Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l’attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune raccolte per te dagli esperti del nostro Network e Software per Appalti.

Entrata in vigore del provvedimento: 25/02/2023

Decreto Legge 24 febbraio 2023 n. 13

Art. 14

Ulteriori misure di semplificazione in  materia  di  affidamento  dei

contratti  pubblici  PNRR  e  PNC  e  in  materia  di  procedimenti

  amministrativi

  1.  Al  decreto-legge  31  maggio  2021,  n.  77,  convertito,  con

modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, sono apportate  le

seguenti modificazioni:

    a) all’articolo 9, dopo il comma 3 e’ inserito il seguente:

      «3-bis. I controlli di cui al comma 3 sono espletati anche  nei

casi di cui all’articolo 50, comma 3, ovvero nei casi  di  esecuzione

anticipata di  cui  all’articolo  32,  commi  8  e  13,  del  decreto

legislativo 18 aprile 2016, n. 50.»;

    b) all’articolo  10,  dopo  il  comma  6-quater  e’  aggiunto  il

seguente:

      «6-quinquies. Gli atti normativi o provvedimenti attuativi  dei

piani o dei programmi di cui al comma 1 e sottoposti al parere di cui

all’articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto  1997,  n.

281, sono adottati qualora il parere non sia reso  entro  il  termine

previsto dal citato articolo 2, comma 3. Le disposizioni del presente

comma non si applicano agli schemi di atto normativo o amministrativo

in ordine ai quali, alla data  di  entrata  in  vigore  del  presente

decreto, l’Amministrazione competente ha  gia’  chiesto  l’iscrizione

all’ordine del giorno della Conferenza permanente per i rapporti  tra

lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano  o

della  Conferenza  unificata  di  cui  all’articolo  8  del   decreto

legislativo 28 agosto 1997, n. 281.»;

    c) dopo l’articolo 18-bis, e’ inserito il seguente:

      «Art. 18-ter – (Ulteriori disposizioni  di  semplificazione  in

materia di VIA in casi eccezionali) -1. Nei casi eccezionali  in  cui

e’ necessario procedere con urgenza alla realizzazione di  interventi

di competenza statale previsti  dal  Piano  nazionale  di  ripresa  e

resilienza e dal Piano nazionale per gli investimenti  complementari,

il Ministro competente  per  la  realizzazione  dell’intervento  puo’

proporre al  Ministro  dell’ambiente  e  della  sicurezza  energetica

l’avvio della procedura di  esenzione  del  relativo  progetto  dalle

disposizioni di cui al titolo III della  parte  seconda  del  decreto

legislativo  3  aprile  2006,  n.   152   secondo   quanto   previsto

all’articolo 6, comma 11, del medesimo decreto.»;

    d) all’articolo 48:

      1) al comma 1,  primo  periodo,  dopo  le  parole:  «dai  fondi

strutturali dell’Unione europea» sono inserite le seguenti: «e  delle

infrastrutture di supporto ad essi connesse, anche se non  finanziate

con dette risorse»;

      2) il comma 5 e’ sostituito dai seguenti:

        «5. Per le finalita’ di cui al comma 1, in  deroga  a  quanto

previsto dall’articolo 59,  commi  1,  1-bis  e  1-ter,  del  decreto

legislativo n. 50 del 2016, e’ ammesso l’affidamento di progettazione

ed esecuzione dei relativi lavori anche sulla base  del  progetto  di

fattibilita’ tecnica ed economica di cui all’articolo  23,  comma  5,

del decreto legislativo n.  50  del  2016,  a  condizione  che  detto

progetto sia redatto secondo le modalita’ e le indicazioni di cui  al

comma 7, quarto periodo. In tali casi, la conferenza  di  servizi  di

cui all’articolo 27, comma 3, del citato decreto  legislativo  n.  50

del 2016 e’ svolta dalla stazione appaltante in forma semplificata ai

sensi dell’articolo 14-bis della legge 7 agosto 1990, n.  241,  e  la

determinazione conclusiva della stessa approva il progetto, determina

la  dichiarazione  di   pubblica   utilita’   dell’opera   ai   sensi

dell’articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno

2001, n.  327  e  tiene  luogo  di  tutti  i  pareri,  nulla  osta  e

autorizzazioni  necessari  anche   ai   fini   della   localizzazione

dell’opera,   della   conformita’   urbanistica    e    paesaggistica

dell’intervento,  della  risoluzione  delle  interferenze   e   delle

relative opere mitigatrici  e  compensative.  La  convocazione  della

conferenza di servizi di cui al secondo periodo e’  effettuata  senza

il previo espletamento della procedura  di  cui  all’articolo  2  del

regolamento di cui al decreto  del  Presidente  della  Repubblica  18

aprile 1994, n. 383.

        5-bis. Ai fini di cui al comma 5, il progetto di fattibilita’

tecnica ed economica e’ trasmesso a cura  della  stazione  appaltante

all’autorita’ competente ai fini dell’espressione  della  valutazione

di  impatto  ambientale  di  cui  alla  parte  seconda  del   decreto

legislativo 3 aprile 2006, n. 152, unitamente alla documentazione  di

cui all’articolo 22, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 152

del  2006,  contestualmente  alla  richiesta  di  convocazione  della

conferenza di servizi. Ai fini della  presentazione  dell’istanza  di

cui all’articolo 23 del decreto legislativo n. 152 del 2006,  non  e’

richiesta la documentazione di cui alla lettera g-bis)  del  comma  1

del medesimo articolo 23.

        5-ter. Le risultanze della valutazione  di  assoggettabilita’

alla  verifica  preventiva   dell’interesse   archeologico   di   cui

all’articolo 25, comma 3, del decreto legislativo  n.  50  del  2016,

qualora non emerga la sussistenza di un interesse archeologico,  sono

corredate dalle eventuali prescrizioni  relative  alle  attivita’  di

assistenza archeologica in corso d’opera da  svolgere  ai  sensi  del

medesimo articolo 25, sono acquisite nel corso della  conferenza  dei

servizi di cui al comma 5. Nei  casi  in  cui  dalla  valutazione  di

assoggettabilita’    alla    verifica    preventiva    dell’interesse

archeologico di cui all’articolo 25, comma 3, del decreto legislativo

n. 50 del 2016 emerga l’esistenza di un  interesse  archeologico,  il

soprintendente fissa il termine  di  cui  al  comma  9  del  medesimo

articolo  25  tenuto  conto  del  cronoprogramma  dell’intervento  e,

comunque, non oltre la data  prevista  per  l’avvio  dei  lavori.  Le

modalita’ di svolgimento del procedimento  di  cui  all’articolo  25,

commi 8, 9, 10, 11, 12 e 14, del citato decreto legislativo n. 50 del

2016 sono  disciplinate  con  apposito  decreto  del  Presidente  del

Consiglio  Superiore  dei  Lavori   Pubblici,   fermo   restando   il

procedimento disciplinato con il decreto del Presidente del Consiglio

dei ministri adottato ai sensi del citato articolo 25, comma 13.

