Massima Sentenza

una volta che sia decorso il termine di validità dell’offerta e quello di 60 giorni previsto per la stipulazione del contratto, l’ordinamento consente all’operatore economico, specie ove questi abbia visto mutare in senso peggiorativo le condizioni di esecuzione dell’appalto, di affrancarsi dall’impegno originariamente assunto (cfr. …T.A.R. Campania, sez. I, 1° dicembre 2022, n. 7502, ove si precisa che «l’originario termine di durata dell’offerta … non subisce modifiche per la circostanza che i contatti tra stazione appaltante e operatore economico aggiudicatario siano proseguiti oltre questo termineNé può ritenersi, come preteso dal Comune, che l’odierna ricorrente fosse tenuta ad accettare incondizionatamente l’applicazione delle (sole) misure di compensazione introdotte dal legislatore con d.l. 50/2022, atteso che, come agevolmente ritraibile dalla lettura della norma che assume specifico rilievo e già condivisibilmente sottolineato in giurisprudenza, trattasi di strumenti che “prevedono (…)l’accesso a fondi limitati e sono destinati ad assolvere a necessità impreviste e sopravvenute nel corso dell’esecuzione del contratto

TAR Friuli Venezia Giulia, Sez. I, 17.04.2023, n. 155

Approfondimenti:

Massima n. 1: CONS. STATO, SEZ. IV, 29 OTTOBRE 2020, N. 6620; T.A.R. LOMBARDIA, SEZ. IV, 31 GENNAIO 2023, N. 254; T.A.R. CAMPANIA, SEZ. I, 1° DICEMBRE 2022, N. 7502 – Massima n. 2: T.A.R. TOSCANA, SEZ. I, 4 LUGLIO 2022, n. 885


Decorrenza dei termini per la sottoscrizione

Sicché, avuto riguardo al fatto che parte ricorrente … aveva reiteratamente richiamato l’attenzione dell’Amministrazione comunale sulla necessità di adeguare le condizioni economiche dell’istaurando rapporto contrattuale, al fine di assicurare il necessario equilibrio sinallagmatico, risultato, nel frattempo, pregiudizievolmente alterato da fenomeni inflattivi e difficoltà di approvvigionamento delle materie prime, tali da produrre straordinari incrementi dei prezzi di acquisto praticati dalle aziende fornitrici, nazionali ed estere, e riconducibili, essenzialmente, al conflitto russo-ucraino – con atto … ha, a chiare lettere, manifestato la volontà di rinunciare “alla stipula del contratto per decorrenza dei termini di cui all’art 32, co.8 del Codice dei Contratti Pubblici

"...Un tanto premesso, s’appalesa, invero, dirimente ai fini della decisione sul ricorso l’inequivoco dato fattuale, sottratto a qualsivoglia considerazione e/o apprezzamento, che alla data del 7 settembre 2022, fissata dal Comune intimato per la stipula del contratto d’appalto (mail in data 26 agosto 2022 – all. 016-16 fascicolo doc. ricorrente/all. 009-9 – fascicolo doc. Comune), erano già ampiamente decorsi tanto il termine di cui all’art. 32, comma 4, del d.lgs. n. 50/2016 (“L'offerta è vincolante per il periodo indicato nel bando o nell'invito e, in caso di mancata indicazione, per centottanta giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione”), ribadito e confermato nella lettera di invito, all’art. 8, sub “AVVERTENZE” (pag. 26), che quello di cui al successivo comma 8 [“Divenuta efficace l'aggiudicazione, e fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, la stipulazione del contratto di appalto o di concessione deve avere luogo entro i successivi sessanta giorni, salvo diverso termine previsto nel bando o nell'invito ad offrire, ovvero l'ipotesi di differimento espressamente concordata con l'aggiudicatario, purché comunque giustificata dall'interesse alla sollecita esecuzione del contratto. (…) Se la stipulazione del contratto non avviene nel termine fissato, l'aggiudicatario può, mediante atto notificato alla stazione appaltante, sciogliersi da ogni vincolo o recedere dal contratto”], senza che mai la stazione appaltante avesse chiesto agli offerenti e/o concordato con gli stessi il loro differimento.

Un tanto anche laddove si volesse, peraltro, assumere a riferimento, quale dies a quo, per il computo del primo dei due termini quello della data di aggiudicazione, accedendo alla giurisprudenza che ritiene che il provvedimento di aggiudicazione possa spiegare effetto interruttivo (TAR Catania, sez. III,16 marzo 2022, n. 764).

