L’art. 83, comma 9, del D.lgs. n. 50/2016 prevede solo il termine massimo (dieci giorni) e non quello minimo che le Stazioni Appaltanti possono assegnare per il riscontro del soccorso istruttorio. È quindi rimessa alla valutazione discrezionale della Stazione Appaltante la concessione di un termine inferiore, con l’unico limite della commisurazione all’oggetto della richiesta.
TAR Puglia Bari, Sez. II, 17.02.2023, n. 331
La Stazione Appaltante ha il potere di concedere un termine superiore a 10 giorni per il soccorso istruttorio? TAR Campania Napoli, 13.09.2021, n. 5818
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“…Con il terzo e ultimo motivo di ricorso, Pirene s.p.a. lamenta l’irragionevolezza e incongruità del termine di due giorni assegnato dalla Stazione Appaltante per regolarizzare l’invio della domanda.
L’art. 83, comma 9, del D.lgs. n. 50/2016 prevede solo il termine massimo (dieci giorni) e non quello minimo che le Stazioni Appaltanti possono assegnare per il riscontro del soccorso istruttorio. È quindi rimessa alla valutazione discrezionale della Stazione Appaltante la concessione di un termine inferiore, con l’unico limite della commisurazione all’oggetto della richiesta.
Ritiene il Collegio che, come correttamente osservato anche dalla difesa dell’Azienda, il breve termine assegnato nel caso di specie è senz’altro proporzionato e ragionevole in quanto relativo alla mera trasmissione di file di cui la ricorrente era, in tesi, già in possesso…”