        5-quater. Gli esiti della valutazione di  impatto  ambientale

sono trasmessi e  comunicati  dall’autorita’  competente  alle  altre

amministrazioni che partecipano alla conferenza di servizi di cui  al

comma 5 e la determinazione conclusiva della conferenza comprende  il

provvedimento di valutazione  di  impatto  ambientale.  Tenuto  conto

delle preminenti esigenze di appaltabilita’ dell’opera  e  della  sua

realizzazione entro i termini previsti dal PNRR ovvero, in  relazione

agli interventi finanziati con le risorse del PNC, dal decreto di cui

al comma 7 dell’articolo 1 del decreto-legge 6 maggio  2021,  n.  59,

convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio  2021,  n.  101,

resta ferma l’applicazione delle  disposizioni  di  cui  all’articolo

14-quinquies della legge  n.  241  del  1990.  Le  determinazioni  di

dissenso, ivi incluse quelle espresse dalle amministrazioni  preposte

alla  tutela   ambientale,   paesaggistico-territoriale,   dei   beni

culturali, o alla tutela della  salute  dei  cittadini,  non  possono

limitarsi a esprimere contrarieta’ alla realizzazione delle opere, ma

devono, tenuto conto delle circostanze del caso concreto, indicare le

prescrizioni e le misure mitigatrici che rendono compatibile l’opera,

quantificandone altresi’ i relativi  costi.  Tali  prescrizioni  sono

determinate conformemente ai principi di proporzionalita’,  efficacia

e sostenibilita’ finanziaria dell’intervento risultante dal  progetto

presentato. La determinazione conclusiva della conferenza perfeziona,

altresi’, ad ogni fine urbanistico ed edilizio, l’intesa tra Stato  e

regione  o  provincia  autonoma,  in   ordine   alla   localizzazione

dell’opera,  ha  effetto  di  variante  degli  strumenti  urbanistici

vigenti  e  comprende  i  titoli  abilitativi   rilasciati   per   la

realizzazione e l’esercizio  del  progetto,  recandone  l’indicazione

esplicita. La variante urbanistica, conseguente  alla  determinazione

conclusiva della conferenza, comporta l’assoggettamento  dell’area  a

vincolo preordinato  all’esproprio  ai  sensi  dell’articolo  10  del

decreto del Presidente  della  Repubblica  n.  327  del  2001,  e  le

comunicazioni agli interessati di cui all’articolo 14, comma 5, della

legge n. 241 del 1990 tengono luogo della fase partecipativa  di  cui

all’articolo 11 del predetto decreto del Presidente della  Repubblica

n. 327 del 2001. Gli enti locali provvedono alle necessarie misure di

salvaguardia  delle  aree  interessate  e  delle  relative  fasce  di

rispetto e non possono autorizzare interventi  edilizi  incompatibili

con la localizzazione dell’opera. Le disposizioni del presente  comma

si applicano anche ai procedimenti di localizzazione delle  opere  in

relazione ai quali, alla data di entrata  in  vigore  della  presente

disposizione, non sia stata ancora indetta la conferenza  di  servizi

di  cui  all’articolo  3  del  regolamento  di  cui  al  decreto  del

Presidente della Repubblica n. 383 del 1994.

        5-quinquies.  In   deroga   all’articolo   27   del   decreto

legislativo n. 50 del 2016, la verifica del progetto da porre a  base

della procedura di affidamento condotta ai  sensi  dell’articolo  26,

comma 6, del predetto decreto accerta, altresi’, l’ottemperanza  alle

prescrizioni  impartite  in  sede  di  conferenza  di  servizi  e  di

valutazione di impatto  ambientale,  ed  all’esito  della  stessa  la

stazione  appaltante  procede   direttamente   all’approvazione   del

progetto posto a base della  procedura  di  affidamento  nonche’  dei

successivi livelli progettuali.»;

    e) all’articolo 53-bis:

      1) il comma 1 e’ sostituito dal seguente:

        «1. Al fine di ridurre, in attuazione  delle  previsioni  del

PNRR,  i  tempi  di  realizzazione  degli  interventi  relativi  alle

infrastrutture ferroviarie, nonche’ degli  interventi  relativi  alla

edilizia giudiziaria e penitenziaria e alle  relative  infrastrutture

di supporto, ivi  compresi  gli  interventi  finanziati  con  risorse

diverse da quelle previste  dal  PNRR  e  dal  PNC  e  dai  programmi

cofinanziati dai fondi strutturali dell’Unione europea, si  applicano

le disposizioni di  cui  all’articolo  48,  commi  5,  5-bis,  5-ter,

5-quater e 5-quinquies.»;

      2) al comma 1-bis, le parole «conferenza di servizi di  cui  al

comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «conferenza  di  servizi  di

cui all’articolo 48, comma 5»;

      3) al comma 4, il secondo periodo e’ soppresso;

      4) il comma 5 e’ abrogato.

  2. All’articolo 10, comma 6-quater, del  decreto-legge  n.  77  del

2021, le parole: «la stipulazione di appositi accordi quadro ai sensi

dell’ articolo 54 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,  per

l’ affidamento dei servizi tecnici  e  dei  lavori»  sono  sostituite

dalle seguenti: «la stipulazione di appositi accordi quadro,  recanti

l’indicazione dei termini e  delle  condizioni  che  disciplinano  le

prestazioni  ai  sensi  dell’  articolo  54,  comma  4,  del  decreto

legislativo 18 aprile 2016, n.  50,  per  l’affidamento  dei  servizi

tecnici e dei lavori. La verifica di cui all’articolo 26  del  citato

decreto legislativo n. 50  del  2016  avviene  prima  dell’avvio  dei

lavori conseguenti agli accordi quadro aggiudicati nelle  more  della

progettazione anche ai sensi dell’articolo 54, comma 4,  lettera  a),

del medesimo decreto legislativo,».

  3.  In   considerazione   delle   esigenze   di   accelerazione   e

semplificazione dei procedimenti  relativi  a  opere  di  particolare

rilevanza pubblica strettamente connesse agli interventi  di  cui  al

comma 1, i soggetti pubblici e privati coinvolti possono, al fine  di

assicurare una realizzazione  coordinata  di  tutti  gli  interventi,

stipulare appositi atti convenzionali recanti l’individuazione di  un

unico soggetto attuatore.

  4. Per le medesime finalita’ di cui al comma 1, limitatamente  agli

interventi finanziati, in tutto o in parte, con le  risorse  previste

dal PNRR e dal PNC, si applicano fino al 31 dicembre 2023, salvo  che

sia previsto un termine piu’  lungo,  le  disposizioni  di  cui  agli

articoli 1, 2, ad esclusione del comma  4,  3,  5,  6,  8  e  13  del

decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito,  con  modificazioni,

dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, nonche’ le disposizioni di cui

all’articolo 1, commi 1 e 3, del decreto – legge 18 aprile  2019,  n.

32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55.

La disciplina di cui all’articolo 8, comma 1, lettera a), del  citato

decreto-legge  n.  76  del  2020  si  applica  anche  alle  procedure

espletate da Consip S.p.A. e dai soggetti aggregatori,  ivi  comprese

quelle in corso, afferenti agli investimenti pubblici finanziati,  in

tutto o in parte, con le risorse previste dal  PNRR  e  dal  PNC  con

riferimento  alle   acquisizioni   delle   amministrazioni   per   la

realizzazione di progettualita’ finanziate con le dette risorse.

  5. All’articolo 9, comma 1, del decreto-legge n. 77 del 2021,  dopo

le   parole:    «nei    confronti    dell’amministrazione    titolare

dell’investimento» sono inserite le seguenti: «ovvero tramite accordi

di collaborazione ai sensi dell’articolo 15 della legge 7 agosto 1990

n. 241».

  6. Al fine di  assicurare  il  rispetto  del  cronoprogramma  degli

interventi finanziati, in tutto o in parte con le risorse del PNRR  o

del PNC, i termini previsti dal testo unico di  cui  al  decreto  del

Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, sono ridotti  alla

meta’,  ad  eccezione  del  termine  di  cinque  anni   del   vincolo

preordinato all’esproprio, di cui all’articolo  9  del  citato  testo

unico,  e  dei  termini   previsti   dall’articolo   11,   comma   2,

dall’articolo 13, comma 5, dall’articolo 14,  comma  3,  lettera  a),

dall’articolo 20, commi 1, 8, 10 e 14, dall’articolo 22, commi 3 e 5,

dall’articolo  22-bis,  comma   4,   dall’articolo   23,   comma   5,

dall’articolo 24, dall’articolo 25, comma 4, dall’articolo 26,  comma

10, dall’articolo 27, comma 2, dall’articolo 42-bis,  commi  4  e  7,

dall’articolo 46 e dall’articolo 48,  comma  3,  del  medesimo  testo

unico.

  7. Per le medesime  finalita’  di  cui  al  comma  6,  in  caso  di

emissione   di   decreto   di   occupazione   d’urgenza   preordinata

all’espropriazione  delle  aree  occorrenti  per  l’esecuzione  degli

interventi  di  cui  al  comma  1,  alla  redazione  dello  stato  di

consistenza e del verbale  di  immissione  in  possesso  si  procede,

omesso ogni altro adempimento e in deroga all’articolo 24,  comma  3,

del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica  n.

327 del 2001, anche con la sola presenza di due rappresentanti  della

regione o degli altri enti territoriali interessati.

