Massima Sentenza

“..In merito alla distinzione tra requisiti di partecipazione e requisiti di esecuzione, la giurisprudenza colloca tra i secondi gli “elementi caratterizzanti la fase esecutiva del servizio” (cfr., oltre a Cons. Stato, sez. V, 18 dicembre 2017, n. 5929, anche Cons. Stato, sez. V, 17 luglio 2018, n. 4390; sez. V, 24 maggio 2017, n. 2443; sez. V, 8 marzo 2017, n. 1094;sez. V, 2 ottobre 2014, n. 4907), vale a dire i “mezzi (strumenti, beni ed attrezzature) necessari all’esecuzione della prestazione promessa alla stazione appaltante” (Cons. Stato, sez. V, 18 dicembre 2020, n. 8159), così distinguendoli dai primi, che sono invece necessari per accedere alla procedura di gara, in quanto requisiti generali di moralità (ex art. 80 d.lgs. n. 50 del 2016) e requisiti speciali attinenti ai criteri di selezione (ex. art. 83 d.lgs. n. 50 del 2016).  Non essendo ovviamente in discussione che il possesso dei requisiti di partecipazione sia richiesto al concorrente sin dal momento della presentazione dell’offerta, merita evidenziare che i requisiti di esecuzione sono, di regola, condizioni per la stipulazione del contratto di appalto. In ogni caso la regolazione dei requisiti di esecuzione va rinvenuta nella lex specialis...”

TAR Puglia Lecce, Sez. III, 17.01.2023, n. 60


La differenza tra requisiti di partecipazione e esecuzione va rinvenuta nella lex specialis.

“…Ed invero, ai fini della risoluzione della presente questione, occorre far riferimento alla distinzione tra requisiti di “partecipazione” (“stricto sensu”), obbligatori (notoriamente) già al momento della presentazione della domanda, e requisiti di “esecuzione”, rilevanti invece (unicamente) nella fase (successiva) di esecuzione del contratto. 

Sul punto, il Consiglio di Stato ha precisato che “In merito alla distinzione tra requisiti di partecipazione e requisiti di esecuzione, la giurisprudenza colloca tra i secondi gli “elementi caratterizzanti la fase esecutiva del servizio” (cfr., oltre a Cons. Stato, sez. V, 18 dicembre 2017, n. 5929, anche Cons. Stato, sez. V, 17 luglio 2018, n. 4390; sez. V, 24 maggio 2017, n. 2443; sez. V, 8 marzo 2017, n. 1094;sez. V, 2 ottobre 2014, n. 4907), vale a dire i “mezzi (strumenti, beni ed attrezzature) necessari all'esecuzione della prestazione promessa alla stazione appaltante” (Cons. Stato, sez. V, 18 dicembre 2020, n. 8159), così distinguendoli dai primi, che sono invece necessari per accedere alla procedura di gara, in quanto requisiti generali di moralità (ex art. 80 d.lgs. n. 50 del 2016) e requisiti speciali attinenti ai criteri di selezione (ex. art. 83 d.lgs. n. 50 del 2016). 

Non essendo ovviamente in discussione che il possesso dei requisiti di partecipazione sia richiesto al concorrente sin dal momento della presentazione dell'offerta, merita evidenziare che i requisiti di esecuzione sono, di regola, condizioni per la stipulazione del contratto di appalto. In ogni caso la regolazione dei requisiti di esecuzione va rinvenuta nella lex specialis  (vedi: Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza del 7 marzo 2022, n. 1617).

Tanto premesso, ritiene il Collegio che il requisito in questione di cui alla lettera b) del punto 2 dell’Avviso di indizione della gara, deve essere interpretato (a ben vedere) alla stregua di un requisito di esecuzione. 

Sorregge tale convincimento (in primo luogo, sul piano testuale) la circostanza per la quale nella citata lettera b) del punto 2 dell’Avviso di indizione gara venga utilizzata la dizione “dovranno essere in possesso delle seguenti certificazioni”, a differenza invece di quanto previsto - a pena di esclusione - al punto a), ove invece è stabilito che “negli anni 2020 2021 e 2022, gli operatori economico devono aver svolto - in proprio o per conto terzi committenti - almeno uno dei seguenti servizi oggetto dell’affidamento”, così implicando che le certificazioni di gestione ambientale di che trattasi potevano essere acquisite dai concorrenti anche successivamente, a differenza, invece, dei secondi, obbligatori ai fini della partecipazione alla gara. 

Peraltro, che si tratti di un requisito di “esecuzione” è confermato dal fatto che la stessa S.A. abbia predisposto un modello di presentazione della domanda, nel quale le predette certificazioni di gestione ambientale potevano anche essere non immediatamente esistenti, poiché “in attesa di rilascio” (“tout court”), non essendo, di converso, condivisibile l’interpretazione della parte ricorrente, secondo cui le stesse dovevano essere intese come certificazioni “in fase di rinnovo” o, comunque, “in corso il rilascio”, ciò non potendosi desumere dal dato testuale della previsione di gara e del predetto modello allegato. 

Ferma restando l’inutilizzabilità della iniziale certificazione UNI EN ISO 9001:2015 riconducibile al diverso soggetto … (per attività inconferenti rispetto all’oggetto del contratto), osserva il Collegio come, in ogni caso, le censure di cui sopra siano infondate, in quanto la S.A. ha, successivamente, accertato in capo alla Società Consortile aggiudicataria l’effettivo possesso delle due certificazioni di gestione ambientale in questione (conseguite rispettivamente in data 5.5.2023 e 11.7.2023), da qualificarsi come meri requisiti di “esecuzione” per il possesso dei quali – peraltro – la lex specialis con contempla una data antecedente a quella di (concreta) esecuzione della prestazione contrattuale de qua…”

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