Massima Sentenza

“…Il giudizio di equivalenza sulle specifiche tecniche dei prodotti offerti in gara, dunque, risulta legato non a formalistici riscontri, ma a criteri di conformità sostanziale delle soluzioni tecniche offerte: deve in altri termini registrarsi una conformità di tipo meramente funzionale rispetto alle specifiche tecniche indicate dal bando…”

TAR Lazio Roma, Sez. III Quater, 06.05.2023, n. 9488

Approfondimenti:

E’ necessaria una dichiarazione di equivalenza del prodotto offerto? TAR Campania Napoli, Sez. V, 07.03.2022, n. 1586


Il Principio di Equivalenza permea l’intera disciplina dell’evidenza pubblica.

“…Invero, le censure che attingono il merito di tale valutazione (opinabile) sono inammissibili, perché sollecitano il giudice amministrativo ad esercitare un sindacato sostitutivo, al di fuori dei tassativi casi sanciti dall’ art. 134 c.p.a ., fatto salvo il limite della abnormità della scelta tecnica. Ne deriva che, come da consolidato indirizzo giurisprudenziale, per sconfessare il giudizio della Commissione giudicatrice non è sufficiente evidenziarne la mera non condivisibilità, dovendosi piuttosto dimostrare la palese inattendibilità e l’evidente insostenibilità del giudizio tecnico compiuto (ex multis: TAR Milano n. 494/2023).

In relazione, poi, al principio di equivalenza - anch’esso funzionale al giudizio che occupa - non può non essere rilevato che, secondo orientamento giurisprudenziale pacifico: “Il principio di equivalenza permea l'intera disciplina dell'evidenza pubblica, in quanto la possibilità di ammettere alla comparazione prodotti aventi specifiche tecniche equivalenti a quelle richieste, ai fini della selezione della migliore offerta, risponde, da un lato, ai principi costituzionali di imparzialità e buon andamento e di libertà d'iniziativa economica e, dall'altro, al principio euro-unitario di concorrenza, che vedono quale corollario il favor partecipationis alle pubbliche gare, mediante un legittimo esercizio della discrezionalità tecnica da parte dell'amministrazione alla stregua di un criterio di ragionevolezza e proporzionalità; il principio di equivalenza è, dunque, finalizzato ad evitare una irragionevole limitazione del confronto competitivo fra gli operatori economici, precludendo l'ammissibilità di offerte aventi oggetto sostanzialmente corrispondente a quello richiesto e tuttavia formalmente privo della specifica prescritta” (cfr. C. di St. n. 7558/2022). 

E’ stato ulteriormente specificato che “Il principio di equivalenza è stato recepito dal Codice dei Contratti approvato con il d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, che, all'art. 68, prevede che la Stazione appaltante non possa escludere un'offerta perché non conforme alle specifiche tecniche a cui ha fatto riferimento se il prodotto offerto non è 'aliud pro alio', incontrando il concorrente che voglia presentare un prodotto (o servizio) equivalente a quello richiesto il solo limite della 'difformità del bene rispetto a quello descritto dalla lex specialis', configurante ipotesi di aliud pro alio non rimediabile” (TAR Napoli n. 5345/2022).

Dai principi giurisprudenziali appena espressi discende che: va sanzionata con l’esclusione dalla gara la mancata offerta dei requisiti espressamente previsti dalla stazione appaltante quali requisiti minimi obbligatori; le “specifiche tecniche” variamente individuate dalla lex specialis di gara, non necessariamente coincidono con i “requisiti minimi obbligatori”, questi ultimi potendosi al più considerare come una sottospecie delle prime, ma non l’opposto; non tutte le specifiche hanno carattere “minimo” e “condizionante”, tant’è che per quelle che ne sono prive (ma solo per esse), generalmente di carattere funzionale, trova applicazione l’art. 68, d.lg. n. 50 del 2016 ed in particolare il comma 7 che prescrive che: “Quando si avvalgono della possibilità di fare riferimento alle specifiche tecniche di cui al comma 5, lettera b), le amministrazioni aggiudicatrici non possono dichiarare inammissibile o escludere un’offerta per il motivo che i lavori, le forniture o i servizi offerti non sono conformi alle specifiche tecniche alle quali hanno fatto riferimento, se nella propria offerta l’offerente dimostra, con qualsiasi mezzo appropriato, compresi i mezzi di prova di cui all’articolo 86, che le soluzioni proposte ottemperano in maniera equivalente ai requisiti definiti dalle specifiche tecniche”; per contro, per quelle specifiche aventi invece tali stringenti caratteristiche (dalle quali può altresì desumersi, per eminenti ragioni di ordine logico, il carattere di essenzialità), vale il diverso principio desumibile dall’art. 86 del D. Lgs. 50/2016, per cui va sanzionata con l’esclusione dalla gara la mancata offerta dei requisiti espressamente previsti dalla stazione appaltante quali requisiti minimi obbligatori della fornitura richiesta; in altri termini, il principio accolto nell’art. 68 cit. consente di ammettere offerte per le quali l’offerente dimostri che esse ottemperano in maniera equivalente ai requisiti definiti dalle specifiche tecniche o alle prestazioni funzionali indicate dall’amministrazione aggiudicatrice ma nel rispetto dei requisiti minimi richiesti dalla legge di gara.

Il giudizio di equivalenza sulle specifiche tecniche dei prodotti offerti in gara, dunque, risulta legato non a formalistici riscontri, ma a criteri di conformità sostanziale delle soluzioni tecniche offerte: deve in altri termini registrarsi una conformità di tipo meramente funzionale rispetto alle specifiche tecniche indicate dal bando...”

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