L’IMPRESA AUSILIARIA DEVE ASSUMERE L’IMPEGNO DI METTERE A DISPOSIZIONE DELL’IMPRESA AUSILIATA LE PROPRIE RISORSE E IL PROPRIO APPARATO ORGANIZZATIVO, IN TERMINI DI MEZZI, PERSONALE E DI OGNI ALTRO ELEMENTO AZIENDALE QUALIFICANTE

TAR Lazio Roma, Sez. I Ter, 27.12.2021, n. 13539

“…Meritano adesione le censure con le quali si contesta la regolarità del contratto di avvalimento sottoscritto dalla controinteressata, che, in violazione delle condizioni di fornitura (cfr. pag. 2 del doc. n. 3 della ricorrente) e dell’art. 89, comma 1, del Codice dei contratti pubblici, non indicherebbe nel dettaglio le risorse e i mezzi effettivamente prestati alla stregua dei puntuali requisiti di capacità tecnica e professionale richiesti dal disciplinare di gara.

2. In proposito si osserva che l’istituto dell’avvalimento, di derivazione comunitaria, senza sostanziali differenze tra nuovo e vecchio Codice, consente ad un imprenditore di comprovare alla stazione appaltante il possesso dei necessari requisiti economici, finanziari, tecnici e organizzativi – nonché di attestazione della certificazione SOA – a fini di partecipazione ad una gara, facendo riferimento alle capacità di altro soggetto (ausiliario), che assume contrattualmente con lo stesso – impegnandosi nei confronti della stazione appaltante – una responsabilità solidale.

I caratteri e le finalità di fondo dell’istituto (per come delineati dall’articolo 47 della direttiva 2004/18/CE) sono stati confermati dall’art. 63 della direttiva 2014/24/UE (cui corrispondono le analoghe previsioni dell’art. 38, paragrafo 2 della direttiva 2014/23/UE in tema di concessioni e dell’articolo 79 della direttiva 2014/25/UE in tema di cc.dd. ‘settori speciali’), recepito nel nostro ordinamento dall’art. 89 d.lgs. n. 50 del 2016.

2.1. L’avvalimento, pertanto, può riguardare anche – come accaduto nella specie – un requisito di capacità tecnica, relativo ad una determinata esperienza tecnico-professionale, maturata nello svolgimento del taglio e confezione di indumenti e in particolare, per quel che rileva nella vicenda in esame, la capacità produttiva dell’operatore economico.

Per cui, in casi di questo genere, deve ritenersi che “l’impresa ausiliaria deve assumere l’impegno di mettere a disposizione dell’impresa ausiliata le proprie risorse e il proprio apparato organizzativo, in termini di mezzi, personale e di ogni altro elemento aziendale qualificante (cfr. in tal senso, fra le tante, Cons. Stato, sez. VI, 31 luglio 2014, n. 4056; idem, sez. V, 22 gennaio 2015, n. 257; idem, sez. IV, 9 febbraio 2015, n. 662)...”.

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