Massima Sentenza

“…Il Comune non ha riscontrato le istanze di adeguamento dei prezzi con un provvedimento espresso come sarebbe stato necessario dovendosi configurare, in capo alla ricorrente, una legittima pretesa alla risposta, derivante dalla sua qualità di appaltatrice, e, in capo al Comune, il corrispondente obbligo di riscontro quale appaltatoreNe consegue la sussistenza ex art. 133 c.p.a. della giurisdizione del giudice adito in ragione della supremazia che caratterizza la posizione della stazione appaltante nell’ambito del procedimento di revisione dei prezzi di cui agli artt. 115 d. lgs. n. 163/06 e 6 l. n. 537/93 ed, oggi, di cui all’art. 26 d.l. n. 50/22 e della conseguente natura di interesse legittimo riconoscibile alla pretesa dell’appaltatore (per la giurisdizione del giudice amministrativo in tali fattispecie, da ultimo Cass. SS.UU. n. 3935/22, Cons. Stato n. 1069/24, TAR Campania – Napoli n. 5058/23, TAR Lazio – Roma n. 16876/22)°...”

TAR Lazio Roma, Sez. II Bis, 11.04.2024, n. 7134


Sussiste l’obbligo per l’Ente appaltante di riscontrare le istanze di revisione dei prezzi.

La … s.r.l. agisce per l’annullamento del silenzio tenuto dal Comune di … in relazione alle istanze presentate in date 03/08/23 e 22/11/23, con cui la ricorrente ha chiesto l’adeguamento dei prezzi ai sensi dell’art. 26 d. lgs. n. 50/22, per l’accertamento dell’obbligo del Comune di provvedere e per la condanna dell’ente ad adottare un provvedimento espresso in relazione alle predette istanze riconoscendo alla ricorrente, nell’ambito dell’appalto, i maggiori importi derivanti dall’applicazione dei prezziari aggiornati annualmente ai sensi dell’art. 23 comma 16 d. lgs. n. 50/16.

Dagli atti emerge che le istanze di adeguamento dei prezzi sono state dalla ricorrente presentate in relazione al contratto di appalto, conseguente alla determina n. 141 del 09/09/22, con cui il Comune di Zagarolo ha affidato alla … i lavori di messa in sicurezza ed efficientamento energetico del plesso scolastico ivi indicato.

Il Comune non ha riscontrato le istanze di adeguamento dei prezzi con un provvedimento espresso come sarebbe stato necessario dovendosi configurare, in capo alla ricorrente, una legittima pretesa alla risposta, derivante dalla sua qualità di appaltatrice, e, in capo al Comune, il corrispondente obbligo di riscontro quale appaltatore.

Con riferimento specifico alla natura della posizione giuridica azionata dalla ricorrente e alla sussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo, il Tribunale rileva che l’art. 133 comma 1 lettera e.2) c.p.a. devolve alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie “relative alla clausola di revisione del prezzo e al relativo provvedimento applicativo nei contratti ad esecuzione continuata o periodica, nell’ipotesi di cui all’articolo 115 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonché quelle relative ai provvedimenti applicativi dell’adeguamento dei prezzi ai sensi dell’articolo 133, commi 3 e 4, dello stesso decreto”.

Ne consegue la sussistenza ex art. 133 c.p.a. della giurisdizione del giudice adito in ragione della supremazia che caratterizza la posizione della stazione appaltante nell’ambito del procedimento di revisione dei prezzi di cui agli artt. 115 d. lgs. n. 163/06 e 6 l. n. 537/93 ed, oggi, di cui all’art. 26 d.l. n. 50/22 e della conseguente natura di interesse legittimo riconoscibile alla pretesa dell’appaltatore (per la giurisdizione del giudice amministrativo in tali fattispecie, da ultimo Cass. SS.UU. n. 3935/22, Cons. Stato n. 1069/24, TAR Campania - Napoli n. 5058/23, TAR Lazio – Roma n. 16876/22).

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