Riferimenti normativi: Art. 52 del D.Lgs. 36/2023

“…1. Nelle procedure di affidamento di cui all’articolo 50, comma 1, lettere a) e b), di importo inferiore a 40.000 euro, gli operatori economici attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti. La stazione appaltante verifica le dichiarazioni, anche previo sorteggio di un campione individuato con modalità predeterminate ogni anno.

2. Quando in conseguenza della verifica non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, la stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto, all’escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all’ANAC e alla sospensione dell’operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall’adozione del provvedimento.


Comprova requisiti affidamenti diretti inferiori a €.40.000.

L’art. 52 del D.Lgs. 36/2023 introduce una particolare modalità di verifica dei requisiti nel caso di affidamenti diretti inferiori a €.40.000:

L’art. 52 prevede che negli affidamenti diretti di importo inferiore ai 40.000 euro, la stazione appaltante è esonerata dall’obbligo di verifica puntuale dei requisiti dell’affidatario il quale deve attestare, con dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, la sussistenza dei requisiti di ordine generale e speciale richiesti per l'affidamento.

Ferma restando il potere di verificare il possesso dei requisiti da parte del singolo affidatario, la stazione appaltante, in luogo di un controllo a carico di tutti gli affidatari, è obbligata solo a verificare le dichiarazioni tramite sorteggio di un campione individuato con modalità predeterminate ogni anno.

In caso di mancata comprova dei requisiti.

In caso di mancata comprova dei requisiti di natura generale e speciale richiesti, la stazione appaltante dovrà obbligatoriamente procedere:

a) alla risoluzione del contratto;
b) all'escussione dell’eventuale cauzione definitiva;
c) alla comunicazione all’ANAC;
d) alla sospensione dell’operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento sottosoglia che non rivestano interesse tranfrontaliero certo, indette dalle medesime stazioni appaltanti, per un periodo da uno a 12 mesi decorrenti dall’adozione del provvedimento.

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