I REQUISITI DI PARTECIPAZIONE PRESCRITTI DEVONO ESSERE POSSEDUTI DAI CONCORRENTI, OLTRE CHE AL MOMENTO DELLA SCADENZA DEL TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE, ANCHE, E SENZA SOLUZIONE DI CONTINUITA’, IN OGNI SUCCESSIVA FASE DEL PROCEDIMENTO DI EVIDENZA PUBBLICA.

TAR Puglia Lecce, Sez. III, 18.01.2022, n. 72

“…La disciplina di gara precisava inoltre che “il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara” (cfr. art. 16 della lettera d’invito).

4.2. Relativamente al profilo in esame, va ribadito l’orientamento consolidato del Supremo Consesso di Giustizia Amministrativa, secondo il quale «il requisito dell’iscrizione all’Albo dei Gestori Ambientali è un requisito di natura soggettiva relativo alla idoneità professionale degli operatori a norma dell’art. 83, comma 1, lett. a), D. Lgs. n. 50 del 2016, e costituisce titolo autorizzatorio per l’esercizio dell’attività di raccolta e trasporti dei rifiuti pericolosi e non, sì che “il relativo possesso determina quindi l’abilitazione soggettiva all’esercizio della professione e costituisce pertanto, un requisito che si pone a monte dell’attività di gestione dei rifiuti, pacificamente rientrando nell’ambito dei requisiti di partecipazione e non di esecuzione” (Consiglio di Stato, Sez. V, 22 ottobre 2018, n. 6032), risultando poi la presenza soggettiva di siffatto requisito per poter concorrere a gare aventi ad oggetto dette attività “conforme all’immanente principio di ragionevolezza e di proporzionalità – in specie, quanto a necessarietà e adeguatezza (Cons. Stato, V, 19 aprile 2017, n. 1825)» (Cons. Stato, Sez. V, 3 giugno 2019, n. 3727).

4.3. Sulla scia della sentenza dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 8 del 20.7.2015, si deve riaffermare in questa sede l’orientamento giurisprudenziale secondo il quale i requisiti di partecipazione prescritti devono essere posseduti dai concorrenti, oltre che al momento della scadenza del termine per la presentazione delle offerte, anche, e senza soluzione di continuità, in ogni successiva fase del procedimento di evidenza pubblica.

4.4. Ed invero, occorre ricordare che l’Adunanza Plenaria, nell’occasione in cui ha reso la suddetta decisione, era stata investita proprio del quesito “se il principio del possesso continuativo dei requisiti di qualificazione debba essere interpretato e declinato nel senso che anche una temporanea interruzione, nel corso della procedura, della titolarità delle attestazioni prescritte comporti necessariamente l’esclusione dell’impresa che l’ha temporaneamente perduta e anche se la possedeva nei momenti della presentazione della domanda, del controllo dei requisiti e dell’aggiudicazione”; e che la stessa Adunanza, riferendosi a tutti i requisiti di ordine generale e tecnico-economico-professionale necessari per contrattare con la P.A., ha risposto affermativamente a tale quesito, enunciando il principio che “nelle gare di appalto per l’aggiudicazione di contratti pubblici i requisiti generali e speciali devono essere posseduti dai candidati non solo alla data di scadenza del termine per la presentazione della richiesta di partecipazione alla procedura di affidamento, ma anche per tutta la durata della procedura stessa fino all’aggiudicazione definitiva ed alla stipula del contratto, nonché per tutto il periodo dell’esecuzione dello stesso, senza soluzione di continuità”.

4.5. L’Alto Consesso ha fatto notare, infatti, come «proprio perché la verifica può avvenire in tutti i momenti della procedura (a tutela dell’interesse costante dell’Amministrazione ad interloquire con operatori in via permanente affidabili, capaci e qualificati), allora in qualsiasi momento della stessa deve ritenersi richiesto il costante possesso dei detti requisiti di ammissione; tanto, vale la pena di sottolineare, non in virtù di un astratto e vacuo formalismo procedimentale, quanto piuttosto a garanzia della permanenza della serietà e della volontà dell’impresa di presentare un’offerta credibile e dunque della sicurezza per la stazione appaltante dell’instaurazione di un rapporto con un soggetto, che, dalla candidatura in sede di gara fino alla stipula del contratto e poi ancora fino all’adempimento dell’obbligazione contrattuale, sia provvisto di tutti i requisiti di ordine generale e tecnico-economico-professionale necessari per contrattare con la P.A.».

4.6. La giurisprudenza posteriore si è poi sviluppata in piena aderenza all’indirizzo testé esposto (in questo senso si vedano, da ultimo: C.d.S., sez. IV, 9 luglio 2020, n. 4401, che richiama, a sua volta, le decisioni dell’Adunanza Plenaria nn. 10 del 2016, 5 e 6 del 2016, 8 del 2015, 15 e 20 del 2013, 8 del 2012 e 1 del 2010, nonché Corte di Giustizia UE, sez. IX, 10 novembre 2016, C-199/15; sez. V, 17 aprile 2020 n. 2443, la quale puntualizza che il principio vale tanto per i requisiti generali quanto per quelli speciali, e conferma che la loro perdita, ancorché solo temporanea, impone l’esclusione della concorrente dalla gara; Sez. V, 14 aprile 2020 n. 2397 e 19 febbraio 2019 n. 1141, sempre nel senso che il principio valga per tutti i requisiti generali e speciali di partecipazione)…”

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