La lettera della legge – art. 80, quarto comma del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 – e il principio del favor admissionis inducono ad una lettura del dato normativo che qualifichi l’impegno vincolante del concorrente al pagamento non necessariamente in termini di accordo bilaterale, ben potendo assumere pari efficacia anche una promessa unilaterale, per cui la proposta di transazione depositata in sede di concordato preventivo dalla società ricorrente, presenta rispetto all’interlocutore pubblico un’adeguata connotazione di serietà dell’impegno a pagare il debito. L’art. 80, infatti, richiede la totale estinzione del debito.
TAR Lazio Roma, Sez. III Quater, 10.10.2022, n. 12818
L’art. 80 comma 4 D.Lgs. 50/2016 prevede che: “Un operatore economico è escluso dalla partecipazione a una procedura d’appalto se ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all’importo di cui all’articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui al all’articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015, ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale. Un operatore economico può essere escluso dalla partecipazione a una procedura d’appalto se la stazione appaltante è a conoscenza e può adeguatamente dimostrare che lo stesso ha commesso gravi violazioni non definitivamente accertate agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse o contributi previdenziali. Per gravi violazioni non definitivamente accertate in materia contributiva e previdenziale s’intendono quelle di cui al quarto periodo. Costituiscono gravi violazioni non definitivamente accertate in materia fiscale quelle stabilite da un apposito decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e previo parere del Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al presente periodo, recante limiti e condizioni per l’operatività della causa di esclusione relativa a violazioni non definitivamente accertate che, in ogni caso, devono essere correlate al valore dell’appalto e comunque di importo non inferiore a 35.000 euro. Il presente comma non si applica quando l’operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, ovvero quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l’estinzione, il pagamento o l’impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande”…
…Pertanto, aderendo all’insegnamento del Consiglio di Stato, ritiene il Collegio che la lettera della legge – art. 80, quarto comma del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 – e il principio del favor admissionis inducono ad una lettura del dato normativo che qualifichi l’impegno vincolante del concorrente al pagamento non necessariamente in termini di accordo bilaterale, ben potendo assumere pari efficacia anche una promessa unilaterale, per cui la proposta di transazione depositata in sede di concordato preventivo dalla società ricorrente, presenta rispetto all’interlocutore pubblico un’adeguata connotazione di serietà dell’impegno a pagare il debito.
Invero, nel caso in esame l’impresa ha formalizzato il suo impegno sia con Inps che con Agenzia delle Entrate sin dal primo luglio 2021 (dunque prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte che era il 18 ottobre 2021) e così facendo si è autovincolata da quella data, senza che possa darsi rilievo alla circostanza che l’Agenzia delle Entrate l’abbia accettata solamente in data primo febbraio 2022 (e quindi successivamente alla scadenza del termine della presentazione delle offerte).
4. Tuttavia – in disparte la circostanza che la società concorrente aveva inizialmente dichiarato nel Documento di Gara Unico Europeo (all. 2, pag. 9) che non vi erano problematiche relative al pagamento di imposte e contributi previdenziali, omettendo di riferire di aver presentato domanda di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell’art. 182 ter della legge fallimentare all’Inps e all’Agenzia delle Entrate – dirimente nella fattispecie in esame è la circostanza che la proposta fatta dalla ricorrente all’Agenzia delle Entrate prevede l’estinzione dell’80% del debito e non il totale dello stesso.
L’art. 80, infatti, richiede la totale estinzione del debito che, nel caso di specie, non si realizza con la proposta dell’impresa.
Sul punto, il TAR Napoli con la decisione n. 6386/2018, ha rilevato che: “è acquisito processualmente che al momento della scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione alla gara non vi era un impegno vincolante della società ricorrente a pagare tutto il debito tributario effettivamente esistente, così come sarebbe stato necessario per l’inoperatività della causa di esclusione … solo ove vi fosse stata una tempestiva transazione fiscale tra le parti o, comunque, una riduzione del debito tributario riconosciuta dall’autorità fiscale sarebbe stato possibile ritenere vincolante l’impegno del concorrente a pagare tale minor importo al fine di conseguire il predicato requisito di partecipazione”…”