NON PUÒ TROVARE APPLICAZIONE IL PRINCIPIO DI EQUIVALENZA DI CUI ALL’ART. 68, COMMA 7, DEL D.LGS. N. 50/2016, IN VIRTÙ DEL QUALE VIENE CONCESSO A CIASCUN CONCORRENTE LA FACOLTÀ DI OFFRIRE SOLUZIONI CHE POSSANO SODDISFARE – IN MODO PRESSOCHÉ EQUIVALENTE – I REQUISITI DELLE SPECIFICHE TECNICHE INDIVIDUATI, A MONTE, DALLA STAZIONE APPALTANTE. IL CARATTERE DI “REQUISITO MINIMO” DELL’OFFERTA, POSTO A PENA DI ESCLUSIONE, DOVENDOSI PERTANTO NEGARE A PRIORI L’OPERATIVITÀ DELLA VALUTAZIONE DI EQUIVALENZA FUNZIONALE.

Cons. St., Sez. IV, 21.04.2022, n. 3024

“…Per converso, il carattere essenziale del requisito (come detto, posto a pena di esclusione) non ammette alcuna deroga in peius, neanche laddove, alla stregua di una valutazione complessiva dell’offerta, la soluzione proposta potrebbe presentare in un’ottica generale un esito migliorativo. Del resto, secondo la costante giurisprudenza, le proposte (o soluzioni migliorative), sebbene possano liberamente esplicarsi in tutti gli aspetti tecnici lasciati aperti a diverse soluzioni sulla base del progetto posto a base di gara ed oggetto di valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico, configurandosi come integrazioni, precisazioni e migliorie che rendono il progetto meglio corrispondente alle esigenze della stazione appaltante, incontrano un limite insuperabile nelle caratteristiche progettuali già stabilite dall’Amministrazione, le quali, in quanto requisiti essenziali, non sono in alcun modo modificabili (cfr., da ultimo, Cons. Stato, Sez. V, 15 novembre 2021, n. 7602; sez. V, 11 febbraio 2021, n. 1255; sez. V, 8 gennaio 2021, n. 282).

6.4. D’altro canto, nel caso di specie non può trovare applicazione neanche il principio di equivalenza di cui all’art. 68, comma 7, del d.lgs. n. 50/2016, invocato da parte appellante, in virtù del quale viene concesso a ciascun concorrente la facoltà di offrire soluzioni che possano soddisfare – in modo pressoché equivalente – i requisiti delle specifiche tecniche individuati, a monte, dalla stazione appaltante.

6.4.1. Al riguardo, si ravvisa in primo luogo che la costante giurisprudenza, se, sulla base della espressa previsione normativa e in ossequio al principio del favor partecipationis e ai principi costituzionali di imparzialità, buon andamento e libertà d’iniziativa economica, tende ad ammettere l’applicazione del principio di equivalenza, riconoscendolo quale espressione del legittimo esercizio di discrezionalità tecnica da parte della stazione appaltante, al contempo ne limita l’ambito operativo ai prodotti aventi specifiche tecniche equivalenti a quelle richieste, in tal modo escludendo la possibilità in capo all’operatore di provare l’equivalenza rispetto a grandezze comuni le quali, piuttosto che individuare specifiche tecniche del prodotto, ne definiscono la tipologia, limitandosi a delineare l’oggetto dell’affidamento (Cons. Stato, sez. V, 11 ottobre 2021, n. 6767; sez. V, 2 agosto 2021, n. 5643; sez. III, 7 luglio 2021, n. 5169; sez. VI, 15 giugno 2020, n. 3808).

Nel caso di specie, la previsione della raccolta bisettimanale del rifiuto indifferenziato, per quanto detto innanzi, non può essere considerata quale “specifica tecnica”, in essa apprezzandosi invece il carattere di “requisito minimo” dell’offerta, posto a pena di esclusione, dovendosi pertanto negare a priori l’operatività della valutazione di equivalenza funzionale.

6.4.2. Peraltro, si ravvisa che, per la soluzione del caso in esame, non risulta calzante il richiamo al precedente di questa Sezione n. 4354 del 2021, atteso che, in quella vicenda, diversamente dalla presente, la legge di gara non prevedeva a pena di esclusione il contenuto minimo essenziale dell’offerta tecnica.

6.4.3. A tale ultimo riguardo, si rileva altresì che alcuna dimostrazione della pretesa equivalenza funzionale è stata fornita dalla società … nella propria offerta né a tali fini è stata prodotta alcuna documentazione probante, così come non si ravvisa un espresso apprezzamento della commissione sull’applicazione dell’equivalenza (nessun cenno vi è nei verbali di gara), particolarmente necessario alla luce della previsione della lex specialis secondo cui “l’offerta doveva rispettare le caratteristiche minime del progetto”. Diversamente, nella fattispecie oggetto del precedente richiamato dall’appellante si rilevava una specifica motivazione a giustificazione dell’applicazione del principio di equivalenza.

6.5. In ragione di quanto esposto, la difformità dell’offerta presentata dalla società … rispetto alle modalità esecutive di espletamento del servizio previste dalla lex specialis giustifica l’esclusione della candidata dalla gara di appalto, considerato che il disciplinare richiamato espressamente dal bando, alla sezione III concernente le “condizioni di partecipazione”, stabilisce con chiarezza che a pena di esclusione l’offerta tecnica deve prevedere quanto illustrato…”

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