Massima Sentenza
“...la qualità di amministratore di fatto, per la quale occorrono “elementi sintomatici dell’inserimento organico del soggetto con funzione direttiva in qualsiasi fase della sequenza organizzativa, produttiva o commerciale dell’attività della società, quali i rapporti con i dipendenti, i fornitori o i clienti ovvero in qualunque settore gestionale di detta attività, sia esso aziendale, produttivo, amministrativo, contrattuale o disciplinare” (cfr. Cassazione penale, Sez. V, 26 ottobre 2023, n. 4816)…”
“..Occorre osservare, inoltre, che con riguardo a -OMISSIS-, dalla sentenza di proscioglimento del legale rappresentante, veniva constatata la tenuta dei contatti per conto della -OMISSIS- S.r.l. specie nell’intrattenimento dei rapporti con gli altri coimputati del procedimento penale.
È dato leggere, infatti, che lo stesso influiva “sul regolare svolgimento della procedura ed evidenza pubblica, mediante collusione consistita nell’accordarsi tra loro sulle ditte che sarebbero state invitate a partecipare alla gara, sui contenuti delle offerte allegate alle domande di partecipazione ed in particolare sui ribassi da offrire, predeterminando, prima dello svolgimento della gara, che quello più basso sarebbe stato presentato dalla -OMISSIS- SRL con conseguente aggiudicazione dei lavori”.
Le attività evidenziate sono del tutte idonee a ritenere verosimile in capo al socio in questione la qualità di amministratore di fatto, per la quale occorrono “elementi sintomatici dell’inserimento organico del soggetto con funzione direttiva in qualsiasi fase della sequenza organizzativa, produttiva o commerciale dell’attività della società, quali i rapporti con i dipendenti, i fornitori o i clienti ovvero in qualunque settore gestionale di detta attività, sia esso aziendale, produttivo, amministrativo, contrattuale o disciplinare” (cfr. Cassazione penale, Sez. V, 26 ottobre 2023, n. 4816); tale fattispecie si rivela del tutto confacente con le attività poste in essere dall’altro socio, il quale si accordava con terzi sui contenuti delle offerte che avrebbe dovuto presentare la -OMISSIS- S.r.l., nonché sui ribassi da offrire, attività tipiche di un ruolo pienamente gestorio..."