Massima Sentenza

“...nelle gare da aggiudicarsi secondo il criterio del prezzo più basso s’impone una valutazione stringente circa la conformità o meno del prodotto alla specifiche già predeterminate dalla lex specialis ... non essendo consentito alla Stazione Appaltante di formulare apprezzamenti sul grado di maggiore o minore qualità tecnica dell’offerta, mediante la sottoposizione dei prodotti a prove o verifiche non previste dalla lex specialis, come è avvenuto nel caso di specie...”

TAR Puglia Lecce, Sez. III, 15.09.2023, n. 1056


Non è consentito alla Stazione Appaltante formulare apprezzamenti sul grado di maggiore o minore qualità tecnica dell’offerta, mediante la sottoposizione dei prodotti a prove o verifiche non previste dalla lex specialis.

“…Ne discende che, secondo quieti principi giurisprudenziali, l’operatore economico che offre una prestazione o un prodotto privo dei requisiti minimi di carattere tecnico deve essere escluso dalla procedura di gara (Consiglio di Stato, 1 luglio 2015, n. 3275; id. 11 dicembre 2019, n. 8429). E’ stato, infatti, affermato che la difformità dell’offerta rispetto alle caratteristiche tecniche previste dal capitolato di gara per i beni da fornire può risolversi in un ‘aliud pro alio’ idoneo a giustificare, di per sé, l’esclusione dalla selezione (Consiglio di Stato, sez. V, 5 maggio 2016, n. 1818; sez. V, 5 maggio 2016, n. 1809; sez. V, 28 giugno 2011, n. 3877; sez. V n.423/2023).

Deve pure escludersi che, come previsto anche dalla lex specialis di gara de qua, la carenza dell’offerta economica e tecnica possa essere in alcun modo sanata attraverso il soccorso istruttorio, possibilità che in ordine a eventuali profili di carenza e inintelligibilità dell’offerta tecnica ed economica è strettamente presidiata e limitata dall’art. 83 comma 9 del D. Lgs. n. 50 del 2016, a tenore del quale il soccorso istruttorio è consentito solo per porre rimedio alle carenze e irregolarità delle dichiarazioni e dei documenti dei concorrenti “… con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica …”; in termini, è sufficiente richiamare il consolidato indirizzo giurisprudenziale, che afferma che il rimedio ha come finalità quella di consentire l’integrazione della documentazione già prodotta in gara, ma ritenuta dalla Stazione Appaltante incompleta o irregolare sotto un profilo formale, e non anche di consentire all’offerente di formare atti in data successiva a quella di scadenza del termine di presentazione delle offerte (Consiglio Stato, V, 22 ottobre 2018, n. 6005), e che esclude il soccorso istruttorio volto a sanare carenze strutturali dell’offerta tecnica, giacché esse “riflettono una carenza essenziale dell’offerta, tale da determinarne incertezza assoluta o indeterminatezza del suo contenuto e, come tali, non sono suscettive né di soccorso istruttorio ai sensi dell’art. 83, comma 9 del D. Lgs. n. 50 del 2016 (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 13/02/2019 n. 1030) né di un intervento suppletivo del giudice” (Consiglio di Stato, III, 19 agosto 2020, n. 5140).

Premesso quanto sopra, reputa il Collegio che la resistente Azienda Sanitaria Locale, nell'aggiudicare la fornitura quadriennale alla Società ricorrente incidentale, anziché disporre l'esclusione dell'offerta dalla medesima presentata, abbia disatteso il principio, costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui nelle gare da aggiudicarsi secondo il criterio del prezzo più basso s'impone una valutazione stringente circa la conformità o meno del prodotto alla specifiche già predeterminate dalla lex specialis (Consiglio di Stato, sez. V, 11 dicembre 2015, n. 5655), non essendo consentito alla Stazione Appaltante di formulare apprezzamenti sul grado di maggiore o minore qualità tecnica dell'offerta, mediante la sottoposizione dei prodotti a prove o verifiche non previste dalla lex specialis, come è avvenuto nel caso di specie...".

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