Ritiene il Collegio che, in realtà, il predetto obbligo sia applicabile anche nella particolare ipotesi di accordo quadro disciplinata dall’articolo 54 del d.lgs. n. 50/2016...gli accordi quadro “completi”, quelli, cioè, in cui tutte le condizioni dell’esecuzione sono “fissate” nell’accordo medesimo. Dall’altro, gli accordi quadro “incompleti”, in cui invece l’esecuzione dovrà essere preceduta dalla riapertura del confronto competitivo ai sensi delle lettere b) e c) del comma 4 del predetto articolo (si noti che, giusta la previsione del precedente comma 3, l’accordo quadro concluso con un solo operatore economico deve ricadere sempre nella prima tipologia)…nel primo caso detta documentazione dovrà essere resa disponibile ab initio, diversamente inverandosi una violazione delle cogenti previsioni di cui agli articoli 34 e 71 del codice. In nessun caso, infatti, può essere consentito fornire la documentazione relativa ai CAM a valle dell’affidamento, e cioè direttamente al (solo) aggiudicatario, perché in questo modo si tradirebbe la duplice ratio della previsione, che è quella di consegnare a tutti i partecipanti gli elementi completi per formulare un’offerta meditata e di imporre che la disciplina stessa della procedura di affidamento sia costruita in modo da assicurare il rigoroso rispetto dei CAM da parte degli operatori economici, tenuti, come la stazione appaltante, alla loro applicazione
Cons. St., Sez. III, 20.03.2023, n. 2799
“…Ritiene il Collegio che, in realtà, il predetto obbligo sia applicabile anche nella particolare ipotesi di accordo quadro disciplinata dall’articolo 54 del d.lgs. n. 50/2016, considerato che, contrariamente a quanto sembra ritenere il Tar, molteplici elementi testuali inducono a ritenere che non sia vero che in questa ipotesi, per il solo fatto che l’accordo quadro non integri immediatamente affidamento delle prestazioni oggetto della gara (dando luogo – come concordemente si assume in dottrina e giurisprudenza – a un mero “contratto normativo” destinato a regolare i futuri ed eventuali affidamenti), le stazioni appaltanti siano sempre e in ogni caso esonerate dal rispetto degli obblighi rivenienti dal precitato articolo 34, il cui assolvimento sarebbe sempre devoluto alla fase dei successivi affidamenti.
3.8. In questa direzione militano, innanzi tutto, numerosi argomenti apprezzabili su un piano meramente letterale.
Nel più volte citato articolo 34 viene sancito in via generale l’obbligo di inserire i CAM nei “documenti di gara per l’applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’articolo 95, comma 6” (comma 2), senza prevedere eccezioni né differenziare per tipologie di procedure, così come l’articolo 71 prevede che CAM vadano inseriti nei “bandi di gara” per tutte le procedure di affidamento.
La nozione di “procedure di affidamento” di cui all’articolo 3, comma 1, lettera rrr), d.lgs. n. 50/2016 certamente ricomprende anche le procedure di affidamento degli accordi quadro e delle convenzioni quadro e la nozione di “stazione appaltante” di cui alla lettera o), del medesimo articolo 3, comma 1, ricomprende tutte le amministrazioni aggiudicatrici, e tali sono certamente anche le centrali di committenza, come Azienda Zero, giusta la testuale definizione della precedente lettera i), non potendo al riguardo essere condivisa l’affermazione di CMF, secondo cui vi sarebbe una differenza tra le due nozioni.
3.9. Da un’angolazione più di sistema, osserva il Collegio che, avuto riguardo alla peculiare disciplina dell’accordo quadro contenuta nell’articolo 54 del d.lgs. n. 50/2016, è possibile distinguere tra le due fattispecie ivi disciplinate.
Da un lato, gli accordi quadro “completi”, quelli, cioè, in cui tutte le condizioni dell’esecuzione sono “fissate” nell’accordo medesimo.
Dall’altro, gli accordi quadro “incompleti”, in cui invece l’esecuzione dovrà essere preceduta dalla riapertura del confronto competitivo ai sensi delle lettere b) e c) del comma 4 del predetto articolo (si noti che, giusta la previsione del precedente comma 3, l’accordo quadro concluso con un solo operatore economico deve ricadere sempre nella prima tipologia).
Conseguentemente, mentre nel secondo caso potrebbe forse risultare ammissibile che la documentazione afferente ai CAM possa essere fornita dall’Amministrazione in occasione della successiva riapertura del confronto competitivo, ossia allorché insorga una specifica esigenza di intervento e si debba selezionare tra i vari operatori sottoscrittori dell’accordo quello che dovrà eseguire la singola prestazione – pur dovendo tenersi conto che anche in questi casi il comma 5 dell’articolo 54 impone di indicare le “condizioni” del confronto competitivo già ex ante nella documentazione di gara, sicché è anche opinabile che un siffatto modus procedendi sarebbe legittimo – al contrario nel primo caso detta documentazione dovrà essere resa disponibile ab initio, diversamente inverandosi una violazione delle cogenti previsioni di cui agli articoli 34 e 71 del codice.
In nessun caso, infatti, può essere consentito fornire la documentazione relativa ai CAM a valle dell’affidamento, e cioè direttamente al (solo) aggiudicatario, perché in questo modo si tradirebbe la duplice ratio della previsione, che è quella di consegnare a tutti i partecipanti gli elementi completi per formulare un’offerta meditata e di imporre che la disciplina stessa della procedura di affidamento sia costruita in modo da assicurare il rigoroso rispetto dei CAM da parte degli operatori economici, tenuti, come la stazione appaltante, alla loro applicazione…”