Massima Sentenza
“…apparendo rilevante, in senso contrario, la circostanza che i servizi analoghi dichiarati dalla concorrente siano ancora in corso di esecuzione e che, quindi, essa non sia in grado, allo stato, di produrre i certificati di regolare esecuzione degli stessi. …La legge di gara, d’altra parte, non richiedeva la produzione dei certificati di regolare esecuzione dei servizi analoghi allegati dai concorrenti; né, sotto questo profilo, può essere attribuita un’enfasi eccessiva all’uso del participio “svolti” utilizzato dalla legge di gara con riferimento agli eventuali servizi analoghi dichiarati dai concorrenti, assumendo che intendesse riferirsi soltanto ai servizi “già ultimati” dal concorrente prima dell’indizione della procedura; una tale interpretazione, infatti, sarebbe irragionevolmente restrittiva della concorrenza in quanto sproporzionata rispetto alle esigenze sottese alla previsione del requisito in parola, il quale era diretto a selezionare soltanto imprese che avessero già maturato adeguata esperienza nello specifico settore in epoca relativamente recente e dessero, pertanto, adeguata garanzia di corretta esecuzione del servizio di interesse; e ciò a prescindere dalla circostanza che gli stessi fossero già stati ultimati o fossero ancora in corso di esecuzione alla data di indizione della gara qui in esame…”
“…Con il secondo motivo aggiunto, la parte ricorrente ha dedotto vizi di violazione degli artt. 86, comma 5 e 83 comma 6 del d.lgs. 50/2016, oltre che dei generali principi di trasparenza e buon andamento della P.A., nonché vizi di eccesso di potere per carenza di istruttoria e di motivazione e per ingiustizia manifesta: secondo la parte ricorrente, la società … avrebbe dovuto essere esclusa dalla gara per non aver comprovato di avere svolto e di avere già ultimato servizi analoghi a quello oggetto di gara nel triennio antecedente l’indizione della procedura, come richiesto al punto 1 della determina di indizione; gli unici due servizi analoghi dichiarati in gara da … (il primo con durata dal 1° ottobre 2021 al 31 dicembre 2024; il secondo dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2025), sarebbero ancora in corso di esecuzione, sicchè la concorrente non sarebbe in condizione di comprovare l’avvenuta ultimazione di tali servizi attraverso la produzione dei certificati di corretta esecuzione rilasciati dagli enti committenti, e quindi di dimostrare, in definitiva, la propria affidabilità tecnico-professionale.
Anche tale censura, osserva il Collegio, non può essere condivisa.
2.1. L’art. 7 dell’Avviso esplorativo prevedeva l’obbligo dei concorrenti di caricare nel campo “Documentazione offerta”, tra l’altro, una “Autocertificazione dell’esecuzione di Servizi analoghi svolti (nel triennio antecedente la data di pubblicazione del presente avviso) per Aziende Socio Sanitarie Territoriali, Aziende Ospedaliere o strutture sanitarie (es. RSA, ecc.).
2.2. Il requisito era chiaramente rivolto ad accertare il possesso da parte del concorrente della capacità tecnico-professionale e dell’organizzazione aziendale necessarie alla esecuzione dell’appalto oggetto di gara, in quanto maturata nell’esecuzione di servizi aventi analoghe caratteristiche e dimensioni.
2.3. La società … ha autocertificato in gara due servizi analoghi assunti nel triennio antecedente l’indizione della procedura e ancora in corso di svolgimento: l’uno relativo alla “gestione rifiuti pericolosi e non a rischio infettivo e chimico” affidatole da … per il periodo dal 1° ottobre 2021 al 31 dicembre 2014, per un importo annuo complessivo di € 600.000,00; l’altro avente ad oggetto il “servizio di raccolta trasporto e smaltimento rifiuti sanitari e speciali” commissionatole da … per il periodo dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2015, per un compenso a misura in base al quantitativo smaltito.
2.4. Ritiene il Collegio che la predetta autocertificazione sia idonea a comprovare il possesso del requisito richiesto dalla stazione appaltante, non apparendo rilevante, in senso contrario, la circostanza che i servizi analoghi dichiarati dalla concorrente siano ancora in corso di esecuzione e che, quindi, essa non sia in grado, allo stato, di produrre i certificati di regolare esecuzione degli stessi.
2.5. La ricorrente sta attualmente gestendo – da più di due anni nel primo caso, e da diversi mesi nel secondo – due servizi certamente analoghi a quello oggetto della gara qui in esame (la circostanza non è contestata), assunti nel triennio antecedente l’indizione della procedura di gara e per un importo che, nel caso del contratto Multimedica, ammonta per ciascuna annualità a circa il triplo dell’importo complessivo oggetto della gara bandita dall’Amministrazione resistente: il che attesta, secondo il Collegio, il possesso di una capacità tecnica e professionale nello specifico settore e di un’organizzazione aziendale palesemente adeguate e proporzionate alla specifica commessa di cui si discute.
2.6. La legge di gara, d’altra parte, non richiedeva la produzione dei certificati di regolare esecuzione dei servizi analoghi allegati dai concorrenti; né, sotto questo profilo, può essere attribuita un’enfasi eccessiva all’uso del participio “svolti” utilizzato dalla legge di gara con riferimento agli eventuali servizi analoghi dichiarati dai concorrenti, assumendo che intendesse riferirsi soltanto ai servizi “già ultimati” dal concorrente prima dell’indizione della procedura; una tale interpretazione, infatti, sarebbe irragionevolmente restrittiva della concorrenza in quanto sproporzionata rispetto alle esigenze sottese alla previsione del requisito in parola, il quale era diretto a selezionare soltanto imprese che avessero già maturato adeguata esperienza nello specifico settore in epoca relativamente recente e dessero, pertanto, adeguata garanzia di corretta esecuzione del servizio di interesse; e ciò a prescindere dalla circostanza che gli stessi fossero già stati ultimati o fossero ancora in corso di esecuzione alla data di indizione della gara qui in esame..."