LA QUALIFICAZIONE NELLA CATEGORIA SCORPORABILE MEDIANTE IL POSSESSO DELLA CATEGORIA PREVALENTE IN MISURA PARI ALL’IMPORTO TOTALE DEI LAVORI E CON OBBLIGO DI SUBAPPALTO A IMPRESA QUALIFICATA IN CASO DI CATEGORIE A QUALIFICAZIONE OBBLIGATORIA

Tar Toscana, Sez. I, 20.05.2021, n.752 

E’ pacifico che la qualifica OG 11 non sia la categoria prevalente dell’appalto ma costituisca, invece, categoria scorporabile. E’ altresì indiscusso che la … possegga la qualifica nella categoria principale OG2.

Tanto premesso alla fattispecie in esame – non essendo la categoria OG11 inclusa fra le eccezioni previste nella lettera b) – risulta de plano applicabile l’art. 12 comma 2 lett. a) del Decreto Legge del 28/03/2014 – n. 47 a mente del quale l’affidatario, in possesso della qualificazione nella categoria di opere generali ovvero nella categoria di opere specializzate indicate nel bando di gara o nell’avviso di gara o nella lettera di invito come categoria prevalente può, fatto salvo quanto previsto alla lettera b), eseguire direttamente tutte le lavorazioni di cui si compone l’opera o il lavoro, anche se non è in possesso delle relative qualificazioni, oppure subappaltare dette lavorazioni specializzate esclusivamente ad imprese in possesso delle relative qualificazioni.

La ricorrente sostiene che la necessità di qualifica in OG11 deriverebbe dalla lex specialis, ma tale tesi non tiene conto del principio di eterointegrazione della stessa con le previsioni di rango legislativo costantemente applicato dalla giurisprudenza oltre che del principio della tassatività della cause di esclusione che renderebbe nulla una eventuale clausola che sanzionasse con la espulsione il mancato possesso di un requisito non previsto dalla legge (Consiglio di Stato sez. V, 04/05/2020, n.2785).

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