il diniego opposto dalla controinteressata – ovvero una mera valutazione di parte – non è idoneo di per sé solo a paralizzare l’accesso – neppure quando si eccepisca la sussistenza di segreti tecnici-commerciali – se non a fronte di una precisa e puntuale valutazione da parte dell’Amministrazionesalvo il caso in cui venga in considerazione la tutela della riservatezza o di dati personali delle persone fisiche, i segreti tecnici commerciali e il diritto d’accesso c.d. difensivo non sono valori di eguale dignità. Il segreto tecnico-commerciale trova infatti tutela in fonti di rango primario (art.53 comma 6, D.lgs. n.50/2016- art.98 ss. Codice della proprietà industriale), mentre il diritto di accesso c.d. “difensivo” trova riconoscimento, oltre che in norme di legge primaria o (art.22 ss. L. n.241/90), direttamente nella Carta costituzionale (art. 24 Cost)

TAR Puglia Bari, Sez. I, 23.12.2022, n. 1803

“…che “il diniego opposto dalla controinteressata – ovvero una mera valutazione di parte – non è idoneo di per sé solo a paralizzare l’accesso – neppure quando si eccepisca la sussistenza di segreti tecnici-commerciali – se non a fronte di una precisa e puntuale valutazione da parte dell’Amministrazione (in termini, v. Tar Lazio, Roma Sez. III ter, n. 3579/2020)”;

– che, “pur nella discrezionalità concessa all’Amministrazione, nel valutare la effettiva sussistenza di un segreto tecnico-commerciale, questa non potrebbe, comunque, discostarsi dalla definizione normativa contenuta nel Codice della proprietà Industriale, di cui all’art 98 D.Lgs. n.30/2005, che richiede, ai fini della tutela, che le informazioni aziendali e commerciali ed esperienze sulle applicazioni tecnico industriali debbano avere i requisiti di segretezza e rilevanza economica ed essere soggette, da parte del legittimo detentore, a misure di protezione ragionevolmente adeguate (Cons. Stato Sez. V, n. 64/2020)” (cfr. anche T.A.R. Puglia, Bari, Sezione Prima, 15 marzo 2022, n. 378); in altre parole, è agli specifici caratteri di cui all’art. 98 del Codice della proprietà industriale che la dichiarazione “motivata e comprovata” circa l’esistenza di un segreto commerciale deve fare riferimento, non potendo viceversa l’operatore limitarsi ad una mera e indimostrata affermazione tesa a ricomprendere certe informazioni nel patrimonio aziendale o nella peculiarità dell’offerta (T.A.R. Lombardia, Milano, Sezione Prima, 24 gennaio 2022, n. 145); del resto, nella definizione di segreti tecnici o commerciali non può ricadere qualsiasi elemento di originalità dello schema tecnico del servizio offerto, perché è del tutto fisiologico che ogni imprenditore abbia una specifica organizzazione, propri contatti commerciali e idee differenti da applicare alle esigenze della clientela (in termini, T.A.R. Lazio, Roma, Sezione Prima Quater, 11 agosto 2021, n. 9363);

che, “salvo il caso in cui venga in considerazione la tutela della riservatezza o di dati personali delle persone fisiche, i segreti tecnici commerciali e il diritto d’accesso c.d. difensivo non sono valori di eguale dignità. Il segreto tecnico-commerciale trova infatti tutela in fonti di rango primario (art.53 comma 6, D.lgs. n.50/2016- art.98 ss. Codice della proprietà industriale), mentre il diritto di accesso c.d. “difensivo” trova riconoscimento, oltre che in norme di legge primaria o (art.22 ss. L. n.241/90), direttamente nella Carta costituzionale (art. 24 Cost)”…”

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