Relativamente alla fase di verifica dell’anomalia, sono modificabili le giustificazioni dei contenuti dell’offerta, essendo consentite in particolare anche compensazioni tra voci di costo sottostimate e sovrastimate, “purché l’offerta non sia sostanzialmente modificata o stravolta nei suoi elementi essenziali, fra i quali rientra anche la voce relativa al costo del lavoro per il personale impiegato nell’esecuzione dell’appalto.
TAR Lazio Roma, Sez. I Bis, 01.08.2022, n. 10851
“…Per questi motivi, la valutazione di congruità risulta affetta da manifesta erroneità e irragionevolezza.
Alla luce dei primi giustificativi, infatti, la Stazione appaltante avrebbe dovuto rilevare una inammissibile modifica dell’originaria offerta, mentre i chiarimenti successivamente prodotti dall’operatore non avrebbero potuto essere ritenuti idonei a superare tale profilo di criticità.
Al riguardo, la giurisprudenza è pacifica nel ritenere che l’ammissibilità della modifica delle giustificazioni delle singole voci di costo, non solo in correlazione a sopravvenienze di fatto o di diritto, ma anche al fine di porre rimedio ad originari e comprovati errori di calcolo, “incontra un duplice limite: il divieto di una radicale modificazione della composizione dell’offerta che ne alteri l’equilibrio economico, allocando diversamente voci di costo nella sola fase delle giustificazioni; il limite della revisione della voce degli oneri di sicurezza aziendale, che, quale elemento costitutivo dell’offerta, esige una separata identificabilità ed una rigida inalterabilità, a presidio degli interessi pubblici sottesi alla relativa disciplina legislativa (in termini Consiglio di Stato, sez. V, 24 aprile 2017, n. 1896). Inoltre, la riallocazione delle voci di costo in fase di giustificazioni deve avere un fondamento economico serio allorché incida sulla composizione dell’offerta, atteso che, diversamente, si perverrebbe all’inaccettabile conseguenza di consentire un’elusiva modificazione a posteriori dell’offerta, con il solo limite del rispetto del saldo complessivo, ma snaturando la funzione propria del subprocedimento di verifica dell’anomalia, che è di apprezzamento globale dell’attendibilità dell’offerta” (Cons. Stato, Sez. VI, 15 gennaio 2021, n. 487). In definitiva, relativamente alla fase di verifica dell’anomalia, sono modificabili le giustificazioni dei contenuti dell’offerta, essendo consentite in particolare anche compensazioni tra voci di costo sottostimate e sovrastimate, “purché l’offerta non sia sostanzialmente modificata o stravolta nei suoi elementi essenziali, fra i quali rientra anche la voce relativa al costo del lavoro per il personale impiegato nell’esecuzione dell’appalto” (Cons. Stato, Sez. V, 30 giugno 2020, n. 4140).
Nel caso in esame, come detto, non si rileva la semplice inattendibilità del giudizio di anomalia condotto dalla Stazione appaltante, tale da consentirne la ripetizione a seguito dell’annullamento giurisdizionale, ma emerge piuttosto quello stravolgimento radicale dell’originaria offerta che comporta l’esclusione dell’operatore dalla gara...”