Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina.
Pubblicato il D.L. n. 21 marzo 2022, n. 21 (misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina.), contenente norme in materia di contratti pubblici.
In particolare, il Governo ha anticipato i summenzionati interventi, e segnatamente:
Anticipazione delle risorse del Fondo per l’adeguamento prezzi. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dagli aumenti eccezionali dei prezzi di alcuni materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili può riconoscere, nel limite complessivo del 50% delle risorse del fondo, un’anticipazione pari al 50% dell’importo richiesto dalle imprese. (Tale modifica è stata stralciata e, pertanto, non è presente nel Decreto in parola)
Contratti pubblici – Sospensione o proroga della prestazione in caso di aumento dei prezzi. Fino al 31 dicembre 2022, le variazioni in aumento dei prezzi di alcuni materiali da costruzione, rilevate dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, ovvero gli aumenti eccezionali dei prezzi dei carburanti e dei prodotti energetici, accertati dal responsabile unico del procedimento nell’appalto in contraddittorio con l’appaltatore, possono essere valutati come causa di forza maggiore e dare luogo alla sospensione della prestazione qualora impediscano, anche solo parzialmente, il regolare svolgimento dei lavori ovvero la regolare esecuzione dei servizi o delle forniture. Qualora gli aumenti impediscano di ultimare i lavori, i servizi o le forniture nel termine contrattualmente previsto, costituiscono causa non imputabile all’esecutore e questi può chiedere la proroga del termine per eseguire la prestazione.
Contratti pubblici
https://www.governo.it/it/articolo/comunicato-stampa-del-consiglio-dei-ministri-n-68/19432