Massima Sentenza

“…l’irrilevanza dello ius superveniens e il necessario rispetto del principio del tempus regit actum si estende anche alla fase esecutiva dell’affidamento (si veda il principio chiaramente enunciato nella sentenza del Consiglio di Stato n. 1318/2020, che muove dall’analisi delle disposizioni contenute negli artt. 213 e 216 del d.lgs. 50/2016, confermando l’inscindibilità tra fase di affidamento e fase di esecuzione ai fini dell’individuazione del quadro regolatorio applicabile e nello stesso senso anche Consiglio di Stato, Ad. Plen. 9/11 e sez. V, 31 luglio 2019, n. 5436, 25 marzo 2021, n. 2521, 07 giugno 2016, n. 2433, 12 maggio 2017, n. 2222,).Dallo stretto intreccio tra fase pubblicistica e fase di esecuzione di un contratto pubblico deriva che non si possa suddividere un procedimento unitario in diversi sub-procedimenti – sulla base del quadro normativo vigente al momento dell’avvio di ogni fase – altrimenti verificandosi la parcellizzazione della disciplina applicabile ad una sequenza di eventi che, invece, sono destinati a raggiungere un unico e complessivo risultato consistente nella realizzazione dell’intervento…”

TAR Lazio Roma, Sez. I Quater, 05.11.2024, n.19503


L’irrilevanza dello ius superveniens e il necessario rispetto del principio del tempus regit actum si estende anche alla fase esecutiva dell’affidamento.

“…3.2. Ciò posto, l’espresso richiamo all’art. 213, co. 10, d.lgs. n. 50/16, contenuto nell’art. 222, d.lg.s n. 36/23, consente di concludere per l’integrale operatività fino alla fine dell’anno precedente di tutta la disciplina relativa alla gestione del Casellario informatico ex all’art. 213, co. 10, d.lgs. n. 50/2016, compresa quella delle annotazioni, con evidente intento del legislatore di continuare a dare intera applicazione, in via transitoria, della disciplina sopra riportata per lo meno sino al 31 dicembre 2023.

3.3. Depone per l’applicabilità, in via transitoria, della disciplina contenuta nell’art. 213, co. 10, d.lgs. n. 50/2016 – e, quindi, anche per l’applicazione del Regolamento approvato con Delibera Anac 861 del 2 ottobre 2019, modificata il 29 luglio 2020 nei termini di seguito meglio esplicitati al par. sub 5 – anche l’art. 226, d.lgs. n. 36/23.

3.3.1. La norma in esame, contenuta anch’essa nel libro V, parte III intitolata “Disposizioni transitorie, di coordinamento e abrogazioni” stabilisce: “le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016 continuano ad applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso. A tal fine, per procedimenti in corso si intendono: a) le procedure e i contratti per i quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia;

3.3.2. La norma – che esprime il principio del tempus regit actum nell’ambito delle procedure ad evidenza pubblica – ricalca, in parte, la dizione contenuta nelle previgenti disposizioni transitorie del d.lgs. n. 50/16 (si veda, in particolare, l’art. 216, d.lgs. n. 50/16 che disponeva “Fatto salvo quanto previsto nel presente articolo ovvero nelle singole disposizioni di cui al presente codice, lo stesso si applica alle procedure e ai contratti per i quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano pubblicati successivamente alla data della sua entrata in vigore nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o di avvisi, alle procedure e ai contratti in relazione ai quali, alla data di entrata in vigore del presente codice, non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte”).

3.3.3. In questo senso, è consolidato l’orientamento giurisprudenziale secondo cui l’irrilevanza dello ius superveniens e il necessario rispetto del principio del tempus regit actum si estende anche alla fase esecutiva dell’affidamento (si veda il principio chiaramente enunciato nella sentenza del Consiglio di Stato n. 1318/2020, che muove dall'analisi delle disposizioni contenute negli artt. 213 e 216 del d.lgs. 50/2016, confermando l'inscindibilità tra fase di affidamento e fase di esecuzione ai fini dell'individuazione del quadro regolatorio applicabile e nello stesso senso anche Consiglio di Stato, Ad. Plen. 9/11 e sez. V, 31 luglio 2019, n. 5436, 25 marzo 2021, n. 2521, 07 giugno 2016, n. 2433, 12 maggio 2017, n. 2222,).

Dallo stretto intreccio tra fase pubblicistica e fase di esecuzione di un contratto pubblico deriva che non si possa suddividere un procedimento unitario in diversi sub-procedimenti - sulla base del quadro normativo vigente al momento dell'avvio di ogni fase - altrimenti verificandosi la parcellizzazione della disciplina applicabile ad una sequenza di eventi che, invece, sono destinati a raggiungere un unico e complessivo risultato consistente nella realizzazione dell'intervento
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