  8. All’articolo 13, comma 1, del decreto-legge n. 76 del 2020, sono

apportate le seguenti modificazioni:

    a) all’alinea, le parole: «e’ in facolta’  delle  amministrazioni

procedenti   adottare»   sono   sostituite   dalle   seguenti:    «le

amministrazioni procedenti adottano»;

    b) la lettera a) e’ sostituita dalla seguente:

      «a)  tutte   le   amministrazioni   coinvolte   rilasciano   le

determinazioni di competenza entro il termine  perentorio  di  trenta

giorni e in caso di amministrazioni preposte alla tutela  ambientale,

paesaggistico- territoriale, dei beni culturali o alla  tutela  della

salute il suddetto termine e’ fissato in quarantacinque giorni, fatti

salvi i maggiori termini  previsti  dalle  disposizioni  del  diritto

dell’Unione europea;».

  9. All’articolo 1 della legge 29 dicembre 2022,  n.  197,  dopo  il

comma 451 e’ inserito il seguente:

    «451-bis. Per l’erogazione del contributo ai beneficiari  di  cui

al  comma  451,  il  Ministero  dell’agricoltura,  della   sovranita’

alimentare e delle foreste puo’ avvalersi  delle  procedure  previste

dall’articolo 58, comma 6, del decreto-legge 14 agosto 2020, n.  104,

convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020,  n.  126.

Per l’attuazione delle  disposizioni  di  cui  al  primo  periodo  e’

autorizzata una spesa fino al massimo di  2.231.00  euro  per  l’anno

2023 a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 450.».

                              Art. 17

Disposizioni in materia di accordi  quadro  e  di  convenzioni  delle

                       centrali di committenza

  1.  Tenuto  conto  dei  tempi  necessari  all’indizione  di   nuove

procedure di gara e dell’ampia adesione a tali strumenti, gli accordi

quadro, le convenzioni e i contratti quadro di  cui  all’articolo  3,

comma 1, lettere cccc) e dddd), del codice dei contratti pubblici, di

cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, che siano in corso,

anche per effetto di precedenti proroghe, alla  data  di  entrata  in

vigore del presente decreto e con scadenza entro il 30  giugno  2023,

sono prorogati con i medesimi soggetti aggiudicatari e alle  medesime

condizioni, fino all’aggiudicazione delle nuove procedure di gara  e,

comunque, non oltre il 31 dicembre 2023, al fine di non  pregiudicare

il perseguimento, in tutto il territorio nazionale,  degli  obiettivi

previsti dal PNRR. Fermo il limite temporale di cui al primo periodo,

la proroga non puo’ eccedere,  anche  tenuto  conto  delle  eventuali

precedenti proroghe, il  50  per  cento  del  valore  iniziale  della

convenzione o dell’accordo quadro.

  2. All’articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto-legge 18 aprile

2019, n. 32, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  14  giugno

2019, n. 55, al secondo periodo, dopo le parole: «i comuni  capoluogo

di provincia» sono inserite le seguenti: «, nonche’ ricorrendo alle stazioni appaltanti qualificate da diritto ai sensi dell’articolo 38, commi 1 e 1- bis del decreto legislativo n. 50 del 2016 ovvero alle societa’ in house delle amministrazioni centrali titolari degli interventi».

  3. Al fine di garantire il conseguimento degli  obiettivi  previsti

nel PNRR in relazione al sub investimento “M6C2-1.1.1  Ammodernamento

del parco tecnologico e digitale ospedaliero – Digitalizzazione”, gli

importi e i quantitativi massimi complessivi delle convenzioni quadro

e degli accordi quadro stipulati da Consip S.p.A. e  funzionali  alla

realizzazione delle condizionalita’ previste dalla  milestone  M6C2-7

del PNRR, efficaci alla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente

decreto, sono incrementati in misura pari al 50 per cento del  valore

iniziale, anche laddove sia  stato  gia’  raggiunto  l’importo  o  il

quantitativo massimo. L’incremento di cui al  periodo  precedente  e’

autorizzato purche’  si  tratti  di  convenzioni  o  accordi  quadro,

diversi da quelli  di  cui  sia  stato  autorizzato  l’incremento  da

precedenti  disposizioni  di  legge.  In   relazione   all’incremento

disposto ai sensi del primo periodo, l’aggiudicatario puo’ esercitare

il diritto di recesso entro e non oltre quindici giorni dalla data di

entrata in vigore del presente decreto.

  4. Gli incrementi degli importi e dei quantitativi massimi  di  cui

al comma 3  sono  messi  a  disposizione  esclusivamente  delle  sole

amministrazioni   attuatrici   del   sub   investimento   “M6C2-1.1.1

Ammodernamento  del  parco  tecnologico  e   digitale   ospedaliero –

Digitalizzazione”, nel limite della misura massima del  finanziamento

riconosciuto all’investimento ai  sensi  del  decreto  del  Ministero

della salute  del  21  giugno  2022  di  approvazione  dei  Contratti

istituzionali di  sviluppo  (CIS)  e  dei  relativi  Piani  operativi

regionali.

  5. Al fine di garantire il conseguimento degli  obiettivi  previsti

nel PNRR in  relazione  agli  investimenti  per  la  digitalizzazione

previsti dalla Missione 6 “Salute”, gli accordi quadro  stipulati  da

Consip S.p.A. aventi ad oggetto servizi applicativi e di supporto  in

ambito      “Sanita’       digitale –       sistemi       informativi

clinico-assistenziali”, sono resi disponibili, dalla data di  entrata

in  vigore  del  presente  decreto  e  fino  al  30  settembre  2023,

esclusivamente  in  favore  delle  amministrazioni   attuatrici   dei

relativi interventi, nella misura massima dei  finanziamenti  ammessi

previa autorizzazione del Ministero della salute. Per le finalita’ di

cui al primo periodo, le amministrazioni attuatrici degli interventi,

in caso di raggiungimento dell’importo o del quantitativo massimo del

lotto territoriale di riferimento, possono ricorrere ad  altro  lotto

territoriale, previa autorizzazione del Ministero della salute.

                               Art. 18

 Misure in materia di infrastrutture digitali e di acquisto di beni  e

  servizi  informatici  strumentali  alla  realizzazione  del   PNRR,

  nonche’ di digitalizzazione dei procedimenti

  1. All’articolo  53  del  decreto-legge  31  maggio  2021,  n.  77,

convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio  2021,  n.  108,

dopo il comma 3, e’ inserito il seguente:

    «3-bis. Le disposizioni di  cui  all’articolo  14-bis,  comma  2,

lettera f), del decreto legislativo  7  marzo  2005,  n.  82  non  si

applicano in relazione alle procedure di affidamento di cui al  comma

1.».

  2. All’articolo 50-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,

sono apportate le seguenti modificazioni:

    a) il comma 3 e’ sostituito dal seguente:

      «3.  Nella  Piattaforma  Digitale  Nazionale  Dati   non   sono

conservati,  ne’  comunque  trattati,   oltre   quanto   strettamente

necessario per le finalita’ di cui al comma 1, i  dati,  che  possono

essere resi disponibili, attinenti a  ordine  e  sicurezza  pubblica,

difesa e sicurezza nazionale,  difesa  civile  e  soccorso  pubblico,

indagini    preliminari,    polizia     giudiziaria     e     polizia

economico-finanziaria.  Non  possono   comunque   essere   conferiti,

conservati, ne’ trattati  i  dati  coperti  da  segreto  o  riservati

nell’ambito delle materie indicate al periodo precedente.»;

    b) al comma 4, secondo periodo, le parole  da  «dando  priorita’»

sino alla fine  del  periodo  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «in

apposita  infrastruttura  tecnologica  della   Piattaforma   Digitale

Nazionale Dati finalizzata al supporto di politiche pubbliche  basate

sui   dati,   separata   dall’infrastruttura   tecnologica   dedicata

all’interoperabilita’ dei sistemi informativi di cui al comma 2».

