“…Dalla formulazione della disposizione si evince pertanto che la stazione appaltante non può vietare il subappalto in termini generali, bensì deve specificare, nella documentazione di gara, le lavorazioni oggetto del contratto, la cui esecuzione debba avvenire a cura dell’affidatario. Conseguentemente, le motivazioni da porre a fondamento di tale scelta, devono essere correlate alle prestazioni/lavorazioni, ovvero all’unica tipologia di prestazione/lavorazione oggetto del contratto…”
E’ possibile, col nuovo Codice degli appalti, prevedere il divieto di subappalto, indicandolo espressamente di gara con adeguata motivazione?
In riferimento al quesito posto, si precisa che la disciplina sul subappalto posta dall'art. 119, comma 2, del 3 ripropone esattamente le stesse regole di cui al Codice previgente come modificato dalla 2021 per quanto attiene ai presupposti in presenza dei quali la stazione appaltante può indicare nei documenti di gara, previa adeguata motivazione nella decisione a contrarre, le prestazioni o ggetto del contratto da eseguire a cura dell'aggiudicatario. Nella fattispecie, in base alla l citato art. 119, comma 2, D.Lgs. 36/2023 "Nel rispetto dei principi di cui agli articoli 1, 2 e 3, uata motivazione nella decisione di contrarre, le stazioni appaltanti, eventualmente del parere delle Prefetture competenti, indicano nei documenti di gara le prestazioni o oggetto del contratto da eseguire a cura dell'aggiudicatario in ragione delle specifiche he dell'appalto, ivi comprese quelle di cui all'articolo 104, comma 11, in ragione dell'esigenza e, tenuto conto della natura o della complessità delle prestazioni o delle lavorazioni da I controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro o di garantire una più ela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori ovvero di prevenire il filtrazioni criminali. Si prescinde da tale ultima valutazione quando i subappaltatori siano elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori di cui al comma 52 dell'articolo 1 6 novembre 2012, n. 190, oppure nell'anagrafe antimafia degli esecutori istituita dall'articolo reto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 29". Dalla formulazione della disposizione si evince pertanto che la stazione appaltante non può vietare il subappalto in termini generali, bensì deve specificare, nella documentazione di gara, le lavorazioni oggetto del contratto, la cui esecuzione debba avvenire a cura dell'affidatario. Conseguentemente, le motivazioni da porre a fondamento di tale scelta, devono essere correlate alle prestazioni/lavorazioni, ovvero all'unica tipologia di prestazione/lavorazione oggetto del contratto..."