Riferimenti normativi: Art. 9 del D.Lgs. 36/2023.


Introduzione.

Il principio di conservazione dell’equilibrio contrattuale è sicuramente tra le innovazioni più attese dagli operatori economici, soprattutto, in ragione delle più recenti vicende che hanno colpito il Mondo che hanno comportato un improvviso aumento dei prezzi e difficoltà di forniture che sono stati in grado di alterare il sinallagma contrattuale a discapito dell’appaltatore, poiché la previsione di cui all’art. 106 del D.Lgs. 50/2016 che, nella sua prima versione, si è rivelata insufficiente a tutelare l’interesse pubblico e privato all’esecuzione della commessa.

Il Legislatore, memore dello shock economico che si è abbattuto sul mercato monopsonio dei contratti pubblici, all’art. 1, comma 2, lettere a), g), m),ll) ) ha inteso codificare una disciplina generale da applicare per la gestione delle sopravvenienze straordinarie e imprevedibili, tali da determinare una sostanziale alternazione nell’equilibrio contrattuale.

Il principio di conservazione dell’equilibrio contrattuale.

L’art. 9 del D.Lgs. 36/2023 introduce un generale rimedio di natura legale per la gestione delle sopravvenienze perturbative delle prestazioni contrattuali che possono verificarsi nel corso dell’esecuzione, alterando l’equilibrio originario o facendo venir meno, in parte o temporaneamente, interesse del creditore alla prestazione.

Pertanto, l'articolo in parola sancisce il diritto alla rinegoziazione, secondo buona fede, delle condizioni contrattuali a favore della parte svantaggiata che non abbia volontariamente assunto il relativo rischio qualora sopravvengono circostanze straordinarie e imprevedibili, che siano estranee alla normale alea, all’ordinaria fluttuazione economica e al rischio di mercato e tali da alterare in maniera rilevante l’equilibrio originario del contratto.

Dall’esame della norma, si evince che:

- deve trattarsi di eventi straordinari e imprevedibili;

- i rischi concretizzati da tali eventi non devono essere stati volontariamente assunti dalla parte pregiudicata dagli stessi;

- tali eventi devono determinare una alterazione rilevante dell’originario equilibrio del contratto e non devono essere riconducibili alla normale alea, nonché estranee anche al normale ciclo economico, integrando uno shock esogeno eccezionale e imprevedibile.

In particolare, gli oneri per la rinegoziazione sono riconosciuti all’esecutore a valere sulle somme a disposizione indicate nel quadro economico dell’intervento, alle voci imprevisti e accantonamento e, se necessario, anche utilizzando le economie da ribasso d’asta.

Come sottolineato dal Consiglio di stato nella propria Relazione Illustrativa al Codice, nell’ambito delle suddette risorse, la rinegoziazione si limita al ripristino dell’originario equilibrio del contratto oggetto dell’affidamento, quale risultante dal bando e dal provvedimento di aggiudicazione, senza alterarne la sostanza economica, ciò in quanto “…in linea con la clausola di invarianza finanziaria contenuta nella legge delega, in quanto il reperimento delle risorse avviene nell’ambito del quadro economico e, dunque, nei limiti degli stanziamenti previsti dalla legislazione vigente…”.

Al fine di dare concreta attuazione a tale principio è affidato alle stazioni appaltanti il compito di favorire l’inserimento nel contratto di clausole di rinegoziazione, dandone pubblicità nel bando o nell’avviso di indizione della gara, specie quando il contratto risulta particolarmente esposto per la sua durata, per il contesto economico di riferimento o per altre circostanze al rischio delle interferenze da sopravvenienze.

Inoltre, con la medesima ratio innanzi sottolineata, il comma 5 dispone che, in applicazione del principio di conservazione dell’equilibrio contrattuale, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 60 e 120, concernenti, rispettivamente, la revisione prezzi e la modifica dei contratti in corso di esecuzione.

Riduzione del corrispettivo.

Ulteriore novità risiede nella disciplina prevista dal comma 3, secondo cui ove le circostanze sopravvenute rendono la prestazione, in parte o temporaneamente, inutile o inutilizzabile per uno dei contraenti, questi ha diritto a una riduzione proporzionale del corrispettivo, atteso che la sopravvenienza rende la prestazione inidonea a soddisfare l’interesse del creditore ex art. 1174 c.c. e legittima una proporzionale riduzione del prezzo secondo le regole dell’impossibilità sopravvenuta parziale del contratto ai sensi dell’art. 1464 c.c..

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