  3. Al fine di favorire  il  celere  sviluppo  delle  infrastrutture

digitali e consentire il tempestivo raggiungimento degli obiettivi di

trasformazione digitale di  cui  al  regolamento  (UE)  2021/240  del

Parlamento europeo  e  del  Consiglio  del  10  febbraio  2021  e  al

regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio  del

12 febbraio 2021, fino al 31 dicembre 2026, per la posa in  opera  di

infrastrutture a banda ultra larga, l’operatore, una  volta  ottenuta

l’autorizzazione per i fini e nelle forme  di  cui  all’articolo  49,

commi 6 e 7, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, provvede

ad inoltrare ai soggetti di cui all’articolo 5, comma 3, del  decreto

legislativo 30 aprile 1992, n. 285 apposita richiesta per  l’adozione

dei provvedimenti per la regolamentazione della circolazione stradale

che dovranno essere  resi  entro  e  non  oltre  dieci  giorni  dalla

ricezione della domanda. Decorso  inutilmente  il  termine  di  dieci

giorni l’operatore, dandone preventiva comunicazione ai  soggetti  di

cui al citato articolo 5, comma 3, almeno cinque giorni  prima,  puo’

dare avvio ai lavori nel  rispetto  delle  prescrizioni  del  decreto

legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e secondo le  specifiche  tecniche

che verranno dettagliate nella comunicazione di avvio. Resta in  ogni

caso salva la possibilita’ per gli organi competenti  di  comunicare,

prima dell’avvio dei lavori e comunque nel termine di  cinque  giorni

dalla ricezione della comunicazione  di  avvio,  eventuali  ulteriori

prescrizioni nell’ambito  del  rispetto  delle  norme  relative  alla

circolazione stradale  ovvero  la  sussistenza  di  eventuali  motivi

ostativi che impongano il differimento  dei  lavori  per  un  periodo

comunque non superiore ad ulteriori cinque giorni.

  4. All’articolo 40 del decreto-legge n. 77 del 2021, dopo il  comma

5-ter e’ aggiunto il seguente:

    «5-quater. Al fine di  consentire  il  tempestivo  raggiungimento

degli obiettivi di trasformazione digitale di cui al regolamento (UE)

2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio  2021

e al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio

del 12 febbraio 2021, per gli interventi relativi alla posa in  opera

di infrastrutture a banda ultra larga, sono prorogati di ventiquattro

mesi i termini relativi a tutti i certificati,  attestati,  permessi,

concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi  comunque  denominati,

ivi compresi i termini di inizio e di ultimazione dei lavori  di  cui

all’articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 6  giugno

2001, n. 380, rilasciati o formatisi alla data di entrata  in  vigore

del presente decreto. La disposizione di  cui  al  primo  periodo  si

applica anche ai termini relativi alle  segnalazioni  certificate  di

inizio attivita’ (SCIA), nonche’ delle autorizzazioni  paesaggistiche

e alle dichiarazioni e autorizzazioni ambientali comunque denominate.

Le medesime disposizioni si applicano anche ai permessi di  costruire

e alle SCIA per i quali l’amministrazione competente abbia  accordato

una proroga ai sensi dell’articolo 15, comma 2, del  testo  unico  di

cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380,

o ai sensi dell’articolo 10, comma 4,  del  decreto-legge  16  luglio

2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11  settembre

2020, n. 120, dell’articolo 103, comma 2, del decreto-legge 17  marzo

2020, n. 18, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  24  aprile

2020, n. 27, e dell’articolo 10-septies del  decreto-legge  21  marzo

2022, n. 21, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  20  maggio

2022, n.  51,  nonche’  alle  autorizzazioni  paesaggistiche  e  alle

dichiarazioni  e  autorizzazioni  ambientali  comunque  denominate  e

prorogate ai sensi del citato articolo 10-septies.».

  5. Al decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259, sono apportate le

seguenti modificazioni:

    a) all’articolo 44:

      1) al comma 2, dopo le parole: «e’ presentata»,  sono  inserite

le seguenti:  «in  formato  digitale  e  mediante  posta  elettronica

certificata»;

      2) al comma 7, le parole: «alla quale prendono parte  tutte  le

amministrazioni coinvolte nel procedimento, enti e gestori di beni  o

servizi   pubblici   interessati   dall’installazione,   nonche’   un

rappresentante dei soggetti preposti ai controlli di cui all’articolo

14 della legge  22  febbraio  2001,  n.  36»  sono  sostituite  dalle

seguenti: «alla quale prendono parte tutte le amministrazioni, enti e

gestori comunque coinvolti  nel  procedimento  ed  interessati  dalla

installazione, ivi incluse le agenzie o i rappresentanti dei soggetti

preposti ai controlli di cui all’articolo 14 della legge 22  febbraio

2001, n. 36»;

    b) all’articolo 45:

      1) al comma 1, dopo le parole: «l’interessato  trasmette»  sono

inserite  le  seguenti:  «in  formato  digitale  e   mediante   posta

elettronica certificata»;

      2) al comma 2, dopo le parole: «viene trasmessa» sono  inserite

le seguenti:  «in  formato  digitale  e  mediante  posta  elettronica

certificata»;

    c) all’articolo 46, al comma 1, dopo  le  parole:  «l’interessato

trasmette» sono inserite le seguenti: «in formato digitale e mediante

posta elettronica certificata»;

    d) all’articolo 54, comma 1, dopo le  parole:  «di  aree  e  beni

pubblici o demaniali,» sono inserite le seguenti: «gli enti  pubblici

non economici nonche’ ogni  altro  soggetto  preposto  alla  cura  di

interessi pubblici».

  6. Gli interventi di cui all’articolo 44 del decreto legislativo 1°

agosto 2003, n. 259, relativi agli impianti delle opere  prive  o  di

minore rilevanza di cui agli articoli 94 e  94-bis  del  decreto  del

Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e  gli  interventi

di cui agli articoli 45, 46, 47 e 49 del medesimo decreto legislativo

1°  agosto  2003,  n.  259,  non  sono  soggetti   all’autorizzazione

preventiva di cui all’articolo 94 del citato decreto  del  Presidente

della Repubblica n. 380 del 2001. Qualora gli interventi  di  cui  al

primo periodo prevedano l’esecuzione di lavori strutturali,  e  siano

effettuati nelle localita’  sismiche  indicate  nei  decreti  di  cui

all’articolo 83, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno

2001, n. 380, e’ necessario procedere al preventivo  deposito  presso

il dipartimento del Genio Civile competente per  territorio,  a  fini

esclusivamente informativi, del  progetto  strutturale  corredato  da

apposita dichiarazione del progettista che asseveri il rispetto delle

norme tecniche per le costruzioni, la coerenza tra progetto esecutivo

riguardante le strutture e quello architettonico, nonche’ il rispetto

delle eventuali prescrizioni sismiche contenute  negli  strumenti  di

pianificazione urbanistica. Al termine dei lavori, viene  inviata  al

predetto dipartimento del  Genio  Civile  la  comunicazione  di  fine

lavori e collaudo statico a firma del professionista incaricato.

  7.  Per  la  realizzazione  di  infrastrutture   di   comunicazione

elettronica ad alta velocita’ nelle zone gravate da usi civici non e’

necessaria l’autorizzazione di cui all’articolo 12,  comma  2,  della

legge 16 giugno 1927, n. 1766 e,  nei  casi  di  installazione  delle

infrastrutture  di  cui  agli  articoli  45,  46  e  49  del  decreto

legislativo 1° agosto 2003, n. 259 e di realizzazione  di  iniziative

finalizzate  a  potenziare  le  infrastrutture  e  a   garantire   il

funzionamento delle reti e l’operativita’ e continuita’  dei  servizi

di telecomunicazione, non si applica il vincolo paesaggistico di  cui

all’articolo 142, comma 1, lettera h),  del  decreto  legislativo  22

gennaio 2004, n. 42.

  8. All’articolo 8, comma 6, della legge 22 febbraio  2001,  n.  36,

dopo le parole: «I Comuni  possono  adottare  un  regolamento»,  sono

inserite le seguenti: «nel rispetto  delle  vigenti  disposizioni  di

legge e, in particolare, degli articoli 43, 44, 45, 46, 47 e  48  del

decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259,».

