L’ACCESSO È CONFIGURABILE ESCLUSIVAMENTE QUANDO IL PARERE LEGALE HA AVUTO UNA SPECIFICA FUNZIONE “ENDOPROCEDIMENTALE”, RISULTANDO CORRELATO AD UN PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO CHE SI CONCLUDE CON UN PROVVEDIMENTO AD ESSO COLLEGATO, ANCHE SE SOLO IN TERMINI SOSTANZIALI E, QUINDI, PUR NON ESSENDOCI STATO UN RICHIAMO FORMALE AD ESSO
TAR Sicilia Palermo, Sez. I, 03.01.2022, n. 4
“…Un’ultima considerazione deve essere svolta in ordine alla richiesta istruttoria formulata dalla ricorrente volta a prendere visione del parere legale reso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo in favore dell’Assessorato, e menzionato nella nota del dirigente generale del dipartimento regionale per la pianificazione strategica del 26 ottobre 2021, n. 46954.
La richiesta deve essere respinta alla luce dell’indirizzo giurisprudenziale qui condiviso secondo cui “l’accesso è configurabile esclusivamente quando il parere legale ha avuto una specifica funzione “endoprocedimentale”, risultando correlato ad un procedimento amministrativo che si conclude con un provvedimento ad esso collegato, anche se solo in termini sostanziali e, quindi, pur non essendoci stato un richiamo formale ad esso, mentre, se la consulenza viene effettuata dopo l’avvio del procedimento contenzioso, oppure una volta profilatesi condizioni idonee a sfociare in un giudizio, il parere reso dal professionista individuato dall’amministrazione non è destinato a sfociare in una determinazione amministrativa finale, mirando a fornire all’ente pubblico tutti gli elementi tecnici; in tal caso esso resta caratterizzato dalla riservatezza, che mira a tutelare non solo l’opera intellettuale del legale, ma anche la stessa posizione dell’amministrazione, la quale, esercitando il proprio diritto di difesa, protetto costituzionalmente, deve poter fruire di una tutela non inferiore a quella di qualsiasi altro soggetto dell’ordinamento” (ex multis, Cons. Stato, Sez. III, 31.1.2020, n. 808). Nel caso di specie si osserva che il parere legale è stato richiesto al fine di garantire un supporto alla decisione di emendare in autotutela la rete ospedaliera regionale o lasciare proseguire l’attività di Humanitas già avviata nella nuova struttura di Misterbianco. Di seguito, la decisione è stata presa in pendenza della presente controversia, peraltro funzionale anche alla sua risoluzione in quanto sollecitata dalla stessa Sezione con ordinanza istruttoria. Pertanto, l’archiviazione del procedimento di autotutela del provvedimento autorizzativo D.D.G. n. 262/2020 ha assunto senza dubbio una valenza determinante anche ai fini della definizione dell’odierno giudizio, ragione per cui l’ostensione del parere legale su cui si basa la decisione dell’amministrazione concretizzerebbe di certo una violazione della riservatezza dei rapporti tra la parte e i propri legali difensori, diritto tutelato dall’art. 24 della Costituzione…”