La verifica di anomalia c.d. facoltativa è rimessa all’ampia discrezionalità tecnica della stazione appaltante, estesa, a differenza della verifica “obbligatoria”, anche all’ an della verifica stessa, e che tale facoltà prescinde “dall’uso di particolari forme sacramentali”, salva la necessità dell’“individuazione espressa degli indicatori che – in assenza della condizione di superamento dei 4/5 di entrambe le componenti tecnica ed economica dell’offerta predeterminata legislativamente per la verifica di anomalia – facciano ritenere l’opportunità di procedere alla suddetta verifica”, oltre a essere oggetto di “una potestà ampiamente discrezionale.

Cons. St., Sez. V, 03.10.2022, n. 8471

“…innanzitutto, il Collegio qui rileva come la sentenza appellata ha correttamente escluso che nella fattispecie ricorra l’ipotesi di verifica obbligatoria di anomalia ex art. 97, comma 3, D.Lgs. 50/2016 poiché l’offerta prima classificata della ricorrente, pur avendo superato i quattro quinti del punteggio massimo complessivamente riferito agli elementi di valutazione diversi dal prezzo- offerta tecnica e offerta tempo, per complessivi 89,792 punti- ha conseguito un punteggio relativo all’elemento prezzo -6,740- inferiore ai quattro quinti, pari ad 8, del punteggio massimo previsto dal bando (cioè 10).

È pertanto in tutto condivisibile il ragionamento del primo giudice sul punto, laddove ha disatteso le argomentazioni delle parti resistenti secondo le quali sulla base della formulazione del bando di gara sarebbe stato necessario, ai fini della valutazione di anomalia dell’offerta, “aggregare i punteggi attributi per il tempo ai punteggi attribuiti per il prezzo, in quanto entrambi elementi quantitativi”: difatti, dalla documentazione di gara – che pure rispecchiava, sul piano concettuale, la distinzione fra elementi qualitativi dell’offerta, soggetti a valutazione discrezionale da parte della commissione di gara, ed elementi di natura quantitativa soggetti a calcolo numerico (cfr. in proposito, Linee Guida Anac n. 2, di attuazione del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Offerta economicamente più vantaggiosa”; Determinazione n. 7 del 24 novembre 2011 dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici, contenente “Linee guida per l’applicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa nell’ambito dei contratti di servizi e forniture”)- non è dato inferire che l’offerta temporale, in quanto componente degli “elementi quantitativi” secondo le previsioni della lex specialis, dovesse essere “aggregata all’offerta economica” e con essa considerata unitariamente, anche ai fini della verifica di anomalia.

Ostava difatti a una siffatta operazione ermeneutica il chiaro (e insuperabile) tenore letterale dell’art. 97, comma 3, pedissequamente richiamato dalla lex specialis, che distingue nettamente il “prezzo” da “gli altri elementi di valutazione”.

6.1. La sentenza di primo grado ha poi anche correttamente evidenziato che la verifica di anomalia c.d. facoltativa è rimessa all’ampia discrezionalità tecnica della stazione appaltante, estesa, a differenza della verifica “obbligatoria”, anche all’ an della verifica stessa, e che tale facoltà prescinde “dall’uso di particolari forme sacramentali”, salva la necessità dell’“individuazione espressa degli indicatori che – in assenza della condizione di superamento dei 4/5 di entrambe le componenti tecnica ed economica dell’offerta predeterminata legislativamente per la verifica di anomalia – facciano ritenere l’opportunità di procedere alla suddetta verifica”, oltre a essere oggetto di “una potestà ampiamente discrezionale”, sindacabile, come chiarito dalla consolidata giurisprudenza (Consiglio di Stato sez. V, 6 settembre 2018, n. 5231), solamente in caso di macroscopica irragionevolezza o di decisivo errore di fatto e tale da non richiedere motivazione.

6.2. Su queste premesse correttamente assunte il primo giudice ha quindi altrettanto correttamente ritenuto:

che “avuto riguardo all’assetto sostanziale dell’andamento della gara” la richiesta di giustificazioni per come formulata dal R.U.P., a prescindere dal riferimento al richiamo normativo operato, possa essere riqualificata come un’ipotesi di “verifica di anomalia facoltativa” ai sensi dell’ultima parte del comma 6 del medesimo art. 97 d. lgs. n. 50/2016 (a norma della quale “la stazione appaltante in ogni caso può valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa”), previsione richiamata dallo stesso comma 3;

che tale scelta, siccome appunto basata su elementi specifici – tali da far ravvisare, non irragionevolmente, l’opportunità di procedere alla suddetta verifica, e rappresentati segnatamente dalla circostanza che sia l’offerta quantitativa (tempo-prezzo), unitariamente considerata, sia l’offerta qualitativa (miglioria tecnica) della ricorrente avevano raggiunto punteggi nettamente elevati- non fosse né illogica né irragionevole..”

Articoli collegati

Kreando S.r.l.s. – PIVA 15799041007 – gare@fareappalti.itCookie PolicyPrivacy PolicySitemap