  9. All’articolo 40, comma 4, del decreto-legge n.77  del  2021,  il

secondo periodo e’ sostituto dal seguente: «Per i predetti interventi

di posa in opera di infrastrutture a banda ultra larga effettuati con

la metodologia della  micro  trincea  e  per  quelli  effettuati  con

tecnologie di scavo  a  basso  impatto  ambientale  con  minitrincea,

nonche’ per la  realizzazione  dei  pozzetti  accessori  alle  citate

infrastrutture non sono richieste le autorizzazioni di cui al decreto

legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e non si applicano le  previsioni

di cui all’articolo 7, commi 2-bis e 2-ter, del  decreto  legislativo

15 febbraio 2016, n. 33, e all’articolo 25, commi  da  8  a  12,  del

decreto legislativo del 18 aprile 2016, n. 50.».

  10. All’articolo 12, comma 3, del decreto legislativo  15  febbraio

2016, n. 33, le parole: «L’articolo 93,  comma  2,»  sono  sostituite

dalle seguenti: «L’articolo 54, comma 1,».

  11. Al decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201, sono apportate

le seguenti modificazioni:

    a) all’articolo 30, comma 1, secondo  periodo,  dopo  le  parole:

«dal  punto  di  vista  economico,»  sono   inserite   le   seguenti:

«dell’efficienza e» e, al terzo periodo, dopo le parole «del ricorso»

sono inserite le seguenti: «agli affidamenti di cui all’articolo  17,

comma 3, secondo periodo e»;

    b) all’articolo 31, comma 2, dopo le parole: «Gli atti di cui  al

comma 1» sono inserite le seguenti: «, i provvedimenti di affidamento

di cui all’articolo 17, comma 3, secondo periodo».

Capo II

Disposizioni urgenti in materia di istruzione e merito

                                   Art. 24

Disposizioni  di  semplificazione  degli   interventi   di   edilizia

               scolastica a sostegno degli enti locali

  1. Al fine di garantire il raggiungimento  degli  obiettivi  e  dei

target del PNRR e per fronteggiare l’incremento dei prezzi,  relativi

agli interventi di edilizia scolastica ad ogni titolo rientranti  fra

i progetti PNRR di titolarita’ del Ministero  dell’istruzione  e  del

merito, e’ consentito l’utilizzo  per  ciascun  intervento  da  parte

degli enti locali  beneficiari  dei  ribassi  d’asta  riguardanti  il

medesimo intervento, laddove ancora disponibili.

  2. All’articolo 7-ter del  decreto-legge  8  aprile  2020,  n.  22,

convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, dopo

il comma 1 e’ inserito il seguente:

    «1-bis. Per il supporto tecnico  e  le  attivita’  connesse  alla

realizzazione degli interventi di edilizia scolastica di cui al comma

1,  i  sindaci  e  i  presidenti  delle  province  e   delle   citta’

metropolitane possono avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri per  la

finanza  pubblica,  di  strutture  dell’amministrazione  centrale   o

territoriale interessata, di altre amministrazioni pubbliche  di  cui

all’articolo 1, comma 2,  della  legge  31  dicembre  2009,  n.  196,

nonche’ di societa’ da esse controllate, i cui  oneri  sono  posti  a

carico  dei  quadri  economici  degli  interventi  da  realizzare   o

completare in misura non superiore al 3 per cento del relativo quadro

economico.».

  3. Al fine di accelerare l’attuazione degli interventi di  edilizia

scolastica  rientranti  nel  PNRR,   i   soggetti   attuatori   degli

interventi,  le  stazioni  appaltanti,  ove  diversi   dai   soggetti

attuatori, le centrali di committenza e i contraenti generali:

    a) applicano  ai  relativi  procedimenti  le  previsioni  di  cui

all’articolo 7-ter del decreto-legge n. 22 del 2020, come  modificato

dal comma 2 del presente articolo;

    b) possono, in deroga alle  previsioni  di  cui  all’articolo  1,

comma 2, lettera  a),  del  decreto-legge  16  luglio  2020,  n.  76,

convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120,

procedere  all’affidamento  diretto  per  servizi  e  forniture,  ivi

compresi i servizi di ingegneria  e  architettura  e  l’attivita’  di

progettazione, di importo inferiore a 215.000  euro.  In  tali  casi,

l’affidamento   diretto   puo’   essere   effettuato,   anche   senza

consultazione di piu’ operatori economici, fermi restando il rispetto

dei principi di cui all’articolo 30 del codice dei contratti pubblici

di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e l’esigenza che

siano  scelti  soggetti  in  possesso  di  pregresse  e   documentate

esperienze  analoghe  a  quelle   oggetto   di   affidamento,   anche

individuati tra coloro che  risultano  iscritti  in  elenchi  o  albi

istituiti  dalla  stazione  appaltante  ovvero  in  elenchi  o   albi

istituiti o messi  a  disposizione  dalla  centrale  di  committenza,

comunque nel rispetto del principio di rotazione.

  4. Per le medesime finalita’ di cui al comma 3 e limitatamente agli

interventi di edilizia  scolastica  ivi  richiamati,  le  deroghe  al

codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 50 del

2016, previste dall’articolo 7-ter del decreto-legge n. 22  del  2020

si applicano anche agli accordi quadro definiti e stipulati da  parte

della societa’ Invitalia S.p.A.  ai  sensi  dell’articolo  10,  comma

6-quater, del decreto-legge 31 maggio 2021, n.  77,  convertito,  con

modificazioni,  dalla  legge  29  luglio  2021,  n.  108,  anche  per

l’affidamento congiunto della progettazione e dell’esecuzione.

  5. Al fine di garantire il raggiungimento del target connesso  alla

Missione 2 – Componente 3 – Investimento 1.1 del PNRR e’  autorizzata

la spesa 4 milioni di euro per l’anno 2023 finalizzata alla locazione

di  immobili  o  per  il  noleggio  di  strutture  modulari  ad   uso

scolastico. Agli oneri di cui al presente comma, pari a 4 milioni  di

euro per l’anno 2023, si provvede mediante utilizzo delle risorse  di

cui all’articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 3  aprile  2017,

n. 65.

  6. All’articolo 24, comma 2, del decreto-legge 6 novembre 2021,  n.

152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021,  n.

233, il sesto periodo e’ sostituito dai seguenti: «Ai  vincitori  del

concorso di progettazione, cosi’ come individuati  dalle  Commissioni

giudicatrici, e’ corrisposto un premio. Gli enti locali, nel rispetto

prioritario di target e milestone del Piano nazionale  di  ripresa  e

resilienza e ove  non  ricorrano  all’appalto  per  l’affidamento  di

progettazione ed esecuzione, ai sensi dell’articolo 48, comma 5,  del

decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito,  con  modificazioni,

dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, affidano i successivi livelli  di

progettazione,  nonche’  la  direzione  dei  lavori,  con   procedura

negoziata senza previa pubblicazione del bando di  gara  ai  suddetti

vincitori, laddove in possesso dei requisiti generali e di  idoneita’

professionale, economico- finanziari e tecnico organizzativi, la  cui

verifica e’ rimessa agli enti locali  stessi.  Resta  fermo  che  gli

stessi  vincitori  sono  tenuti  allo  sviluppo   del   progetto   di

fattibilita’   tecnica   ed    economica    entro    trenta    giorni

dall’incarico.».

                                 Art. 31

 Giubileo della Chiesa  cattolica  per  il  2025  e  disposizioni  per

  l’attuazione di «Caput Mundi-Next Generation EU per  grandi  eventi

  turistici».

  1. All’articolo 40, comma  2,  lettera  e),  del  decreto-legge  30

aprile 2022, n. 36, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  29

giugno 2022, n. 79, la parola: «agisce» e’ sostituita dalle seguenti:

«puo’ agire».