Sicché, avuto riguardo al fatto che parte ricorrente - che a partire dal mese di aprile 2022 aveva reiteratamente richiamato l’attenzione dell’Amministrazione comunale sulla necessità di adeguare le condizioni economiche dell’istaurando rapporto contrattuale, al fine di assicurare il necessario equilibrio sinallagmatico, risultato, nel frattempo, pregiudizievolmente alterato da fenomeni inflattivi e difficoltà di approvvigionamento delle materie prime, tali da produrre straordinari incrementi dei prezzi di acquisto praticati dalle aziende fornitrici, nazionali ed estere, e riconducibili, essenzialmente, al conflitto russo-ucraino – con atto in data 4 ottobre 2022 (palesemente preannunciato con atto in data 29 agosto 2022) ha, a chiare lettere, manifestato la volontà di rinunciare “alla stipula del contratto per decorrenza dei termini di cui all’art 32, co.8 del Codice dei Contratti Pubblici” e in quanto “… trascorsi oltre 180 giorni dal 18.05.2022...

...Né può ritenersi, come preteso dal Comune, che l’odierna ricorrente fosse tenuta ad accettare incondizionatamente l’applicazione delle (sole) misure di compensazione introdotte dal legislatore con d.l. 50/2022, atteso che, come agevolmente ritraibile dalla lettura della norma che assume specifico rilievo e già condivisibilmente sottolineato in giurisprudenza, trattasi di strumenti che “prevedono (…)l’accesso a fondi limitati e sono destinati ad assolvere a necessità impreviste e sopravvenute nel corso dell’esecuzione del contratto (Cons. Stato, Sez. V, 11.1.2022, n.202)” (T.A.R. Toscana, sez. I, 4 luglio 2022, n. 885).

E’ eloquente, invero, in tal senso l’art. 26, comma 1, del d.l. citato, laddove, a chiare lettere, stabilisce, per l’appunto, che “Per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, in relazione agli appalti pubblici di lavori, ivi compresi quelli affidati a contraente generale, aggiudicati sulla base di offerte, con termine finale di presentazione entro il 31 dicembre 2021, lo stato di avanzamento dei lavori afferente alle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2022, è adottato, anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali, applicando i prezzari aggiornati ai sensi del comma 2 ovvero, nelle more del predetto aggiornamento, quelli previsti dal comma 3. I maggiori importi derivanti dall'applicazione dei prezzari di cui al primo periodo, al netto dei ribassi formulati in sede di offerta, sono riconosciuti dalla stazione appaltante nella misura del 90 per cento, nei limiti delle risorse di cui al quarto e quinto periodo, nonché di quelle trasferite alla stazione appaltante a valere sulle risorse dei fondi di cui al comma 4”...

...una volta che sia decorso il termine di validità dell’offerta e quello di 60 giorni previsto per la stipulazione del contratto, l’ordinamento consente all’operatore economico, specie ove questi abbia visto mutare in senso peggiorativo le condizioni di esecuzione dell’appalto, di affrancarsi dall’impegno originariamente assunto (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 29 ottobre 2020, n. 6620; T.A.R. Lombardia, sez. IV, 31 gennaio 2023, n. 254; T.A.R. Campania, sez. I, 1° dicembre 2022, n. 7502, ove si precisa che «l’originario termine di durata dell’offerta … non subisce modifiche per la circostanza che i contatti tra stazione appaltante e operatore economico aggiudicatario siano proseguiti oltre questo termine..."

In caso di consegna d’urgenza, l’appaltatore è obbligato a completare interamente le prestazioni del contratto?

Né, tanto meno, può costituire vincolo per l’aggiudicataria all’esecuzione dei lavori nella loro interezza, essendo evidente che nessuno può essere tenuto ad eseguire lavori per la cui esecuzione non è stato mai autorizzato, né tanto meno essere ritenuto responsabile se non l’ha fatto...La consegna in via d’urgenzagode di una sua autonomia rispetto a quelle che possono essere le sorti del contratto

...Né, tanto meno, può costituire vincolo per l’aggiudicataria all’esecuzione dei lavori nella loro interezza, essendo evidente che nessuno può essere tenuto ad eseguire lavori per la cui esecuzione non è stato mai autorizzato, né tanto meno essere ritenuto responsabile se non l’ha fatto.


La consegna in via d’urgenza, che assicura il “diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione dei lavori ordinati dal direttore lavori, ivi comprese quelle per opere provvisionali”, come chiaramente stabilito dall’art. 32, comma 8, del d.lgs. citato, vale, al contempo, anche ad appalesare che tale strumento - che, comunque, è ammesso dalla legge solo in casi limite (“… esclusivamente nelle ipotesi di eventi oggettivamente imprevedibili, per ovviare a situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e la salute pubblica, ovvero per il patrimonio, storico, artistico, culturale ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti comunitari”) e dalla lex specialis di gara in maniera ancor più restrittiva [art. 13 lettera d’invito: “(…). L’ Amministrazione si riserva ai sensi dell’art. 8 comma 1 lettera a) del Decreto-Legge 16 luglio 2020 n. 76 convertito con modificazioni dalla Legge 12 settembre 2020 n. 120 di consegnare i lavori in via d’urgenza ai sensi dell’art. 32, comma 8 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. nelle more della verifica dei requisiti di cui all’art. 80 del medesimo Decreto Legislativo, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura”] - gode di una sua autonomia rispetto a quelle che possono essere le sorti del contratto...

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