Il Fondo istituito con il decreto n.73/2021 con una dotazione di 200 milioni di euro è stato rifinanziato per ulteriori 150 milioni di euro per il primo semestre dell’anno in corso; 
  • si prevede l’eliminazione delle penalità per le imprese titolari di contratti pubblici che a causa della difficoltà di reperimento dei materiali e degli aumenti dei prezzi sospendono l’esecuzione dei lavori o ne chiedono la proroga. Questa circostanza viene riconosciuta come “causa di forza maggiore” dal Responsabile unico del procedimento (Rup). 

https://www.governo.it/it/articolo/comunicato-stampa-del-consiglio-dei-ministri-n-68/19432

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