  2. In ragione della necessita’ e urgenza  di  consentire  la  prima

concreta fruizione del compendio di proprieta’ dello  Stato  sito  in

Roma, denominato «Citta’ dello Sport» per  ospitare  le  celebrazioni

del Giubileo della  Chiesa  Cattolica  per  il  2025,  l’Agenzia  del

demanio, previa  comunicazione  al  Ministro  dell’economia  e  delle

finanze, d’intesa  con  il  Commissario  straordinario  nominato  con

decreto del Presidente della Repubblica del 4 febbraio 2022, ai sensi

dell’articolo 1, comma 421 e seguenti, della legge 30 dicembre  2021,

n. 234, applica la procedura di cui all’articolo  48,  comma  3,  del

decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito,  con  modificazioni,

dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, per l’affidamento, sulla base del

progetto di fattibilita’ tecnico economica,  della  progettazione  ed

esecuzione dei lavori necessari alla realizzazione di interventi  di:

arresto del degrado, di messa in sicurezza di aree e  di  ogni  altra

attivita’ necessaria per  ottenere  il  collaudo  statico  dell’opera

realizzata; completamento  del  palasport  per  destinarlo  ad  arena

scoperta; superamento delle barriere architettoniche e  installazione

di servizi igienici per ospitare i fedeli e gli utenti  in  generale;

regimentazione delle acque  meteoriche  e  realizzazione  di  un’area

verde  per  l’accoglienza  dei  fedeli  per  grandi  eventi.  Per  le

finalita’ di  cui  al  primo  periodo,  l’Agenzia  del  demanio  puo’

ricorrere alla  procedura  di  cui  all’articolo  48,  comma  3,  del

decreto-legge  n.  77  del  2021per  l’affidamento  di   servizi   di

ingegneria e architettura e degli  altri  servizi  tecnici,  inerenti

agli interventi di  cui  al  citato  primo  periodo,  ferma  restando

l’applicazione delle ulteriori misure acceleratorie e semplificatorie

di cui all’articolo 1, comma 427-bis, della legge 30  dicembre  2021,

n. 234.

  3. Ai fini della realizzazione degli interventi di cui al  comma  2

nonche’ di eventuali ulteriori interventi di completamento del  sito,

secondo modalita’  progettuali  progressivamente  integrabili  e  nel

rispetto di standard elevati di efficienza energetica ed  ambientale,

modalita’ costruttive innovative ed economicamente vantaggiose  volte

anche alla salvaguardia delle risorse idriche, alla  riqualificazione

del verde urbano e limitando il  consumo  del  suolo,  l’Agenzia  del

demanio puo’ avvalersi delle procedure semplificate  e  acceleratorie

previste dall’articolo  16-bis,  commi  1,  2,  3,  4,  5  e  6,  del

decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni,

dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215.

  4. Al fine di consentire all’Agenzia del demanio l’immediato  avvio

delle attivita’ di cui  al  comma  1,  il  Commissario  straordinario

nominato con decreto del Presidente della Repubblica del  4  febbraio

2022, ai sensi dell’articolo 1, comma 421 e seguenti, della legge  30

dicembre 2021, n.  234,  sentita  la  medesima  Agenzia,  propone  le

necessarie rimodulazioni  delle  risorse  e  degli  interventi,  gia’

individuati alla scheda n. 25 –  “Completamento  area  eventi  a  Tor

Vergata presso le Vele della Citta’ dello Sport”, di cui all’Allegato

n. 1 del decreto del Presidente del Consiglio  dei  Ministri  del  15

dicembre 2022, registrato alla Corte dei conti in  data  29  dicembre

2022 al numero 3348, di approvazione del Programma dettagliato  degli

interventi essenziali ed indifferibili connessi alle celebrazioni del

Giubileo  della  Chiesa  cattolica  per  il  2025,  ai   fini   della

rimodulazione del medesimo Programma  secondo  le  modalita’  di  cui

all’articolo 9,  comma  2  del  citato  decreto  del  Presidente  del

Consiglio dei ministri.

  5. Per le finalita’ di cui ai commi 2 e 3 e ferma restando la quota

di finanziamento a carico delle risorse di cui all’articolo 1,  comma

420, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, l’Agenzia del  demanio  e’

autorizzata a utilizzare le risorse previste a  legislazione  vigente

per gli investimenti di competenza fino a 70 milioni  di  euro  e  ad

apportare  le  necessarie   modifiche   ai   relativi   piani   degli

investimenti.

  6. All’articolo 1 della  legge  30  dicembre  2021,  n.  234,  sono

apportate le seguenti modificazioni:

    a) al comma 420, e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo:  «Una

quota delle risorse di cui al presente comma, nel limite  massimo  di

20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal  2023  al  2025,  puo’

essere attribuita, anche provvedendo alle opportune rimodulazioni dei

cronoprogrammi di cui al comma 423 del suddetto articolo  1,  con  il

decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all’articolo

1, comma 422, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, a  Roma  Capitale

per la realizzazione di interventi di parte  corrente  connessi  alle

attivita’ giubilari.»;

    b) dopo il comma 425 sono inseriti i seguenti:

      «425-bis. In sede di prima  applicazione  e  in  ragione  della

necessita’ e urgenza di ultimare gli interventi relativi al  sottovia

di Piazza Pia, a piazza  Risorgimento,  alla  riqualificazione  dello

spazio antistante la basilica di San Giovanni, alla  riqualificazione

di Piazza dei Cinquecento  ed  aree  adiacenti  ed  al  completamento

rinnovo armamento metropolitana linea A, indicati come  essenziali  e

indifferibili nel Programma dettagliato  del  Giubileo  della  Chiesa

Cattolica per il  2025  approvato  con  decreto  del  Presidente  del

Consiglio dei Ministri del 15 dicembre 2022, registrato  in  data  29

dicembre 2022 al numero 3348, il Commissario straordinario di cui  al

comma 421, con ordinanza  adottata  ai  sensi  del  comma  425  entro

sessanta giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  presente

disposizione, dispone che la realizzazione dei citati  interventi  da

parte  dei  soggetti  attuatori  e  delle  centrali  di  committenza,

eventualmente utilizzate dai soggetti attuatori,  avvenga  ricorrendo

alle seguenti procedure:

        a) ai fini dell’approvazione  del  progetto  di  fattibilita’

tecnica ed economica dell’opera, il soggetto  attuatore  convoca  una

conferenza di servizi  semplificata  ai  sensi  dell’articolo  14-bis

della legge 7 agosto 1990, n. 241, alla quale  partecipano  tutte  le

amministrazioni interessate,  comprese  le  amministrazioni  preposte

alla tutela ambientale, del patrimonio  culturale,  del  paesaggio  e

della salute. Nel corso della conferenza e’ acquisita e  valutata  la

verifica preventiva dell’interesse archeologico ove prevista,  tenuto

conto delle preminenti esigenze di  appaltabilita’  dell’opera  e  di

certezza dei tempi di realizzazione.  La  conferenza  di  servizi  si

conclude  nel  termine  di  trenta  giorni  dalla  sua  convocazione,

prorogabile, su richiesta  motivata  delle  amministrazioni  preposte

alla tutela degli interessi di cui all’articolo  14-quinquies,  comma

1, della citata legge n. 241 del 1990, una sola volta per non piu’ di

dieci giorni. Si considera acquisito l’assenso delle  amministrazioni

che non si sono espresse nel termine di conclusione della conferenza,

di quelle assenti o che abbiano espresso un dissenso non  motivato  o

riferito a questioni che non costituiscono oggetto della  conferenza.

La  determinazione  conclusiva  della  conferenza  di   servizi,   da

adottarsi nei cinque giorni successivi alla scadenza del  termine  di

cui  al  comma  precedente,  approva  il  progetto  e   consente   la

realizzazione di tutte le opere e  attivita’  previste  nel  progetto

approvato. Le determinazioni di dissenso, ivi incluse quelle espresse

dalle    amministrazioni    preposte    alla    tutela    ambientale,

paesaggistico-territoriale, dei beni culturali, o alla  tutela  della

salute dei cittadini, non possono limitarsi a esprimere  contrarieta’

alla  realizzazione  delle  opere,  ma  devono,  tenuto  conto  delle

circostanze del caso concreto, indicare le prescrizioni e  le  misure

mitigatrici  che  rendono  compatibile  l’opera,  quantificandone   i

relativi costi. Tali prescrizioni sono determinate  conformemente  ai

principi di proporzionalita’, efficacia e sostenibilita’  finanziaria

dell’intervento risultante dal progetto presentato;

        b) in caso di dissenso, diniego,  opposizione  o  altro  atto

equivalente  proveniente  da  un  organo  statale  che,  secondo   la

legislazione vigente, sia idoneo a precludere, in tutto o  in  parte,

la realizzazione di un intervento  di  cui  all’alinea  del  presente

comma, il Commissario Straordinario di  cui  al  comma  421,  ove  un

meccanismo di superamento del dissenso non sia  gia’  previsto  dalle

vigenti  disposizioni,  propone  al  Presidente  del  Consiglio   dei

ministri  di  sottoporre,  entro  i  successivi  cinque  giorni,   la

questione all’esame del Consiglio dei  ministri  per  le  conseguenti

determinazioni;

