Sull’escussione della cauzione provvisoria prestata dagli operatori economici che partecipino ad una gara pubblica: rimessione alla Corte cost. della questione sull’ambito temporale di applicazione della disciplina più favorevole sopravvenuta
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V, 26/4/2021 N. 3299
E’ rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 93, c. 6, che disciplina la cauzione provvisoria prestata dagli operatori economici che partecipino ad una gara, nel combinato disposto con l’art. 216, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, per contrasto con gli artt. 3 e 117, c. 1, Cost., che precludono l’applicabilità della disciplina sanzionatoria più favorevole sopravvenuta, introdotta dal nuovo Codice dei contratti (d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50), rispetto alla disciplina previgente che prevede l’escussione della cauzione provvisoria solo a valle dell’aggiudicazione (definitiva) e, dunque, solo nei confronti dell’aggiudicatario di una procedura ad evidenza pubblica, in quanto già in vigore al momento dell’adozione del provvedimento di escussione della garanzia provvisoria.