Massima Sentenza

l’accordo di ristrutturazione di cui all’art. 182 bis del R.D. n. 267/1942  “non rientra tra le ipotesi di esclusione previste all’art. 80, comma 5, lett. b), del vigente d.lgs. n. 50/2016) poiché le fattispecie escludenti rappresentano, infatti, un numerus clausus in quanto, tipiche e di stretta interpretazione, non suscettibili di estensione analogica dovendosi dare esclusiva prevalenza alle espressioni letterali in esse contenute e restando preclusa ogni forma di estensione analogica diretta ad evidenziare significati impliciti, che rischierebbe di vulnerare l’affidamento dei partecipanti, la par condicio dei concorrenti e l’esigenza della più ampia partecipazione, con la conseguenza che le norme di legge …che disciplinano i requisiti soggettivi di partecipazione alle gare pubbliche devono essere interpretate nel rispetto del principio di tipicità e tassatività delle ipotesi di esclusione, che di per sé costituiscono fattispecie di restrizione della libertà di iniziativa economica tutelata dall’art. 41 della Costituzione, oltre che dal Trattato dell’Unione Europea”

Cons. St., Sez. IV, 31.05.2023, n. 5393


Divieto rinnovo appalti scaduti.

“…Con il secondo motivo l’appellante ha lamentato, in relazione alla sentenza impugnata, “error in iudicando”, nonché “violazione dell’art. 80 del d.lgs. n. 50/2016 e dell’art. 182 l. f.” per l’avvenuta presentazione da parte di … di un ricorso per l’omologazione di un accordo di ristrutturazione del debito ai sensi degli artt. 182 bis, 182 ter e 182quater l.f.; tale circostanza, gravemente incidente sull’affidabilità e solidità finanziaria dell’impresa e sul servizio da rendere alla p.a, sarebbe stata, secondo la …, erroneamente sottovalutata dal T.a.r. e, in analogia al quanto previsto in caso di concordato preventivo, avrebbe dovuto condurre all’esclusione della controinteressata dalla procedura, quantomeno per mancata presentazione della relazione di cui all’art. 186bis l.f., cosicché ogni diversa interpretazione della disciplina normativa del settore sarebbe risultata inconciliabile con il dettato costituzionale e con il principio di uguaglianza sancito dall’art. 3 della Costituzione.

13.1. Tali censure non appaiono, però, in grado di scalfire i principi di diritto enunciati dal T.a.r. che del tutto correttamente ha osservato che 

– “la sanzione espulsiva consegue alla sottoposizione a fallimento, o allo stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo dell’operatore economico ma, in base al principio della tassatività delle cause di esclusione, non è prevista in caso di omologazione di accordo di ristrutturazione del debito (né) l’espulsione dalla gara… discende dalla mancata presentazione di una relazione del professionista a corredo dell’accordo di ristrutturazione medesimo”;

– “l’accordo di ristrutturazione dei debiti e il concordato preventivo sono, pertanto, istituti distinti… regolamentati da rispettive specifiche discipline, e tanto impedisce anche l’invocata applicazione analogica dell’art. 186 bis della L.F., norma riferita al solo concordato con continuità aziendale”;

– “né fondata risulta la questione di legittimità costituzionale formulata in via gradata con la memoria di replica della Teknoservice dell’11 giugno 2022… per l’ipotizzato contrasto con l’art. 3 della Costituzione”.

13.2. Sul punto, la Sezione non può che richiamare quanto affermato anche di recente dalla propria giurisprudenza per cui l’accordo di ristrutturazione di cui all’art. 182 bis del R.D. n. 267/1942  “non rientra tra le ipotesi di esclusione previste all’art. 80, comma 5, lett. b), del vigente d.lgs. n. 50/2016) poiché le fattispecie escludenti rappresentano, infatti, un numerus clausus in quanto, tipiche e di stretta interpretazione, non suscettibili di estensione analogica dovendosi dare esclusiva prevalenza alle espressioni letterali in esse contenute e restando preclusa ogni forma di estensione analogica diretta ad evidenziare significati impliciti, che rischierebbe di vulnerare l'affidamento dei partecipanti, la par condicio dei concorrenti e l'esigenza della più ampia partecipazione, con la conseguenza che le norme di legge ...che disciplinano i requisiti soggettivi di partecipazione alle gare pubbliche devono essere interpretate nel rispetto del principio di tipicità e tassatività delle ipotesi di esclusione, che di per sé costituiscono fattispecie di restrizione della libertà di iniziativa economica tutelata dall'art. 41 della Costituzione, oltre che dal Trattato dell'Unione Europea” (Cons. Stato, sez. IV, 31 ottobre 2022 n. 9415).

13.3. La differenza fra le procedure concorsuali (e, in particolare, il concordato con continuità aziendale) e l’accordo di ristrutturazione dei debiti, il quale ultimo non compartecipa della peculiare disciplina e di tutti gli effetti giuridici scaturenti dalle procedure concorsuali (Cons. Stato, sez. V, 22 febbraio 2016 n. 700), vale poi a marcarne il differente apprezzamento da parte del d.lgs. n. 50/2016 e a rendere dunque infondate, come già ritenuto dal T.a.r. nella pronuncia appellata, le deduzioni circa l’illegittimità costituzionale dell’art. 80, comma 5, lett. b), d.lgs. n. 50/2016, per disparità di trattamento.

Articoli collegati

Kreando S.r.l.s. – PIVA 15799041007 – gare@fareappalti.itCookie PolicyPrivacy PolicySitemap