CORRETTA PROGRAMMAZIONE DEL FABBISOGNO E ILLEGITTIMO FRAZIONAMENTO
Cons. St., Sez. III, 21.05.2021, n. 3974
Nel caso di specie le ragioni del frazionamento emergono dalla nota prot. n. 4998 del 26.2.2020 della Direzione strategica dell’Azienda sanitaria, ma esse non sono, ad avviso del Collegio, tali da costituire una valida giustificazione.
9.2. Come correttamente evidenziato dall’appellante, infatti, l’ASL non ha compiuto una specifica ricognizione delle proprie esigenze di acquisto, e ha deciso il frazionamento a prescindere dalle stesse, sulla base di valutazioni attinenti all’autonomia tecnico gestionale ed economico finanziaria dei Distretti e alla necessità di una gara “ponte” nelle more di una procedura di gara aziendale.
9.3. In realtà, così facendo, ha frazionato la procedura su base locale, correlandola alle esigenze d’acquisto note ai singoli distretti, omettendo di procedere ad una attività di ricognizione del fabbisogno, invero semplice da effettuare sol che si fosse provveduto alla mera sommatoria dei dati provenienti dai distretti.
9.4. Il risultato è stato il frazionamento del fabbisogno aziendale, non solo su base locale, ma anche su base temporale, posto che si è consentito l’utilizzo di una serie parallela di procedure di affidamento diretto (come spiegato dal TAR la previa consultazione e la competizione sul prezzo delle imprese invitate è solo il frutto di un autovincolo del distretti), nell’ambito del territorio dell’Azienda sanitaria, per importi “estensibili” sino a 40.000 euro, teoricamente replicabili una volta che il fabbisogno torna a riquotarsi in sede locale.
9.5. E’ evidente che un siffatto modus procedendi scardina il principio di corretta programmazione del fabbisogno a livello aziendale, e di fatto vanifica l’utilizzo di strumenti e procedure contrattuali coniate dal codice dei contratti pubblici quali, ad es., l’accordo quadro di cui all’art. 54; comunque eludendo, in assenza di ragioni oggettive, l’applicazione di procedure di evidenza pubblica maggiormente strutturate e garantiste, che invece si applicherebbero ove l’acquisto fosse centralizzato in capo all’Azienda sanitaria.
10. Il Collegio non disconosce l’orientamento fornito dalla Sezione con decisione 3566/2020, avente anch’essa a oggetto la fornitura di apparecchi acustici. In quel caso però trattavasi di una gara “ponte” bandita dall’ASL (non dai singoli distretti) – nelle more della definizione della gara bandita dalla stazione unica appaltante regionale, all’epoca oggetto di contenzioso – posta in stretta connessione con la gara regionale, come chiaramente si evince dalla previsione espressa di una clausola di anticipata risoluzione riferita all’eventuale intervento “nel frattempo dell’aggiudicazione della corrispondente gara d’appalto regionale da parte della Stazione Unica Appaltante della Regione”.
10.1. Nulla di tutto ciò si rinviene nel caso in esame, in cui invece è la stessa ASL ad autorizzare le plurime gare ponte, pur accingendosi dichiaratamente la stessa a bandire una gara aziendale (dalla nota prot. n. 4998 del 26.2.2020 si evince la costituzione di un gruppo di lavoro aziendale per la redazione degli atti di gara, con assegnazione del termine di trenta giorni per la definizione). Non risulta, dagli atti processuali che poi la gara aziendale (ossia, quella nelle more della quale i distretti hanno agito in modo frazionato) si sia effettivamente svolta, né che vi sia stata una stretta correlazione fra le plurime procedure distrettuali sotto soglia e quella aziendale in via di predisposizione, a riprova che la scelta organizzativa si è in definitiva risolta unicamente in un frazionamento strumentale all’utilizzo di procedure negoziate in luogo di quelle aperte o ristrette ex lege previste.