        c)  la  verifica  prevista  dall’articolo  26   del   decreto

legislativo 18 aprile 2016, n. 50 accerta la conformita’ del progetto

alle  prescrizioni  eventualmente  impartite  dalle   amministrazioni

competenti prima dell’avvio della fase di affidamento e, in  caso  di

esito positivo,  produce  i  medesimi  effetti  degli  adempimenti  e

dell’autorizzazione previsti dagli articoli 93, 94 e  94  –  bis  del

decreto del Presidente della Repubblica 6  giugno  2001,  n.  380.  I

progetti,  corredati  dalla   attestazione   dell’avvenuta   positiva

verifica, sono depositati, ai soli fini informativi e  con  modalita’

telematica,  presso  l’archivio  informatico  nazionale  delle  opere

pubbliche-AINOP, di cui all’articolo 13, comma 4,  del  decreto-legge

28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge

16 novembre 2018, n. 130;

        d) ai fini dell’affidamento dei lavori,  la  selezione  degli

operatori economici avviene secondo le modalita’ di cui  all’articolo

32, della direttiva 26  febbraio  2014  n.  2014/24/UE.  Il  soggetto

attuatore ovvero la centrale di committenza, cui abbia  eventualmente

fatto ricorso, individua gli operatori economici da consultare  sulla

base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione

economica e  finanziaria  e  tecniche  e  professionali  desunte  dal

mercato, nel  rispetto  dei  principi  di  trasparenza,  concorrenza,

rotazione,  e  selezionano  almeno  cinque  operatori  economici,  se

sussistono in tale numero soggetti idonei.

      425-ter. In relazione agli interventi di cui al comma  425-bis,

si applicano, altresi’, in quanto  compatibile,  le  procedure  e  le

deroghe previste per la realizzazione degli interventi finanziati  in

tutto o in parte con le risorse del  Piano  nazionale  di  ripresa  e

resilienza (PNRR) di cui al regolamento (UE) 2021/241 del  Parlamento

europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021.».

                               Capo VI

Disposizioni urgenti in materia di infrastrutture e trasporti

                               Art. 32

 Semplificazioni delle procedure per la realizzazione degli interventi

  ferroviari oggetto di commissariamento ai sensi  del  decreto-legge

  18 aprile 2019, n. 32.

  1.  All’articolo  4  del  decreto-legge  18  aprile  2019,  n.  32,

convertito, con modificazioni, dalla legge 14  giugno  2019,  n.  55,

dopo il comma 2 e’ inserito il seguente:

    «2-bis.   Relativamente   ai   progetti   delle    infrastrutture

ferroviarie, l’approvazione di cui al comma 2 puo’ avere  ad  oggetto

anche il  progetto  di  fattibilita’  tecnica  ed  economica  di  cui

all’articolo 23, commi 5 e 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016,

n. 50, a  condizione  che  detto  progetto  sia  redatto  secondo  le

modalita’ e le indicazioni di cui all’articolo 48,  comma  7,  quarto

periodo, del decreto-legge 31 maggio 2021,  n.  77,  convertito,  con

modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. In tal caso, fermo

restando quanto previsto dal comma 3, la stazione appaltante  pone  a

base di gara direttamente il  progetto  di  fattibilita’  tecnica  ed

economica approvato dal Commissario  straordinario,  d’intesa  con  i

Presidenti delle regioni territorialmente competenti.».

                               Art. 33

 Semplificazioni procedurali relative agli  interventi  di  competenza

  del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

  1.  Al  decreto-legge  31  maggio  2021,  n.  77,  convertito,  con

modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, sono apportate  le

seguenti modificazioni:

    a) all’articolo 44:

      1) al comma 1, il primo periodo  e’  sostituito  dai  seguenti:

«Agli  interventi  indicati  nell’Allegato  IV  al  presente  decreto

nonche’  agli  interventi   di   competenza   del   Ministero   delle

infrastrutture e dei trasporti finanziati in tutto o in parte con  le

risorse previste dal PNRR, dal PNC e dai programmi  cofinanziati  dai

fondi strutturali dell’Unione europea, ivi comprese le infrastrutture

di supporto ad essi connesse,  anche  se  non  finanziate  con  dette

risorse, si applicano le  disposizioni  di  cui  al  presente  comma,

nonche’ ai commi 1-bis, 1-ter, 2, 3, 4,  5,  6,  6-bis,  7  e  8.  In

relazione a tali interventi, il progetto e’ trasmesso, a  cura  della

stazione appaltante, al Consiglio superiore dei lavori  pubblici  per

l’espressione del  parere  di  cui  all’articolo  48,  comma  7,  del

presente decreto.»;

      2) al comma 2:

        2.1) al primo periodo, le parole: «di cui all’Allegato IV  al

presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 1»

e le parole «secondo periodo  del  comma  1»  sono  sostituite  dalle

seguenti: «terzo periodo del comma 1»;

        2.2)  il  terzo  periodo  e’  sostituito  dal  seguente:  «La

verifica preventiva dell’interesse archeologico si svolge secondo  le

modalita’ di cui all’articolo 48, comma 5-ter.»;

      3) al comma 3, le parole: «di  cui  all’Allegato  IV»,  ovunque

ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «di cui al  comma  1»,  al

primo  periodo,  le  parole:  «secondo  periodo  del  comma  1»  sono

sostituite dalle seguenti: «terzo periodo del comma  1»,  e  dopo  il

primo periodo, e’ inserito il seguente: «Ai fini della  presentazione

dell’istanza di cui all’articolo 23 del decreto legislativo 3  aprile

2006, n. 152, si applicano le disposizioni di  cui  all’articolo  48,

comma 5- bis, secondo periodo.» e,  all’ultimo  periodo,  le  parole:

«dal quarto periodo» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «dal  quinto

periodo»;

      4) al comma 4,  le  parole:  «secondo  periodo  del  comma  1»,

ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «terzo periodo del

comma 1», al primo periodo, le parole: «di cui all’Allegato IV»  sono

sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 1» e il quarto, quinto  e

sesto  periodo  sono  sostituiti  dal  seguente:  «Si  applicano   le

disposizioni di cui all’articolo 48, comma 5- quater, quinto, sesto e

settimo periodo.»;

      5) il comma 5 e’ sostituito dal seguente:

        «5. Qualora siano  stati  espressi  dissensi  qualificati  ai

sensi dell’articolo 14-quinquies, commi 1 e 2, della legge  7  agosto

1990, n. 241, la questione e’ posta all’esame del  Comitato  speciale

del Consiglio superiore dei lavori  pubblici  e  definita,  anche  in

deroga alle previsioni di  cui  al  medesimo  articolo  14-quinquies,

secondo le modalita’ di cui al comma 6. Si applicano le  disposizioni

di cui all’articolo 48, comma 5-quater, secondo e terzo periodo.»;

      6) al comma 6:

        6.1 al primo periodo, le parole:  «nei  casi  previsti»  sono

sostituite dalle seguenti: «nel caso previsto»;

        6.2 il secondo periodo e’ sostituito dal seguente:  «In  caso

di approvazione  del  progetto  all’unanimita’  o  sulla  base  delle

posizioni prevalenti di assenso da parte della conferenza di  servizi

di cui al comma 4, entro e non oltre  i  quindici  giorni  successivi

alla trasmissione della determinazione conclusiva della conferenza di

servizi, il Comitato speciale  del  Consiglio  superiore  dei  lavori

pubblici, nel prendere atto della approvazione all’unanimita’ o sulla

base delle posizioni prevalenti di assenso, adotta una determinazione

motivata relativa alle integrazioni e alle modifiche al  progetto  di

fattibilita’ tecnica ed economica rese necessarie dalle  prescrizioni

contenute negli atti di assenso acquisiti in sede  di  conferenza  di

servizi, ivi incluse le prescrizioni del Comitato speciale.»;

        6.3 al terzo periodo, le parole:  «Nei  casi  previsti»  sono

sostituite dalle seguenti: «Nel caso previsto»;

        6.4 all’ottavo periodo, le parole: «terzo,  quarto  e  quinto

periodo» sono soppresse;

      7) dopo il comma 6-bis, e’ inserito il seguente:

        «6-ter. I  programmi  e  i  progetti  di  riqualificazione  e

mitigazione urbanistica connessi agli interventi di cui  all’allegato

IV del presente decreto possono essere  finanziati  entro  il  limite

massimo dell’1% del costo dell’intervento a valere sulle risorse  del

quadro  economico  dell’opera.  I   programmi   e   i   progetti   di

riqualificazione e mitigazione urbanistica di cui  al  primo  periodo

sono approvati secondo le modalita’ di cui ai commi 4, 5 e 6.».

