Massima Sentenza

…la possibilità dell’incremento del quinto solamente ai lavori e non anche a servizi e forniture (“La qualificazione in una categoria abilita l’impresa a partecipare alle gare e ad eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto”): in questi termini, la diversa disciplina tra lavori e servizi (nella specie, di progettazione) trova conferma proprio nella diversa formulazione della disposizione regolamentare, laddove se nel primo comma (che detta la regola della qualificazione in base alla classifica effettivamente posseduta) viene espressamente prevista la “progettazione” (“Le imprese sono qualificate per categorie di opere generali, per categorie di opere specializzate, nonché per prestazioni di sola costruzione, e per prestazioni di progettazione e costruzione, e classificate, nell’ambito delle categorie loro attribuite, secondo gli importi di cui al comma 4”), nel secondo (che prevede invece l’incremento convenzionale della classifica) significativamente la stessa non viene più menzionata (facendosi riferimento espresso ai soli lavori). In sintesi, è proprio l’interpretazione sistematica dei due commi a dimostrare che l’incremento convenzionale trova applicazione solo per i lavori e non anche per la progettazione, in quanto – una volta fissata dal legislatore la regola generale (nel primo comma) della qualificazione in base alla (esatta) classifica posseduta, la previsione di un regime derogatorio nel secondo – id est, l’incremento automatico del 20% – non può che riferirsi, in ragione del suo carattere eccezionale, ai soli casi ivi espressamente contemplati, ossia i “lavori”...”

Cons. St., Sez. V, 14.02.2024, n. 1496


La possibilità dell’incremento del quinto solamente ai lavori e non anche a servizi e forniture.

 “…Secondo il primo giudice, la possibilità di avvalersi dell’incremento previsto dal secondo comma dell’art. 61 varrebbe per tutte le prestazioni previste dal primo comma della medesima norma, sul presupposto che le “espressioni utilizzate in modo disgiuntivo” nel secondo comma sarebbero tali “nella loro ampiezza” da “sembrare” dover riferire il beneficio dell’aumento del 20% non solo ai lavori, ma “indistintamente a tutte le lavorazioni menzionate al comma 1, e quindi anche a quelle aventi ad oggetto la progettazione”.

Tale interpretazione è però contraddetta dal dato testuale della norma, che riferisce la possibilità dell’incremento del quinto solamente ai lavori e non anche a servizi e forniture (“La qualificazione in una categoria abilita l'impresa a partecipare alle gare e ad eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto”): in questi termini, la diversa disciplina tra lavori e servizi (nella specie, di progettazione) trova conferma proprio nella diversa formulazione della disposizione regolamentare, laddove se nel primo comma (che detta la regola della qualificazione in base alla classifica effettivamente posseduta) viene espressamente prevista la “progettazione” (“Le imprese sono qualificate per categorie di opere generali, per categorie di opere specializzate, nonché per prestazioni di sola costruzione, e per prestazioni di progettazione e costruzione, e classificate, nell'ambito delle categorie loro attribuite, secondo gli importi di cui al comma 4”), nel secondo (che prevede invece l’incremento convenzionale della classifica) significativamente la stessa non viene più menzionata (facendosi riferimento espresso ai soli lavori).

In sintesi, è proprio l’interpretazione sistematica dei due commi a dimostrare che l’incremento convenzionale trova applicazione solo per i lavori e non anche per la progettazione, in quanto – una volta fissata dal legislatore la regola generale (nel primo comma) della qualificazione in base alla (esatta) classifica posseduta, la previsione di un regime derogatorio nel secondo – id est, l’incremento automatico del 20% – non può che riferirsi, in ragione del suo carattere eccezionale, ai soli casi ivi espressamente contemplati, ossia i “lavori”.

Inoltre, la previsione in commento si riferisce testualmente alla qualificazione “in una categoria”, e le categorie sono quelle di cui all’allegato A, ossia le OG e le OS, che si riferiscono ai soli lavori.

Invero, dall’eccezionalità del regime derogatorio necessariamente discende che, ove il legislatore avesse inteso estendere l’incremento convenzionale anche ai servizi di progettazione, avrebbe dovuto prevederlo espressamente.

Né tale differenza di regime può dirsi, all’evidenza, immotivata o abnorme, ben potendosi spiegare con la maggior tecnicità e specializzazione dei secondi, che per loro natura presuppongono precisi riscontri di carattere professionale, in sé non coerenti con automatismi quali quello dell’incremento di cui trattasi…”

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