Massima Sentenza

il contratto di avvalimento deve ritenersi validamente prestato anche a titolo non oneroso ed anche se manca il corrispettivo in favore dell’ausiliario, ma a condizione che dal testo contrattuale emerga chiaramente l’interesse, direttamente o indirettamente patrimoniale, che ha guidato l’impresa ausiliaria ad assumere senza corrispettivo gli obblighi derivanti dal contratto in questione e le relative responsabilità.

TAR Lazio Roma, Sez. III, 15.05.2023, n. 8925

Approfondimenti:

L’interesse patrimoniale effettivo nei contratti di avvalimento: Cons. St., Sez. V, 21.12.2021, n. 8486


Onerosità del contratto di avvalimento.

“…La giurisprudenza ha affermato il principio consolidato secondo cui nelle gare pubbliche di appalto il contratto di avvalimento deve ritenersi validamente prestato anche a titolo non oneroso ed anche se manca il corrispettivo in favore dell’ausiliario, ma a condizione che dal testo contrattuale emerga chiaramente l’interesse, direttamente o indirettamente patrimoniale, che ha guidato l’impresa ausiliaria ad assumere senza corrispettivo gli obblighi derivanti dal contratto in questione e le relative responsabilità; 

b) poiché nella fattispecie in esame nel contratto versato agli atti è indicato unicamente l’oggetto del contratto di avvalimento operativo (impianto di fusione in leghe di alluminio) senza alcuna indicazione nè del corrispettivo pattuito a favore dell’impresa ausiliaria né in alternativa la sussistenza di un interesse anche non patrimoniale di quest’ultima che ha giustificato l’impegno assunto senza corrispettivo, la censura in esame deve essere rigettata.

Pure infondata è anche l’argomentazione di parte ricorrente basata sulle indicazioni del disciplinare di gara atteso che, come si evince chiaramente, quest’ultimo prevedeva tra gli elementi essenziali del contratto di avvalimento “ il corrispettivo previsto per la messa a disposizione dei requisiti in favore del soggetto ausiliario, ovvero l’interesse – direttamente o indirettamente patrimoniale – che ha indotto l’ausiliario medesimo ad assumere senza corrispettivo gli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento” stabilendo che l’omissione dello stesso avrebbe comportato l’esclusione dalla procedura di gara.

Da rigettare è anche il profilo di doglianza prospettante la violazione del principio del soccorso istruttorio in quanto a tal fine è sufficiente richiamare il consolidato orientamento giurisprudenziale in materia, meticolosamente indicato da parte resistente, secondo il quale in presenza di una previsione chiara – quale è incontestabilmente quella del disciplinare della gara in questione – e dell’inosservanza di questa da parte di un concorrente, l’invito all’integrazione costituirebbe una palese violazione del principio della par condicio, che verrebbe vulnerato dalla rimessione in termini, per mezzo della sanatoria di una documentazione incompleta o insufficiente ad attestare il possesso del requisito di partecipazione da parte di un concorrente che non ha presentato con le modalità previste dalla lex specialis una dichiarazione o documentazione non conforme al bando…”

- La giurisprudenza ha affermato il principio consolidato secondo cui nelle gare pubbliche di appalto il contratto di avvalimento deve ritenersi validamente prestato anche a titolo non oneroso ed anche se manca il corrispettivo in favore dell’ausiliario, ma a condizione che dal testo contrattuale emerga chiaramente l’interesse, direttamente o indirettamente patrimoniale, che ha guidato l’impresa ausiliaria ad assumere senza corrispettivo gli obblighi derivanti dal contratto in questione e le relative responsabilità; 

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