      8) il comma 7 e’ sostituito dal seguente:

        «7. Ai fini della verifica del progetto  e  dell’accertamento

dell’ottemperanza alle prescrizioni si applicano le  disposizioni  di

cui all’articolo 48, comma 5-quinquies. Le varianti da  apportare  ai

progetti  approvati  in  base  alla  procedura  di  cui  al  presente

articolo,  sia  in  fase  di   redazione   dei   successivi   livelli

progettuali, sia in fase di realizzazione delle opere, sono approvate

dalla stazione appaltante ovvero, laddove nominato,  dal  commissario

straordinario nominato ai sensi dell’articolo 4 del decreto-legge  18

aprile 2019, n. 32, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  14

giugno 2019, n. 55, in conformita’ a quanto  stabilito  dal  medesimo

articolo 4, comma 2.»;

      9) il comma 7-bis e’ abrogato;

    b) all’articolo 44-bis:

      1) al comma 1, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:  «Il

progetto  e’  trasmesso,  unitamente  a  una  relazione  sul   quadro

conoscitivo posto a base del progetto, sulla  coerenza  delle  scelte

progettuali con le norme vigenti e sulla presenza dei  requisiti  per

garantire la cantierizzazione e la manutenibilita’ delle  opere.  Con

decreto del Presidente del Consiglio superiore  dei  lavori  pubblici

sono adottate le linee guida per la redazione della relazione di  cui

al secondo periodo.»;

      2) il comma 3 e’ sostituito dal seguente:

        «3. Il Comitato speciale del Consiglio superiore  dei  lavori

pubblici, entro i successivi  quarantacinque  giorni  dalla  data  di

ricezione del progetto e in deroga a  quanto  previsto  dall’articolo

215 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, esprime un  parere

esclusivamente  sugli  aspetti  progettuali  di  cui  alla  relazione

trasmessa ai sensi del comma 1.»;

    c) all’articolo 45:

      1) al comma 1, lettera a), sono aggiunte, in fine, le  seguenti

parole: «e il dirigente di livello generale di cui al comma 4»;

      2) al comma 3, le parole: «Ai componenti del Comitato speciale»

sono sostituite dalle  seguenti:  «Al  Presidente,  al  dirigente  di

livello generale di cui al successivo comma 4 e agli altri componenti

del Comitato speciale» e sono aggiunte, in fine, le seguenti  parole:

«e un rimborso per le spese documentate sostenute, nei  limiti  delle

risorse disponibili a legislazione vigente e di quanto previsto per i

componenti  e  gli  esperti  del  Consiglio  superiore   dei   lavori

pubblici»;

      3) al comma 4, primo periodo, le parole: «cui  e’  preposto  un

dirigente di livello  generale,  in  aggiunta  all’attuale  dotazione

organica  del  Ministero  delle  infrastrutture  e  della   mobilita’

sostenibili, e composta da un dirigente di livello non generale e  da

dieci unita’» sono sostituite dalle seguenti:  «cui  e’  preposto  un

dirigente di livello  generale,  in  aggiunta  all’attuale  dotazione

organica  del  Ministero  delle  infrastrutture  e   dei   trasporti,

equiparato ad un Presidente di Sezione del  Consiglio  superiore  dei

lavori pubblici e membro del Consiglio superiore dei lavori pubblici,

che si avvale di un dirigente di livello non generale,  con  funzioni

di segretario generale del Comitato speciale, e di dieci unita’».

  2. All’articolo 1,  comma  516,  ultimo  periodo,  della  legge  27

dicembre 2017, n. 205, le  parole  «nonche’  di  eventuali  modifiche

resesi necessarie nel corso dell’attuazione degli  stralci  medesimi»

sono  soppresse  ed  e’  aggiunto,  in  fine,  il  seguente  periodo:

«Eventuali modifiche, resesi  necessarie  nel  corso  dell’attuazione

degli stralci medesimi, sono approvate con decreto del Ministro delle

infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministero dell’ambiente  e

della sicurezza energetica.».

  3. All’articolo 1, comma 434, della legge 30 dicembre 2021, n. 234,

dopo le parole: «ed e’ composto»  sono  aggiunte  le  seguenti:  «dal

Ministro delle infrastrutture e dei trasporti o da un suo delegato,».

  4. All’articolo 1 della  legge  29  dicembre  2022,  n.  197,  sono

apportate le seguenti modificazioni:

    a) al comma 499, le parole: «di cui al decreto del Presidente del

Consiglio dei ministri  26  settembre  2022»  sono  sostituite  dalle

seguenti:  «approvato  ai  sensi  dell’articolo  3,  comma   2,   del

decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16,  convertito,  con  modificazioni,

dalla legge 8 maggio 2020, n. 31»;

    b) al comma 500, le parole: «di cui al decreto del Presidente del

Consiglio dei ministri 26 settembre 2022 e per il finanziamento delle

ulteriori opere individuate ai sensi dell’articolo 3,  comma  2,  del

decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16,  convertito,  con  modificazioni,

dalla legge 8 maggio 2020, n. 31, come modificato dal comma  498  del

presente articolo» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «approvato  ai

sensi dell’articolo 3, comma 2, del decreto-legge 11 marzo  2020,  n.

16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n.  31,

nonche’ per il finanziamento delle  ulteriori  opere  individuate  ai

sensi del medesimo articolo 3, comma 2, del citato decreto-legge».

  5. Al fine di garantire la realizzazione della strada statale n. 38

Variante di Tirano, Lotto 4 Nodo di Tirano compreso tra  lo  Svincolo

di Bianzone e Campone in  Tirano,  con  decreto  del  Presidente  del

Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture

e dei trasporti, sentito il Ministro dell’economia e  delle  finanze,

da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in  vigore  del

presente decreto, e’ nominato  un  Commissario  straordinario  con  i

poteri e le  funzioni  di  cui  all’articolo  12,  comma  1,  secondo

periodo, e comma 5, primo  e  quinto  periodo  del  decreto-legge  31

maggio  2021,  n.  77,  come  modificato  dal  presente  decreto.  Il

Commissario straordinario, entro sessanta giorni dall’atto di nomina,

provvede alla rimodulazione del cronoprogramma dei  lavori  e  assume

tutte le iniziative necessarie per assicurare la  loro  esecuzione  e

messa in esercizio antecedentemente all’avvio dei Giochi  olimpici  e

paralimpici invernali di  Milano-Cortina  2026.  Al  Commissario  non

spettano compensi,  gettoni  di  presenza,  rimborsi  spesa  o  altri

emolumenti comunque denominati.

                                  Art. 43

               Disposizioni per l’efficienza energetica

                      a valere sui fondi PREPAC

  1. Per  fronteggiare  gli  aumenti  eccezionali  dei  prezzi  delle

commodity energetiche e dei materiali  da  costruzione  in  relazione

agli  appalti  pubblici  per  il  miglioramento   della   prestazione

energetica degli immobili della pubblica amministrazione, le  risorse

di cui all’articolo 5, comma 13, del  decreto  legislativo  4  luglio

2014, n.  102,  limitatamente  agli  interventi  di  completamento  e

attuazione dei programmi di cui al comma  2  del  medesimo  articolo,

possono essere altresi’ destinate alla copertura dei  maggiori  costi

che le stazioni appaltanti sopportano in considerazione del  predetto

aumento dei prezzi. Il presente comma non si applica agli  interventi

beneficiari  dell’assegnazione  delle  risorse  dei  fondi   di   cui all’articolo 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 

50,  convertito

con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91.

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