è agli specifici caratteri di cui all’art. 98 del Codice della proprietà industriale che la dichiarazione “motivata e comprovata” circa l’esistenza di un segreto commerciale deve fare riferimento, non potendo viceversa l’operatore limitarsi ad una mera e indimostrata affermazione tesa a ricomprendere certe informazioni nel patrimonio aziendale o nella peculiarità dell’offerta… Del resto, nella definizione di segreti tecnici o commerciali non può ricadere qualsiasi elemento di originalità dello schema tecnico del servizio offerto, perché è del tutto fisiologico che ogni imprenditore abbia una specifica organizzazione, propri contatti commerciali e idee differenti da applicare alle esigenze della clientela

TAR Puglia Bari, Sez. I, 31.03.2023, n. 588

L’amministrazione può formulare un giudizio ex ante sull’utilità della documentazione? TAR Lazio Roma, Sez. V. 15.02.2023, n. 1872

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Sotto altro profilo, occorre rilevare che questa sezione si è già espressa con riferimento al rapporto tra accesso difensivo e segreto tecnico commerciale con la sentenza 16 dicembre 2021, n. 1896 (non appellata, con orientamento cui il Collegio intende dare continuità e ai cui rilievi integralmente rinvia) e ancora, con la più recente sentenza 23.12.2022, n. 1803, affermando in particolare:

che “il diniego opposto dalla controinteressata – ovvero una mera valutazione di parte – non è idoneo di per sé solo a paralizzare l’accesso -neppure quando si eccepisca la sussistenza di segreti tecnici-commerciali – se non a fronte di una precisa e puntuale valutazione da parte dell’Amministrazione (in termini, v. Tar Lazio, Roma Sez. III ter, n. 3579/2020)”;

che, “pur nella discrezionalità concessa all’Amministrazione, nel valutare la effettiva sussistenza di un segreto tecnico-commerciale, questa non potrebbe, comunque, discostarsi dalla definizione normativa contenuta nel Codice della proprietà Industriale, di cui all’art 98 D.lgs. n.30/2005, che richiede, ai fini della tutela, che le informazioni aziendali e commerciali ed esperienze sulle applicazioni tecnico industriali debbano avere i requisiti di segretezza e rilevanza economica ed essere soggette, da parte del legittimo detentore, a misure di protezione ragionevolmente adeguate (Cons. Stato Sez. V, n. 64/2020)” (cfr. anche T.A.R. Puglia, Bari, Sez. I, 15 marzo 2022, n. 378).

In altri termini, è agli specifici caratteri di cui all’art. 98 del Codice della proprietà industriale che la dichiarazione “motivata e comprovata” circa l’esistenza di un segreto commerciale deve fare riferimento, non potendo viceversa l’operatore limitarsi ad una mera e indimostrata affermazione tesa a ricomprendere certe informazioni nel patrimonio aziendale o nella peculiarità dell’offerta (cfr. T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. I, 24 gennaio 2022, n. 145). Del resto, nella definizione di segreti tecnici o commerciali non può ricadere qualsiasi elemento di originalità dello schema tecnico del servizio offerto, perché è del tutto fisiologico che ogni imprenditore abbia una specifica organizzazione, propri contatti commerciali e idee differenti da applicare alle esigenze della clientela (in termini, T.A.R. Lazio, Roma, sez. I quater, 11 agosto 2021, n. 9363);

che, “salvo il caso in cui venga in considerazione la tutela della riservatezza o di dati personali delle persone fisiche, i segreti tecnici commerciali e il diritto d’accesso c.d. difensivo non sono valori di eguale dignità. Il segreto tecnico-commerciale, infatti, trova tutela in fonti di rango primario (art. 53, comma 6, del D.lgs. n. 50/2016 nonché artt. 98 ss. Codice della proprietà industriale di cui al d.lgs. 30/2005), mentre il diritto di accesso c.d. “difensivo” trova riconoscimento, oltre che in norme di legge primaria (art.22 ss. L. n.241/90) direttamente nella Carta costituzionale (art. 24 Cost)”…”

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