NON E’ DA RITENERE CONDIZIONATA L’OFFERTA IN CUI UN CONCORRENTE SI SIA IMPEGNATO, IMMEDIATAMENTE E SENZA LIMITI, ALLA REALIZZAZIONE DELL’OPERA, ANCHE LADDOVE ESSA RICHIEDA IL PREVIO RILASCIO DA PARTE DELLA P.A. DI TITOLI ABILITATIVI, IN QUANTO IL LORO RILASCIO NON ATTIENE ALLA FASE DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA

Cons. St., Sez. V, 03.09.2021, n. 6212

“...È infondata anche la censura articolata col decimo motivo di impugnazione con cui si lamenta che l’offerta presentata dall’A.T.I. aggiudicataria sarebbe condizionata e dunque non suscettibile di valutazione.

Deve premettersi che l’ipotesi prospettata è stata riconosciuta in giurisprudenza nei casi di offerta inattendibile ed equivocamente espressa dall’impresa di partecipazione alla gara (cfr. Cons. Stato, VI, 25 gennaio 2010, n. 248; sez. V, 23 agosto 2004, n. 5583). Ebbene, nel caso di specie, l’a.t.i. -OMISSIS-ha allegato alla propria offerta una specifica dichiarazione di messa a disposizione di un’area in concessione della -OMISSIS- con cui la stessa accettava anche tutte le norme che regolavano la gara, l’aggiudicazione e l’esecuzione del contratto, obbligandosi espressamente a osservarle in caso di aggiudicazione alla stessa a.t.i. -OMISSIS-

L’operatore economico ha dunque manifestato la chiara e indiscussa volontà di obbligarsi all’esecuzione del contratto.

A ciò si aggiunga che : a) l’oggetto della concessione contempla le attività di carico e scarico, movimentazione, deposito e attività di riempimento contenitore, risultando perciò (come correttamente rilevato dall’appellata sentenza) sufficientemente ampio per comprendere anche il confezionamento massi che l’A.T.I. -OMISSIS-ha previsto, sì che è possibile svolgere all’interno dell’area in concessione anche l’attività in questione; b) la concessione demaniale con scadenza al 31.12.2020, è congrua sotto il profilo delle tempistiche offerte, in quanto, la presentazione dell’offerta è del 6 settembre 2019 e, come si evince dal cronoprogramma dei lavori allegato, è prevista una durata dei lavori pari a giorni 365 naturali e consecutivi; c) l’autorizzazione richiamata dal concedente espressamente prevede il rinnovo della stessa alla scadenza e comunque non dà conto dell’esistenza di cause a ciò ostative; d) anche la superficie in concessione del concedente è congrua in rapporto alle attività previste dall’A.T.I. -OMISSIS- non emergendo dagli atti elementi concreti nel senso di una sua insufficienza allo svolgimento delle attività in questione, sicché le affermazioni sul punto di parte appellante sono rimaste del tutto assertive e sfornite di prova, anche solo a livello indiziario.

Quanto poi alla circostanza che la possibilità di proroga della concessione, in scadenza al 31.12.2020, sia a richiesta del concessionario, è sufficiente osservare, come bene evidenziato dalla sentenza di primo grado, che “tale profilo atterrebbe al più alla fase di esecuzione del contratto, e non alla fase di ammissione o di valutazione dei punteggi”. Non è infatti da ritenere condizionata l’offerta in cui l’operatore economico si sia impegnato, come nell’odierna fattispecie, immediatamente e senza limiti alla realizzazione dell’opera, anche laddove essa richieda il previo rilascio da parte di altra pubblica amministrazione di titoli abilitativi (Cons. Stato, V, 27 dicembre 2017, n. 6085, che richiama C.G.A.R.S. 8 febbraio 2017, n. 37): ciò, in quanto, il loro rilascio attiene non alla fase della valutazione dell’offerta, bensì alla fase di esecuzione, nel cui ambito, per l’ipotesi che l’aggiudicataria non si renda al riguardo parte diligente, soccorrono i rimedi che la legge riconnette all’inadempimento alle obbligazioni contrattuali…”

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