I COSTI DELLA MANODOPERA VANNO INTERAMENTE DICHIARATI NELL’OFFERTA ECONOMICA, IN CASO CONTRARIO E’ LEGITTIMA L’ESCLUSIONE DEL CONCORRENTE.

TAR Campania Napoli, Sez. II, 29.12.2021, n. 8293

“…Passando al merito, va premesso che dagli atti del procedimento di gara, nonchè dagli scritti difensivi, emerge chiaramente che la fattispecie concreta in esame concerne un errore di formulazione dell’offerta di parte ricorrente.

Infatti, nella nota del 16 settembre 2021 resa in risposta all’istanza di chiarimenti del Comune di Quarto del 7 settembre 2021, parte ricorrente ha dichiarato espressamente che «nei predetti € 471.449,19 la scrivente RTI non ha fatto rientrare soltanto i costi propriamente «retributivi» e «del lavoro» che dovrà affrontare nel corso dei 36 mesi di appalto, ma in essi sono racchiusi anche ulteriori costi», aggiungendo che «si tratta di costi che non rientrano nei costi della manodopera, ma in quelli, generali, di gestione dei canili, poiché nella nostra ottica sono connessi al costo della manodopera, in quanto pur riguardando attività svolte non solo da dipendenti ma anche da personale di supporto, sono finalizzate a garantire la cura ed il benessere dei 140 cani del Comune di Quarto, già custoditi presso i nostri canili (…)». Dal tenore letterale della riportata dichiarazione si evince che parte ricorrente ha ritenuto la formulazione dell’offerta economica frutto di una deliberata modalità di composizione, delle cui specifiche componenti costitutive ha reso illustrazione in un tempo successivo alla scadenza del termine di presentazione delle offerte.

Ne discende che non si è in presenza di una questione di anomalia dell’offerta, nel senso di una verifica della sua complessiva sostenibilità economica e di presupposte giustificazioni, ma di un vizio di formulazione dell’offerta che non ne consentiva ab origine l’individuazione del contenuto; in proposito, l’art. 83, comma nono del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 nell’escludere dal soccorso istruttorio le ipotesi di carenza di qualsiasi elemento formale della domanda – in particolare in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarita’ essenziale – ove riferibili all’offerta economica e all’offerta tecnica, impone l’esclusione diretta del concorrente che vi sia incorso con provvedimento della stazione appaltante. Inoltre, l’ultimo periodo della norma citata stabilisce che «costituiscono irregolarita’ essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l’individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa»…”

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